Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 29 aprile 2010 – Kerma / UAMI (BIOPIETRA)
(causa T‑586/08)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo BIOPIETRA – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 21, 34)
Oggetto
| Ricorso diretto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 16 ottobre 2008 (procedimento R 889/2008‑1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo BIOPIETRA come marchio comunitario. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Kerma SpA |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo «BIOPIETRA» (domanda n. 5658893), per prodotti della classe 19 |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Kerma SpA è condannata alle spese. |