Language of document : ECLI:EU:T:2000:77

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

15 marzo 2000 (1)

«Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) -Mercato del cemento - Diritti della difesa - Accesso al fascicolo - Infrazioneunica e continua - Accordo generale e misure di attuazione - Imputazione

di un'infrazione - Prova della partecipazione all'accordo generale e alle misuredi attuazione - Nessi oggettivi e soggettivi tra l'accordo generale e le misure

di attuazione - Ammenda - Determinazione dell'ammontare»

Nelle cause riunite T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95,T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95,T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95,T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95,T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95,

T-25/95

Cimenteries CBR SA, società di diritto belga, con sede in Bruxelles, rappresentatadagli avv.ti Michel Waelbroeck, Alexandre Vandencasteele, Denis Waelbroeck e,inizialmente, anche dall'avv. Olivier Speltdoorn, del foro di Bruxelles, con domicilioeletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue MathiasHardt,

T-26/95

Cembureau - Association européenne du ciment, associazione di diritto belga, consede in Bruxelles, rappresentata dai signori Julian Ellison, solicitor, e Mark Clough,barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. AloyseMay, 31, Grand-rue,

T-30/95

Fédération de l'industrie cimentière belge ASBL, associazione di diritto belga, consede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Onno Willem Brouwer, del foro diAmsterdam, e Frédéric P. Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto inLussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

T-31/95

Eerste Nederlandse Cementindustrie NV (ENCI), società di diritto olandese, consede in 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti Mark B. W.Biesheuvel, del foro dell'Aia, e T. Martijn Snoep, del foro di Rotterdam, condomicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Alex Bonn e AlexSchmitt, 7, Val Sainte-Croix,

T-32/95

Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC), associazione di diritto olandese,con sede in 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti Piet A.Wackie Eysten, del foro dell'Aia, e T. Martijn Snoep, del foro di Rotterdam, condomicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Alex Bonn e AlexSchmitt, 7, Val Sainte-Croix,

T-34/95

Ciments luxembourgeois SA, società di diritto lussemburghese, con sede in Esch-sur-Alzette (Lussemburgo), rappresentata dall'avv. Joachim Sedemund, del foro diColonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May,31, Grand-rue,

T-35/95

Dyckerhoff AG, società di diritto tedesco, con sede in Wiesbaden (Germania),rappresentata dagli avv.ti Claus Tessin e Frank Montag, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-36/95

Syndicat national de l'industrie cimentière (SFIC), associazione di diritto francese,con sede in Parigi, rappresentata dagli avv.ti Édouard Didier e Jean-ClaudeRivalland, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studiodell'avv. Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,

T-37/95

Vicat SA, società di diritto francese, con sede in Parigi, rappresentata dagli avv.tiÉdouard Didier e Jean-Claude Rivalland, del foro di Parigi, con domicilio elettoin Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Katia Manhaeve, 56-58, rue CharlesMartel,

T-38/95

Groupe Origny SA, società di diritto francese, con sede in Parigi, subentrata neidiritti della Cedest SA, rappresentata dagli avv.ti Xavier de Roux e Marie-PiaHutin, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studiodell'avv. Jacques Loesch, 11, rue Goethe,

T-39/95

Ciments français SA, società di diritto francese, con sede in Parigi, rappresentatadall'avv. Antoine Winckler, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgopresso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 2, place Winston Churchill,

T-42/95

Heidelberger Zement AG, società di diritto tedesco, con sede in Heidelberg(Germania), rappresentata dagli avv.ti Rainer Bechtold, del foro di Stoccarda, eHans-Jörg Niemeyer, del foro di Stoccarda e del foro di Bruxelles, con domicilioeletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rueGoethe,

T-43/95

Lafarge Coppée SA, società di diritto francese, con sede in Parigi, rappresentatadall'avv. Henry Lesguillons, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgopresso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

T-44/95

Aalborg Portland A/S, società di diritto danese, con sede in Aalborg (Danimarca),rappresentata dagli avv.ti Karen Dyekjær-Hansen e Katja Hoegh, del foro diCopenaghen, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. AloyseMay, 31, Grand-rue,

T-45/95

Alsen AG, già Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH, società di dirittotedesco, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dagli avv.ti KarlheinzMoosecker e Martin Klusmann, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto inLussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,

T-46/95

Alsen AG, già Nordcement AG, società di diritto tedesco, con sede in Amburgo(Germania), rappresentata dagli avv.ti Karlheinz Moosecker e Martin Klusmann,del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studiodell'avv. Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,

T-48/95

Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V., associazione di diritto tedesco,con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall'avv. Jochen Burrichter, del forodi Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. AloyseMay, 31, Grand-rue,

