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Ricorso presentato il 30 gennaio 2007 - Iride e Iride Energia/Commissione

(Causa T-25/07)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrenti: Iride SpA e Iride Energia SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: L. G. Radicati di Brozolo, M. Merola, C. Bazoli, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

-    dichiarare la nullità della Decisione nella parte in cui qualifica come aiuti di Stato le misure, nonché nella parte in cui sospende l'erogazione dell'aiuto fino a che l'Italia abbia fornito prova della restituzione da parte di AEM Torino dell'aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 relativa agli sgravi fiscali alle ex municipalizzate;

-    condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso presentato da Iride SpA e Iride Energia SpA (le "Ricorrenti") ha ad oggetto la decisione dell'8 novembre 2006 con la quale la Commissione ha concluso il procedimento avviato ai sensi dell'art. 88, par. 2, CE per esaminare la compatibilità con il diritto comunitario di un rimborso che l'Italia intende accordare ad AEM Torino per i costi non recuperabili nel settore dell'energia1.

Le Ricorrenti chiedono al Tribunale di primo grado delle Comunità europee di dichiarare la nullità della Decisione nella parte in cui qualifica come aiuti di Stato le misure di rimborso ad AEM Torino per i costi non recuperabili che sono intervenuti durante il processo di liberalizzazione del settore dell'energia, e nella parte in cui sospende l'erogazione dell'aiuto fino a che l'Italia abbia fornito alla Commissione prova che l'AEM Torino non ha beneficiato del precedente aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con decisione 2003/193/CE relativa agli sgravi fiscali alle ex municipalizzate ("Decisione Sgravi Fiscali"), oppure prova che AEM Torino ha rimborsato con gli interessi il precedente aiuto ottenuto nell'ambito del regime citato.

Il ricorso in particolare si basa sui seguenti principali motivi:

a)     La misura in questione non costituisce un aiuto di Stato in quanto non è finanziata attraverso l'utilizzo di risorse statali e non attribuisce un vantaggio gratuito ai beneficiari.

b)    La sentenza Deggendorf2 non sarebbe applicabile alla fattispecie. La Commissione non ha in particolare dimostrato l'esistenza dei presupposti (ed in particolare l'esistenza di un potenziale effetto di cumulo delle misure precedenti con le nuove misure) che, secondo i principi ricavabili dalla stessa sentenza, devono sussistere per poter sospendere l'erogazione della misura. In particolare, la Commissione non ha spiegato come possano determinare effetti di cumulo con gli aiuti oggetto della Decisione Sgravi Fiscali delle misure come gli stranded costs aventi obiettivi meramente perequativi, e quindi con effetti che si esauriscono nel passato, consentendo di ammortizzare costi assunti in epoca di mercato regolamentato in modo analogo a quanto le imprese avrebbero fatto se non fosse intervenuta la liberalizzazione del settore prima che fosse completato l'ammortamento dei suddetti costi.

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1 - GU L 366, del 21.12.2006, pag. 62

2 - Causa C-355/95, TwD/Commissione (Racc. 1997, pag. I-2549)