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Impugnazione proposta il 5 settembre 2011 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 20 giugno 2011 causa F-67/10, Marcuccio/Commissione

(Causa T-475/11 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante : G. Cipressa, avvocato)

Controinteressate nel procedimento : Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia accogliere il presente ricorso con ogni conseguenza di legge.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica del 20 giugno 2011, che ha rigettato come irricevibile un ricorso avente per oggetto la condanna della Commissione a risarcire i pretesi danni subiti in conseguenza del diniego della Commissione di rimborsarli le spese ripetibili asseritamene sostenute nella causa che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale del 4 novembre 2008 /causa F-41/06, Marcuccio/Commissione).

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

L'illegittimità della ripulsa, per presunta irricevibilità dei medesimi, del "terzo apo della domanda" (sic a cavallo tra i paragrafi n.ro 13 e 14 dell'Ordinanza impugnata) inoltrata dal ricorrente con il ricorso in primo grado nonché del "quarto capo della domanda" (sic a cavallo tra i paragrafi n.ro 19 e 20 dell'Ordinanza impugnata) inoltrata dal ricorrente con il ricorso in primo grado, anche per (a) erronee false ed irragionevoli interpretazioni ed applicazione della nozione di domanda ex art. 90 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e dell'art. 91 di quest'ultimo nonché immotivato ed illogico discostamento della giurisprudenza in merito; (b) difetto assoluto di motivazione, travisamento e snaturamento dei fatti, in conferenza, apoditticità, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza;

Travisamento e sviamento dei fatti e difetto assoluto di Istruttoria;

Omessa pronuncia su di una domanda intra litem del ricorrente, con conseguente violazione dei diritti, in capo al ricorrente, al contraddittorio ed alla difesa.

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