Language of document : ECLI:EU:T:2016:320

Cause riunite T‑479/11 e T‑157/12

Repubblica francese
e

IFP Énergies nouvelles

contro

Commissione europea

«Aiuto di Stato – Ricerca petrolifera – Garanzia implicita ed illimitata dello Stato conferita all’Institut français du pétrole (IFP) mediante concessione dello status di ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC) – Vantaggio – Presunzione di un vantaggio»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 maggio 2016

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Garanzia dello Stato a favore di un’impresa non soggetta alle procedure ordinarie di amministrazione controllata e liquidazione – Prova dell’esistenza di un vantaggio gravante sulla Commissione – Valutazione alla luce di tutti gli elementi rilevanti – Vantaggio che si concretizza nei rapporti tra l’impresa beneficiaria di detta garanzia e i suoi creditori

(Art. 107, § 1, TFUE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Garanzia dello Stato a favore di un’impresa non soggetta ai procedimenti ordinari di amministrazione controllata e liquidazione – Prova dell’esistenza di un vantaggio gravante sulla Commissione – Ragionamento puramente ipotetico – Ragionamento che non assolve l’onere della prova

(Art. 107, § 1, TFUE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Esame diligente e imparziale – Considerazione degli elementi il più possibile completi e affidabili – Portata dell’obbligo

(Art. 108, § 2, TFUE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere giuridico – Interpretazione sulla base di elementi obiettivi – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Art. 107, § 1, TFUE)

5.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità

(Art. 296 TFUE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Necessità di prendere in considerazione gli effetti di una misura per determinare il vantaggio del beneficiario

(Art. 107, § 1, TFUE)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Garanzia dello Stato a favore di un’impresa non soggetta alle procedure ordinarie di amministrazione controllata e liquidazione – Prova dell’esistenza di un vantaggio mediante una presunzione di miglioramento della situazione finanziaria di tale impresa – Limiti

(Art. 107, § 1, TFUE)

8.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti considerato globalmente – Ammissibilità – Esame delle caratteristiche generali di un aiuto concesso in base ad un regime di aiuti e soggetto all’obbligo di notifica – Inammissibilità

(Art. 108 TFUE)

9.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Garanzia dello Stato a favore di un’impresa non soggetta alle procedure ordinarie di amministrazione controllata e liquidazione – Prova dell’esistenza di un vantaggio mediante una presunzione di miglioramento della situazione finanziaria di tale impresa – Inversione della suddetta presunzione

(Art. 107, § 1, TFUE)

1.      La nozione di aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi che, sotto forme diverse, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni nel senso stretto del termine, sono della stessa natura e producono identici effetti. Sono quindi considerati aiuti tutti gli interventi statali che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.

Per verificare se l’impresa beneficiaria percepisca un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, la Commissione è tenuta ad effettuare un’analisi completa di tutti gli elementi rilevanti dell’operazione controversa e del suo contesto, compresa la situazione dell’impresa beneficiaria e del mercato considerato.

A tal riguardo, il metodo scelto dalla Commissione per stabilire l’esistenza, a favore di un ente pubblico di ricerca, di un vantaggio economico di cui quest’ultimo ha fruito grazie alla concessione dello status di ente pubblico a carattere industriale e commerciale beneficiario di una garanzia implicita ed illimitata dello Stato, consistente nell’esaminare il vantaggio sorto nei rapporti tra tale ente e i suoi creditori, non è errato in diritto.

Infatti, il vantaggio derivante da una garanzia statale inerente allo status dell’impresa che ne è beneficiaria si concretizza nel rapporto che lega tale impresa ai suoi creditori. Per poter concludere nel senso dell’esistenza di un vantaggio in un caso specifico, è tuttavia necessario che il trattamento più favorevole concesso dai creditori all’impresa beneficiaria della garanzia nonché gli oneri e i prodotti di tale impresa che, grazie a tale trattamento, sono alleggeriti o aumentati, siano determinati tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto, ivi compresa la situazione dell’impresa beneficiaria e del mercato considerato.

(v. punti 70, 71, 82, 83, 87, 88)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 71, 94‑108, 114, 115)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 72)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 73‑75)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 126, 130)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 129)

7.      Sebbene la Corte abbia confermato, nella sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C‑559/12 P, l’esistenza di una presunzione relativa secondo la quale la concessione di una garanzia implicita ed illimitata dello Stato a favore di un’impresa che non era soggetta ai procedimenti ordinari di amministrazione controllata e liquidazione aveva per conseguenza un miglioramento della sua situazione finanziaria dovuto all’alleggerimento degli oneri che, di norma, gravavano sul suo bilancio, rimane nondimeno il fatto che la possibilità di ricorrere ad una presunzione come mezzo di prova dipende dalla plausibilità delle ipotesi sulle quali quest’ultima è fondata.

A tal riguardo, la presunzione stabilita nella citata sentenza si fonda sulla doppia premessa, la cui plausibilità è ammessa dalla Corte, secondo la quale, da un lato, l’esistenza di una garanzia della pubblica amministrazione di uno Stato membro ha un’influenza favorevole sulla valutazione, da parte dei creditori, del rischio di insolvenza del beneficiario di tale garanzia e, dall’altro, tale influenza favorevole si traduce nella riduzione del costo del credito. Per contro, la plausibilità dell’ipotesi invocata dalla Commissione secondo cui l’influenza favorevole dell’esistenza di una garanzia della pubblica amministrazione di uno Stato membro sulla valutazione, da parte dei creditori, del rischio di insolvenza del beneficiario di tale garanzia si traduce nella riduzione dei prezzi concessi al suddetto beneficiario dai suoi fornitori, non è di per sé evidente.

In ogni caso, la Commissione non può far valere detta presunzione relativa stabilita dalla Corte nella citata sentenza per dimostrare l’esistenza di un vantaggio nei rapporti tra, da un lato, un ente pubblico di ricerca beneficiario di una garanzia implicita ed illimitata dello Stato e, dall’altro, i suoi fornitori e i clienti, in quanto l’applicazione di tale presunzione è limitata ai rapporti che implicano un’operazione di finanziamento, un prestito o, in senso più ampio, un credito da parte del creditore di un siffatto ente pubblico, in particolare i rapporti tra tale ente e gli istituti bancari e finanziari.

(v. punti 136‑139, 142, 160)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 165‑173)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 187‑195)