T-50/95

Unicem SpA, società di diritto italiano, con sede in Torino (Italia), rappresentatadagli avv.ti Franzo Grande Stevens e Andrea Gandini, del foro di Torino,Giandomenico Magrone e Cristoforo Osti, del foro di Roma, con domicilio elettoin Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

T-51/95

Fratelli Buzzi SpA, società di diritto italiano, con sede in Casale Monferrato(Italia), rappresentata dagli avv.ti Guido Brosio, Carlo Pavesio e Nicola Ceraolo,del foro di Torino, Claudia Crescenzi e Silvia D'Alberti, del foro di Roma, condomicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. René Faltz, 6, rueHeinrich Heine,

T-52/95

Compañía Valenciana de Cementos Portland SA, società di diritto spagnolo, consede in Madrid, rappresentata dagli avv.ti Santiago Martínez Lage e Jaime Pérez-Bustamante Köster, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo pressolo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-53/95

The Rugby Group plc, società di diritto inglese, con sede in Rugby (Regno Unito),rappresentata dalla signora Lynda Martin Alegi, solicitor in Londra, e dall'avv.Jacques Bourgeois, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgopresso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

T-54/95

British Cement Association, associazione di diritto inglese, con sede in Berkshire(Regno Unito), rappresentata inizialmente dai signori Kenneth Parker, QC, RobertTudway e Dorcas Rogers, solicitors in Londra, e successivamente solo dai signoriParker e Tudway, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.tiArendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

T-55/95

Asland SA, società di diritto spagnolo, con sede in Barcellona (Spagna),rappresentata inizialmente dagli avv.ti Antonio Creus Carreras e Xavier RuizCalzado, del foro di Barcellona, e Antonio Hierro Hernández Mora, del foro diMadrid, quindi dagli avv.ti Creus Carreras, Hierro Hernández-Mora nonchédall'avv. Marta Ventura Arasanz, del foro di Barcellona, dello studio legaleCuatrecasas, 78, avenue d'Auderghem, Bruxelles,

T-56/95

Castle Cement Ltd, società di diritto inglese, con sede in Birmingham (RegnoUnito), rappresentata dai signori Nicholas Forwood, QC, John Cook, GeertGoeteyn e Trevor Soames, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo pressolo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

T-57/95

Heracles General Cement Company SA, società di diritto ellenico, con sede inAtene, rappresentata dagli avv.ti Kostas Loukopoulos, Sotirios Felios e IriniGortsila, del foro di Atene, e dai signori Sebastian Farr e Ciaran Walker, solicitors,con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jos Stoffel, 8, rueWilly Goergen,

T-58/95

Corporación Uniland SA, società di diritto spagnolo, con sede in Barcellona(Spagna), rappresentata dagli avv.ti Luis de Carlos Bertrán e Edurne NavarroVarona, del foro di Barcellona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lostudio degli avv.ti Alex Bonn e Alex Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,

T-59/95

Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), associazione didiritto spagnolo, con sede in Madrid, rappresentata inizialmente dagli avv.ti JaimeFolguera Crespo e Ramón Vidal Puig, del foro di Madrid, e successivamente solodall'avv. Folguera Crespo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studiodegli avv.ti Alex Bonn e Alex Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,

T-60/95

Irish Cement Ltd, società di diritto irlandese, con sede in Dublino, rappresentatainizialmente dal signor John D. Cooke, SC, quindi dal signor Paul Sreenan, SC, suincarico di Gerrard, Scallan e O'Brien, solicitors in Dublino, con domicilio elettoin Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Faltz et associés, 6, rue Heinrich Heine,

T-61/95

Cimpor - Cimentos de Portugal SA, società di diritto portoghese, con sede inLisbona, rappresentata dagli avv.ti Carlos Botelho Moniz, Teresa Mendes, Amadeu Brandão Colaço e Adelino Duarte, del foro di Lisbona, con domicilio eletto inLussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-62/95

Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento SA, società di diritto portoghese, consede in Outão, Setúbal (Portogallo), rappresentata dall'avv. Nuno Mimoso Ruiz, delforo di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv.Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-63/95

Associação Técnica da Indústria de Cimento (ATIC), associazione di dirittoportoghese, con sede in Lisbona, rappresentata dall'avv. Mário João MarquesMendes, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studiodell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-64/95

Titan Cement Company SA, società di diritto ellenico, con sede in Atene,rappresentata dal signor Ian S. Forrester, QC, del foro di Scozia, e dall'avv.Aristotelis N. Kaplanidis, del foro di Salonicco, con domicilio eletto in Lussemburgopresso lo studio dell'avv. Tom Loesch, 11, rue Goethe,

