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Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2013 – HTTS / Consiglio

(Cause T-128/12 e T-182/12)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Errore manifesto di valutazione»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Kienzle, M. Schlingmann e F. Lautenschlager)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bishop, Z. Kupčová e F. Naert, successivamente M. Bishop e Z. Kupčová, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto (causa T-182/12): Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente J. Möller, T. Henze e N. Graf Vitzthum, successivamente J. Möller e T. Henze, agenti)

Oggetto

Nella causa T-128/12, domanda di annullamento della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 22), nella parte in cui ha iscritto la ricorrente per nuovi motivi nell’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 1), nella parte in cui ha iscritto la ricorrente per nuovi motivi nell’allegato VIII al regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), e, nella causa T-182/12, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi i cui capitali sono congelati.

Dispositivo

Le cause T-128/12 e T-182/12 sono riunite ai fini della sentenza.

Nella causa T-128/12, non vi è più luogo a statuire sulla domanda diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte in cui riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH.

La decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping nell’allegato II alla decisione 2010/413.

L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010, è annullato, nella parte in cui riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping.

Gli effetti della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come modificata dalla decisione 2012/35 sono mantenuti per quanto riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping, a far data dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sino al momento in cui diventa efficace l’annullamento parziale del regolamento n. 267/2012.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping.

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 157 del 2.6.2012.