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Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2013 – Italia / Commissione

(Causa T-248/10)1

(«Regime linguistico — Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori — Scelta della seconda lingua fra tre lingue — Regolamento n. 1 — Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27, primo comma, e articolo 28, lettera f), dello Statuto — Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto — Obbligo di motivazione — Principio di non discriminazione»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall, J. Baquero Cruz e B. Eggers, successivamente J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/177/10 – Amministratori (AD 5), nei settori «Amministrazione pubblica europea», «Diritto», «Economia», «Audit» e «Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)» (GU 2010, C 64 A, pag. 1), in quanto prevede che alcune prove debbano svolgersi obbligatoriamente in francese, in inglese o in tedesco

Dispositivo

Il bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, volto a costituire elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) nei settori «Amministrazione pubblica europea», «Diritto», «Economia», «Audit» e «Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)», è annullato.

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica italiana.

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1 GU C 209 del 31.7.2010.