T-65/95

Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA, società di diritto italiano, con sedein Bergamo (Italia), rappresentata dagli avv.ti André Faures, del foro di Bruxelles,Cesare Lanciani, del foro di Milano, Alberto Predieri, del foro di Firenze, MarioSiragusa, del foro di Roma, Francesca Maria Moretti, del foro di Bologna, e GiulioCesare Rizza, del foro di Siracusa, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lostudio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 2, place Winston Churchill,

T-68/95

Holderbank Financière Glarus AG, società di diritto elvetico, con sede in Jona(Svizzera), rappresentata dagli avv.ti Cornelis Canenbley e Michael Esser-Wellié,del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studiodell'avv. Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,

T-69/95

Hornos Ibéricos Alba SA (Hisalba), società di diritto spagnolo, con sede in Madrid,rappresentata dagli avv.ti Michael Schütte, del foro di Berlino, e Luis Suárez deLezo Mantilla, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lostudio dell'avv. Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,

T-70/95

Aker RGI ASA, società di diritto norvegese, con sede in Oslo, rappresentata daisignori Nicholas Forwood, QC, John Cook, Geert Goeteyn e Trevor Soames,solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendte Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

T-71/95

Scancem (publ) AB, già Euroc AB, società di diritto svedese, con sede in Malmö(Svezia), rappresentata dai signori Nicholas Forwood, QC, John Cook, GeertGoeteyn e Trevor Soames, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo pressolo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

T-87/95

Cementir - Cementerie del Tirreno SpA, società di diritto italiano, con sede inRoma, rappresentata dagli avv.ti Gian Michele Roberti e Antonio Tizzano, del forodi Napoli, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. AlainLorang, 51, rue Albert 1er,

T-88/95

Blue Circle Industries plc, società di diritto inglese, con sede in Londra,rappresentata inizialmente dai signori Jeremy Lever, QC, e Nicholas Green,barrister, e dalla signora Jessica Simor, barrister, nonché dalle signore LauraCarstensen e Sarah Vaughan, solicitors, quindi dal signor Green, dalle signoreSimor e Carstensen, e dal signor Marc Israel, solicitor, con domicilio eletto inLussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 2, placeWinston Churchill,

T-103/95

Enosi Tsimentoviomichanion Ellados, associazione di diritto ellenico, con sede inAtene, rappresentata dagli avv.ti Ioannis Georgakakis e Maria Golfinopoulou, delforo di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. TomLoesch, 11, rue Goethe,

e

T-104/95

Tsimenta Chalkidos AE , società di diritto ellenico, con sede in Atene,rappresentata dall'avv. Panagiotis Marinou Bernitsas, del foro di Atene, condomicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Philippe Dupont, 8-10,rue Mathias Hardt,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard Lyal (intutte le cause), Julian Currall (nella causa T-26/95), Wouter Wils (nelle cause T-31/95 e T-32/95), Norbert Lorenz (inizialmente nelle cause T-34/95, T-35/95, T-42/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95 e T-68/95), Hans Peter Hartvig (nella causa T-44/95), Klaus Wiedner (in sostituzione del signor Lorenz nelle cause T-34/95, T-35/95, T-42/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95 e T-68/95), Francisco Enrique González-Díaz (inizialmente nelle cause T-52/95, T-55/95, T-58/95, T-59/95 e T-69/95),Francisco de Sousa Fialho (nelle cause T-61/95, T-62/95 e T-63/95), TheofanisChristoforou (nelle cause T-103/95 e T-104/95), membri del servizio giuridico, edalla signora Rosemary Caudwell (nelle cause T-53/95 e T-60/95), funzionarionazionale distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.tiMarc van der Woude e Jean-Jo Evrard, del foro di Bruxelles (nelle cause T-25/95e T-30/95), Bertrand Wägenbaur, del foro di Colonia e del foro di Bruxelles (nellacausa T-34/95), Alexander Böhlke, del foro di Francoforte sul Meno e del foro diBruxelles (nelle cause T-35/95 e T-42/95), Nicole Coutrelis, del foro di Parigi (nellecause T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95 e T-43/95), Alberto Dal Ferro, del foro diVicenza (nelle cause T-50/95, T-51/95, T-65/95 e T-87/95), Renzo Maria Morresi,del foro di Bologna (nelle cause T-50/95, T-51/95, T-65/95 e T-87/95), José RivasAndrés, del foro di Madrid (nelle cause T-52/95, T-55/95, T-58/95, T-59/95 e T-69/95), dai signori David Lloyd Jones, barrister (nelle cause T-54/95 e T-88/95),Scott Crosby, solicitor (nelle cause T-56/95, T-70/95 e T-71/95), e Leonard Hawkes,solicitor (nelle cause T-57/95 e T-64/95), dagli avv.ti Victor Refega Fernandes, delforo di Lisbona (nelle cause T-61/95, T-62/95 e T-63/95), Rainer M. Bierwagen, delforo di Bruxelles (nella causa T-68/95), dal signor Mark Brealey, barrister (nella causa T-88/95), e dall'avv. Alkiviadis Oikonomou, del foro di Atene (nelle cause T-103/95 e T-104/95), con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor CarlosGómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto alcune domande di annullamento totale o parziale delladecisione della Commissione 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad unaprocedura d'applicazione dell'articolo 85 del Trattato CE (Caso IV/33.126 e 33.322- Cemento) (GU L 343, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dalla signora P. Lindh, presidente, e dai signori R. García-Valdecasas,K. Lenaerts, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: I. Maselis, referendario

