Language of document : ECLI:EU:T:2012:496

Causa T‑139/09

Repubblica francese

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Settore dei prodotti ortofrutticoli — “Piani di campagna” diretti al sostegno del mercato dei prodotti ortofrutticoli in Francia — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Nozione di aiuto di Stato — Risorse statali — Cofinanziamento da parte di un ente pubblico e attraverso contributi volontari delle organizzazioni di produttori — Argomenti non sollevati durante il procedimento amministrativo — Obbligo di motivazione»

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012………………………………………….?II ‑ 0000

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012

1.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

(Artt. 87 CE e 253 CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune — Obbligo di motivazione — Portata — Valutazione della nozione di risorse statali nel caso di misure finanziate contemporaneamente mediante contributi statali e mediante contributi volontari di operatori professionisti di un settore

(Art. 87 CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione — Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione — Dovere di collaborazione dello Stato membro

(Art. 87 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 13, § 1)

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Aiuti provenienti da risorse statali

(Art. 87 CE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Aiuti provenienti da risorse statali — Misure finanziate contemporaneamente mediante contributi statali e mediante contributi volontari di operatori professionisti di un settore — Criterio pertinente — Livello di intervento dell’autorità pubblica nella definizione delle misure finanziate mediante le quote degli operatori professionisti e delle modalità di finanziamento di tali misure

(Art. 87 CE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 37-39)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 41-46)

3.      Lo Stato membro che ha concesso, o intende concedere, aiuti in deroga alle norme del Trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione nell’ambito del procedimento cui esso partecipa, in forza del quale è tenuto in particolare a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta. La legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere quindi valutata alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l’ha adottata. Ne discende, in particolare, che, poiché il concetto di aiuto di Stato risponde ad una situazione oggettiva che si valuta alla data in cui la Commissione prende la sua decisione, sono le valutazioni compiute a tale data che devono essere prese in considerazione per operare il controllo giurisdizionale suddetto. Pertanto, in mancanza di informazioni contrarie provenienti dalle parti interessate, la Commissione è legittimata a fondarsi sui fatti, anche erronei, di cui dispone al momento dell’adozione della decisione definitiva, nella misura in cui gli elementi di fatto di cui si tratta siano stati oggetto di un’ingiunzione da essa rivolta nei confronti dello Stato membro di fornirle le informazioni necessarie.

Anche dalle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, riguardante l’applicazione dell’articolo 88 CE, risulta che, in esito al procedimento di indagine formale relativo ad un aiuto illegittimo, la decisione è adottata dalla Commissione in base alle informazioni disponibili, e segnatamente a quelle fornite dallo Stato membro in risposta alle richieste di informazioni della Commissione.

In tale contesto, ed alla luce del principio dell’effetto utile del procedimento amministrativo, uno Stato membro non può rimettere in discussione per la prima volta nella fase giurisdizionale il contenuto di osservazioni di fatto formulate da un terzo interessato durante il procedimento amministrativo e che gli erano state trasmesse.

(v. punti 52-53, 55)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 57-60)

5.      Qualora un regime di sovvenzioni rivolto a beneficio di taluni operatori economici di un determinato settore sia finanziato in tutto o in parte mediante contributi imposti dall’autorità pubblica e riscossi presso gli operatori economici interessati, non è sufficiente a togliere a tale regime il suo carattere di aiuto concesso dallo Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.

Al contrario, non possono essere qualificati come risorse statali i fondi raccolti da un organismo pubblico mediante contributi riscossi unicamente presso gli operatori economici beneficiari della misura in oggetto, ma che non sono mai stati lasciati a disposizione delle autorità nazionali e sono serviti a finanziare azioni stabilite dai soli operatori interessati.

Pertanto, il criterio pertinente al fine di valutare l’esistenza di risorse pubbliche, qualunque sia la loro origine iniziale, è quello del livello di intervento dell’autorità pubblica nella definizione delle misure di cui trattasi e delle loro modalità di finanziamento. La sola circostanza che i contributi degli operatori economici interessati destinati al finanziamento parziale delle misure in oggetto abbiano carattere meramente facoltativo, e non obbligatorio, non può essere sufficiente per rimettere in discussione tale principio. Infatti, il livello di intervento dell’autorità pubblica su tali contributi può essere notevole, anche quando essi non abbiano carattere obbligatorio.

Per quanto concerne la valutazione del ruolo dell’autorità pubblica nella definizione delle misure finanziate da un ente pubblico e attraverso contributi volontari delle organizzazioni di produttori, il Tribunale è tenuto ad effettuarla in modo globale, senza che sia possibile operare una distinzione in base al modo di finanziamento delle misure stesse, dato che i contributi pubblici e privati sono stati fatti confluire in modo fungibile in un fondo operativo.

Nel caso in cui la definizione di tali misure e delle loro modalità di finanziamento spetti ad un ente pubblico a carattere industriale e commerciale posto sotto la tutela dello Stato e i beneficiari delle misure dispongano unicamente del potere di partecipare o no al sistema così definito dall’ente, accettando o rifiutando di versare le quote degli operatori fissate da quest’ultimo, si deve affermare che le misure suddette costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.

(v. punti 61-64, 66, 88)