Language of document : ECLI:EU:T:2010:171





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 29 aprile 2010 – Kerma / UAMI (BIOPIETRA)

(causa T‑586/08)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo BIOPIETRA – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 21, 34)

Oggetto

Ricorso diretto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 16 ottobre 2008 (procedimento R 889/2008‑1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo BIOPIETRA come marchio comunitario.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Kerma SpA

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo «BIOPIETRA» (domanda n. 5658893), per prodotti della classe 19

Decisione dell’esaminatore:

Diniego di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kerma SpA è condannata alle spese.