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi neigiorni 16 settembre 1998 (cause T-26/95, T-36/95, T-37/95 e T-38/95), 18 settembre1998 (cause T-39/95, T-43/95, T-70/95 e T-71/95), 23 settembre 1998 (causeT-53/95, T-54/95, T-56/95 e T-88/95), 25 settembre 1998 (cause T-57/95, T-64/95,T-103/95 e T-104/95), 30 settembre 1998 (cause T-50/95, T-51/95, T-65/95 eT-87/95), 2 ottobre 1998 (cause T-61/95, T-62/95 e T-63/95), 7 ottobre 1998 (causeT-55/95, T-58/95 e T-59/95), 9 ottobre 1998 (cause T-31/95, T-32/95, T-52/95 eT-69/95), 14 ottobre 1998 (cause T-25/95, T-30/95, T-44/95 e T-60/95), 16 ottobre1998 (cause T-35/95, T-45/95, T-46/95 e T-48/95) e 21 ottobre 1998 (cause T-34/95,T-42/95 e T-68/95),

ha pronunciato la seguente

Sentenza


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Le cause T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95,T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95,T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95,T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95,T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95,T-103/95 e T-104/95 sono riunite ai fini della sentenza.

2)    Nella causa T-25/95, Cimenteries CBR/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione della Commissione 30 novembre 1994,94/815/CE, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85del trattato CE (Caso IV/33.126 e 33.322 - Cemento), è annullatonella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipatoall'infrazione contestata prima del 9 giugno 1986 e oltre il 7novembre 1988;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 giugno 1986 e oltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 7 novembre 1988;

    -    l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 settembre 1986;

    -    l'art. 4, n. 4, lett. g), della decisione 94/815 è annullato nei confrontidella ricorrente;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 1 711 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

3)    Nella causa T-26/95, Cembureau - Association européenne duciment/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31dicembre 1988;

    -    l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconstata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi diinformazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivodella Cembureau - Association européenne du ciment e nella partein cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazionecontestata oltre il 19 marzo 1984;

    -    l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico diinformazioni sui prezzi minimi tra la ricorrente e i suoi membri hariguardato, relativamente ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimiper le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questidue paesi e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticatidal produttore di tale paese;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    ciascuna della parti sopporterà le proprie spese.

4)    Nella causa T-30/95, Fédération de l'industrie cimentièrebelge/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31dicembre 1988;

    -    l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconstata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi diinformazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivodella Cembureau - Association européenne du ciment e nella partein cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazionecontestata oltre il 19 marzo 1984;

    -    l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico diinformazioni tra la Cembureau - Association européenne du cimente i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi eolandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportatedei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo,i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;

    -    l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    ciascuna della parti sopporterà le proprie spese.

5)    Nella causa T-31/95, Eerste Nederlandse Cementindustrie(ENCI)/Commissione:

    -    gli artt. 1, 5 e 9 della decisione 94/815 sono annullati nei confrontidella ricorrente;

    -    la Commissione è condannata alle spese.

6)    Nella causa T-32/95, Vereniging Nederlandse Cementindustrie(VNC)/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31dicembre 1988;

    -    l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconstata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi diinformazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivodella Cembureau - Association européenne du ciment e nella partein cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazionecontestata oltre il 19 marzo 1984;

    -    l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico diinformazioni tra la Cembureau - Association européenne du cimente i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi eolandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportatedei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo,i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;

    -    l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    ciascuna della parti sopporterà le proprie spese.

