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Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2016 – Benelli Q. J./UAMI – Demharter (MOTO B)

(Causa T-169/13)1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo MOTO B – Marchi nazionali figurativi non registrati anteriori MOTOBI – Impedimento relativo alla registrazione – Prova della notorietà dei marchi non registrati anteriori – Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 6 bis della Convenzione di Parigi – Prove presentate a sostegno dell’opposizione dopo la scadenza del termine impartito – Mancata presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Disposizione contraria – Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari – Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 – Regole 19 e 20 del regolamento (CE) n. 2868/95 – Regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Obbligo di motivazione»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Benelli Q.J. Srl (Pesaro, Italia) (rappresentanti: P. Lukácsi e B. Bozóki, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente F. Mattina, successivamente P. Bullock, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Demharter GmbH (Dillingen, Germania) (rappresentante: A. Kohn, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 16 gennaio 2013 (procedimento R 95/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Benelli Q. J. Srl e la Demharter GmbH.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Benelli Q. J. Srl è condannata alle spese.

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1     GU C 147 del 25.5.2013.