Language of document : ECLI:EU:C:2015:708





Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 settembre 2015 –
Balogh

(causa C‑424/14) (1)

«Rinvio pregiudiziale – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 213 e 214 – Mancata dichiarazione di inizio di un’attività – Franchigia per le piccole imprese – Sanzione»

1.                     Questioni pregiudiziali – Risposta che non dà adito a ragionevoli dubbi – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punto 24)

2.                     Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Obbligo di dichiarare l’inizio di attività in qualità di soggetto passivo – Normativa nazionale che impone tale obbligo ai soggetti passivi nel caso in cui il ricavo dell’attività non ecceda il massimale della franchigia per le piccole imprese – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 213, § 1) (v. punto 30, dispositivo 1)

3.                     Stati membri – Competenze che si sono riservati – Settore delle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto – Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali (v. punti 32, 33, 36)

4.                     Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Obbligo di dichiarare l’inizio di attività in qualità di soggetto passivo – Normativa nazionale che impone una sanzione amministrativa ai soggetti passivi che non rispettano tale obbligo nel caso in cui il ricavo dell’attività non ecceda il massimale della franchigia per le piccole imprese – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto del principio di proporzionalità – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112) (v. punti 34‑37, dispositivo 2)

5.                     Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni di carattere generale o ipotetico – Questione avente carattere astratto e meramente ipotetico in relazione all’oggetto della controversia principale – Irricevibilità (Art. 267 TFUE) (v. punti 39, 40, 42)

Dispositivo

1)

L’articolo 213, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che impone a un soggetto passivo di dichiarare l’inizio di un’attività economica qualora il prodotto di tale attività non ecceda il massimale della franchigia per le piccole imprese e il soggetto passivo non intenda esercitare un’attività soggetta a imposizione.

2)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta a che sia inflitta una sanzione amministrativa per inosservanza da parte del soggetto passivo del suo obbligo di dichiarare l’inizio di un’attività economica qualora il prodotto di tale attività non ecceda il massimale della franchigia per le piccole imprese. È compito del giudice del rinvio valutare se, nel procedimento principale, la sanzione inflitta sia conforme al principio di proporzionalità.


1 –      GU C 439 dell’8.12.2014.