7)    Nella causa T-34/95, Ciments luxembourgeois/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31dicembre 1988;

    -    l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconstata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi diinformazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivodella Cembureau - Association européenne du ciment e nella partein cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazionecontestata oltre il 19 marzo 1984;

    -    l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico diinformazioni tra la Cembureau - Association européenne du cimente i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi eolandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportatedei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo,i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 617 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

8)    Nella causa T-35/95, Dyckerhoff/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7novembre 1988;

    -    l'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui considera che la ricorrente ha partecipato ad un accordo sullaripartizione del mercato della Saar e nella parte in cui constata lapartecipazione della ricorrente ad un'infrazione all'art. 85, n. 1, delTrattato (divenuto art. 81, n. 1, CE) successivamente al 12 agosto1987;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 7 novembre 1988;

    -    l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 settembre 1986;

    -    l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 7 055 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

9)    Nella causa T-36/95, Syndicat national de l'industrie cimentière(SFIC)/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31dicembre 1988;

    -    l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconstata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi diinformazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivodella Cembureau - Association européenne du ciment e nella partein cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazionecontestata oltre il 19 marzo 1984;

    -    l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico diinformazioni tra la Cembureau - Association européenne du cimente i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi eolandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportatedei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo,i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;

    -    l'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui considera che la ricorrente ha partecipato ad un accordo sulla ripartizione del mercato della Saar, ad una pratica concordata con ilBundesverband der Deutschen Zementindustrie eV prima del 1984 ead una pratica concordata diretta ad esercitare pressioni sulla CedestSA, e nella parte in cui constata la partecipazione della ricorrente adun'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato successivamente al 12agosto 1987;

    -    l'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui constata l'esistenza di una pratica concordata tra la ricorrente eil Bundesverband der Deutschen Zementindustrie eV diretta acontrollare la destinazione, relativamente a ciascun Land, delleesportazioni dalla Francia in Germania e nella parte in cui constatala partecipazione della ricorrente ad un'infrazione all'art. 85, n. 1, delTrattato successivamente al 12 agosto 1987;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 7 novembre 1988;

    -    l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    ciascuna della parti sopporterà le proprie spese.

10)    Nella causa T-37/95, Vicat/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima dell'11maggio 1983 e oltre il 23 aprile 1986;

    -    l'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui accerta a carico della ricorrente la partecipazione all'infrazionecontestata oltre il 23 aprile 1986;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 2 407 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

11)    Nella causa T-38/95, Groupe Origny/Commissione:

    -    gli artt. 1, 3, n. 3, lett. a), e 9 della decisione 94/815 sono annullati neiconfronti della ricorrente;

    -    la Commissione è condannata alle spese.

12)    Nella causa T-39/95, Ciments français/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 17febbraio 1989 e nella parte in cui constata che la ricorrente haattuato l'accordo Cembureau - Association européenne du cimentpartecipando all'infrazione indicata nell'art. 3, n. 1, lett. b);

    -    l'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui considera che la ricorrente ha partecipato ad un accordo sullaripartizione del mercato della Saar e nella parte in cui constata lapartecipazione della ricorrente a un'infrazione all'art. 85, n. 1, delTrattato successivamente al 12 agosto 1987;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 7 novembre 1988;

    -    l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nei confrontidella ricorrente;

    -    l'art. 6 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui accerta acarico della ricorrente la partecipazione all'infrazione contestataprima del 18 novembre 1983;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 12 519 000 euro;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 10 delladecisione 94/815 è fissato in 1 051 000 euro;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

13)    Nella causa T-42/95, Heidelberger Zement/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 12agosto 1987;

    -    l'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui considera che la ricorrente ha partecipato ad un accordo sullaripartizione del mercato della Saar e nella parte in cui constata lapartecipazione della ricorrente a un'infrazione all'art. 85, n. 1, delTrattato, prima del 17 novembre 1982 e oltre il 12 agosto 1987;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, nn. 2 e 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato neiconfronti della ricorrente;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 7 056 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

14)    Nella causa T-43/95, Lafarge Coppée/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 19maggio 1989;

    -    l'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui constata la partecipazione della ricorrente ad una pratica concordata con la Fratelli Buzzi SpA relativa alla limitazione dellaloro autonomia di comportamento per quanto concerne le fonti diproduzione;

    -    l'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui considera che la ricorrente ha partecipato ad un accordo sullaripartizione del mercato della Saar e nella parte in cui constata lapartecipazione della ricorrente a un'infrazione all'art. 85, n. 1, delTrattato successivamente al 12 agosto 1987

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 7 novembre 1988;

    -    l'art. 4, n. 4, lett. e) e f), della decisione 94/815 è annullato neiconfronti della ricorrente;

    -    l'art. 6 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui accerta acarico della ricorrente la partecipazione all'infrazione contestataprima del 18 novembre 1983;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 14 248 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

15)    Nella causa T-44/95, Aalborg Portland/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31dicembre 1988;

    -    l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconstata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi diinformazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivodella Cembureau - Association européenne du ciment e nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazionecontestata oltre il 19 marzo 1984;

    -    l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico diinformazioni tra la Cembureau - Association européenne du cimente i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi eolandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportatedei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo,i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 settembre 1986 e oltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 settembre 1986;

    -    l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 2 349 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

16)    Nella causa T-45/95, Alsen/Commissione:

    -    gli artt. 1, 5 e 9 della decisione 94/815 sono annullati nei confrontidella ricorrente;

    -    la Commissione è condannata alle spese.

17)    Nella causa T-46/95, Alsen/Commissione:

    -    gli artt. 1, 5 e 9 della decisione 94/815 sono annullati nei confrontidella ricorrente;

    -    la Commissione è condannata alle spese.

18)    Nella causa T-48/95, Bundesverband der DeutschenZementindustrie/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31dicembre 1988;

    -    l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconstata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi diinformazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivodella Cembureau - Association européenne du ciment e nella partein cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazionecontestata oltre il 19 marzo 1984;

    -    l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico diinformazioni tra la Cembureau - Association européenne du cimente i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi eolandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportatedei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo,i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;

    -    l'art. 3, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui considera che la ricorrente ha partecipato ad un accordo sullaripartizione del mercato della Saar e ad una pratica concordata conil Syndicat national de l'industrie cimentière (SFIC) prima del 1984e nella parte in cui constata la partecipazione della ricorrente aun'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato successivamente al 12agosto 1987;

    -    l'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui constata l'esistenza di una pratica concordata tra la ricorrente eil Syndicat national de l'industrie cimentière (SFIC) diretta acontrollare la destinazione, relativamente a ciascun Land, delleesportazioni dalla Francia in Germania e nella parte in cui constatala partecipazione della ricorrente ad un'infrazione all'art. 85, n. 1, delTrattato successivamente al 12 agosto 1987;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 giugno 1986 e oltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 7 novembre 1988;

    -    l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 settembre 1986;

    -    l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    ciascuna della parti sopporterà le proprie spese.

19)    Nella causa T-50/95, Unicem/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9settembre 1986 e oltre il 3 aprile 1992;

    -    l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente, da un lato, nella parte in cui constata che lo scambioperiodico di informazioni tra la Cembureau - Association européennedu ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzibelgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cementoautotrasportate dei produttori di questi due paesi e, relativamente alLussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese,nonché, d'altro lato, nella parte in cui considera che la ricorrente hapartecipato all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 settembre 1986 e oltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 settembre 1986;

    -    l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 6 399 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

20)    Nella causa T-51/95, Fratelli Buzzi/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    l'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui constata la partecipazione della ricorrente ad una praticaconcordata con la Lafarge Coppée SA relativa alla limitazione dellaloro autonomia di comportamento per quanto concerne le fonti diproduzione;

    -    l'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui accerta a carico della ricorrente la partecipazione all'infrazionecontestata oltre il 23 aprile 1986;

    -    l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà un terzo delle proprie spese;

    -    la Commissione sopporterà le proprie spese, nonché due terzi dellespese sostenute dalla ricorrente.

21)    Nella causa T-52/95, Compañia Valenciana de CementosPortland/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 13maggio 1987;

    -    l'art. 6 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui accerta acarico della ricorrente la partecipazione all'infrazione contestata oltreil 13 maggio 1987;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 250 000 euro;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 10 delladecisione 94/815 è fissato in 388 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

22)    Nella causa T-53/95, The Rugby Group/Commissione:

    -    gli artt. 1, 4, n. 4, lett. a) e 9 della decisione 94/815 sono annullati neiconfronti della ricorrente;

    -    la Commissione è condannata alle spese.

23)    Nella causa T-54/95, British Cement Association/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31dicembre 1988;

    -    l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconstata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi diinformazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivodella Cembureau - Association européenne du ciment e nella partein cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazionecontestata oltre il 19 marzo 1984;

    -    l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico diinformazioni tra la Cembureau - Association européenne du cimente i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi eolandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportatedei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo,i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;

    -    l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un quarto dellespese sostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà tre quarti delle proprie spese.

24)    Nella causa T-55/95, Asland/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 28maggio 1986 e oltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, nn. 2 e 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato neiconfronti della ricorrente;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 740 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un quarto dellespese sostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà tre quarti delle proprie spese.

25)    Nella causa T-56/95, Castle Cement/Commissione:

    -    gli artt. 1, 4, n. 4, lett. a), 5 e 9 della decisione 94/815 sono annullatinei confronti della ricorrente;

    -    la Commissione è condannata alle spese.

26)    Nella causa T-57/95, Heracles General Cement Company/Commissione:

    -    gli artt. 1, 4, n. 4, lett. d), lett. f) e lett. g), 6 e 9 della decisione 94/815sono annullati nei confronti della ricorrente;

    -    la Commissione è condannata alle spese.

27)    Nella causa T-58/95, Corporación Uniland/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 9settembre 1986 e oltre il 7 novembre 1988;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 settembre 1986 e oltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 settembre 1986 e oltre il 7 novembre 1988;

    -    l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 settembre 1986;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 592 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

28)    Nella causa T-59/95, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España(Oficemen)/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 24aprile 1989;

    -    l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico diinformazioni tra la Cembureau - Association européenne du cimente i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi eolandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportatedei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo,i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 giugno 1986 e oltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 7 novembre 1988;

    -    l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 settembre 1986;

    -    l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    ciascuna della parti sopporterà le proprie spese.

29)    Nella causa T-60/95, Irish Cement/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31dicembre 1988;

    -    l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconstata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi diinformazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivodella Cembureau - Association européenne du ciment e nella partein cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazionecontestata oltre il 19 marzo 1984;

    -    l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico diinformazioni tra la Cembureau - Association européenne du cimente i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi eolandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportatedei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo,i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 settembre 1986 e oltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 settembre 1986;

    -    l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 2 065 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

30)    Nella causa T-61/95, Cimpor - Cimentos de Portugal/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 24aprile 1989;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 4 312 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

31)    Nella causa T-62/95, Secil - Companhia Geral de Cal eCimento/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 24aprile 1989;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 1 395 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

32)    Nella causa T-63/95, Associação Técnica da Indústria de Cimento(ATIC)/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31dicembre 1988;

    -    l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico diinformazioni tra la Cembureau - Association européenne du cimente i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi eolandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportatedei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo,i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;

    -    l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    ciascuna della parti sopporterà le proprie spese.

33)    Nella causa T-64/95, Titan Cement Company/Commissione:

    -    gli artt. 1, 4, n. 4, lett. b), lett. c), lett. e), lett. g), e lett. h), 6 e 9 delladecisione 94/815 sono annullati nei confronti della ricorrente;

    -    la Commissione è condannata alle spese.

34)    Nella causa T-65/95, Italcementi - Fabbriche RiuniteCemento/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 19marzo 1984 e oltre il 3 aprile 1992;

    -    l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconstata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi diinformazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivodella Cembureau - Association européenne du ciment e nella partein cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazionecontestata prima del 19 marzo 1984 e oltre tale data;

    -    l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente, da un lato, nella parte in cui constata che lo scambioperiodico di informazioni tra la Cembureau - Association européennedu ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzibelgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cementoautotrasportate dei produttori di questi due paesi e, relativamente alLussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese,nonché, d'altro lato, nella parte in cui considera che la ricorrente hapartecipato all'infrazione contestata prima del 19 marzo 1984;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 7 novembre 1988;

    -    l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 25 701 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

35)    Nella causa T-68/95, Holderbank Financière Glarus/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7novembre 1988;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 7 novembre 1988;

    -    l'art. 4, n. 4, lett. c) e lett. d), della decisione 94/815 è annullato neiconfronti della ricorrente;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 1 918 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

36)    Nella causa T-69/95, Hornos Ibéricos Alba (Hisalba)/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 19maggio 1989;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 836 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

37)    Nella causa T-70/95, Aker RGI ASA/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7novembre 1988;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 giugno 1986 e oltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 7 novembre 1988;

    -    l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 settembre 1986;

    -    l'art. 4, n. 4, lett. h), della decisione 94/815 è annullato nei confrontidella ricorrente;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 14 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

38)    Nella causa T-71/95, Scancem (publ)/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 7novembre 1988;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 giugno 1986 e oltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 7 novembre 1988;

    -    l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 settembre 1986;

    -    l'art. 4, n. 4, lett. h), della decisione 94/815 è annullato nei confrontidella ricorrente;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 14 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

39)    Nella causa T-87/95, Cementir - Cementerie del Tirreno/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 3aprile 1992;

    -    l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconstata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi diinformazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivodella Cembureau - Association européenne du ciment e nella partein cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazionecontestata oltre il 14 gennaio 1983;

    -    l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico diinformazioni tra la Cembureau - Association européenne du cimente i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi eolandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportatedei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo,i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;

    -    l'art. 4, nn. 1 e 2, della decisione 94/815 è annullato nei confrontidella ricorrente;

    -    l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte incui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataprima del 9 settembre 1986;

    -    l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 7 471 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

40)    Nella causa T-88/95, Blue Circle Industries/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 18novembre 1983 e oltre il 7 novembre 1988;

    -    l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 31 maggio 1987;

    -    l'art. 4, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconsidera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestataoltre il 7 novembre 1988;

                                                

    -    l'art. 4, n. 4, lett. a) e lett. b), della decisione 94/815 è annullato neiconfronti della ricorrente;

    -    l'art. 6 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui accerta acarico della ricorrente la partecipazione all'infrazione contestataprima del 18 novembre 1983;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 7 717 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.

41)    Nella causa T-103/95, Enosi Tsimentoviomichanion Ellados/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 31dicembre 1988;

    -    l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cuiconstata che sono stati raggiunti accordi riguardanti scambi diinformazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivodella Cembureau - Association européenne du ciment e nella partein cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazionecontestata oltre il 19 marzo 1984;

    -    l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente nella parte in cui constata che lo scambio periodico diinformazioni tra la Cembureau - Association européenne du cimente i suoi membri ha riguardato, relativamente ai prezzi belgi eolandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportatedei produttori di questi due paesi e, relativamente al Lussemburgo,i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;

    -    l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    l'art. 9 della decisione 94/815 è annullato nei confronti dellaricorrente;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    ciascuna della parti sopporterà le proprie spese.

42)    Nella causa T-104/95, Tsimenta Chalkidos/Commissione:

    -    l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considerache la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata prima del 18novembre 1983 e oltre il 1° settembre 1986;

    -    l'art. 6 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui accerta acarico della ricorrente la partecipazione all'infrazione contestataprima del 18 novembre 1983 e oltre il 1° settembre 1986;

    -    l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 delladecisione 94/815 è fissato in 510 000 euro;

    -    il ricorso è respinto per il resto;

    -    la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spesesostenute dalla Commissione;

    -    la Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.

Lindh
García-Valdecasas
Lenaerts
        Azizi                                Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 marzo 2000.

Il cancelliere

Il presidente
H. Jung
P. Lindh
Indice
    Fatti all'origine della controversia

    Procedimento

    Conclusioni delle parti

    Sulle conclusioni dirette all'annullamento della decisione 23 settembre 1993, in quanto ponefine alla parte internazionale del procedimento nei confronti di dodici impresetedesche e di sei imprese spagnole

    Sulle conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata

        I - Sui motivi relativi a diverse violazioni delle forme sostanziali nel corso delprocedimento amministrativo

            Sul primo motivo, relativo a violazioni dei diritti della difesa e del principio dellaparità di trattamento in quanto la CA e i documenti su cui si basa non sonostati accessibili nella loro totalità nel corso del procedimento amministrativo.

                A - Osservazioni preliminari

                B - Sulla notifica parziale della CA

                    1. Sull'unicità della CA e sul diritto delle ricorrenti di accederviintegralmente

                    2. Sull'esistenza di un nesso inscindibile tra le intese nazionali einternazionali e il diritto delle ricorrenti ad accedere integralmentealla CA

                    3. Sull'asserita violazione del principio di parità di trattamento

                C - Sull'impossibilità di accedere a talune parti della CA e a talunidocumenti del fascicolo dell'istruttoria che avrebbero potuto contenereelementi a discarico

                    1. Sull'organizzazione dell'accesso al fascicolo nel corso delprocedimento amministrativo

                    1.1 Sulle asserite irregolarità nell'organizzazione dell'accesso al fascicolonel corso del procedimento amministrativo per quanto riguarda idocumenti accessibili

                    1.2. Sulle irregolarità nell'organizzazione dell'accesso al fascicolo delprocedimento amministrativo, relativa al fatto che le ricorrenti nonavrebbero avuto accesso a taluni documenti

                    2. Sulle diverse misure di organizzazione del procedimento disposte dalTribunale

                    2.1. Osservazioni preliminari

                    2.2. Le diverse misure ordinate

                    2.3. Sulle condizioni di esecuzione, da parte della Commissione, dellemisure di organizzazione del procedimento

                    2.3.1. Misura di organizzazione del procedimento 19 gennaio - 2 febbraio1996

                    2.3.2. Misura di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996

                    2.3.3. Misura di organizzazione del procedimento 18 e 19 giugno 1997

                    2.3.4. Conclusioni provvisorie

                    2.3.5. Circostanze specifiche che avrebbero inciso sull'effetto utile dellemisure di organizzazione del procedimento 2 ottobre 1996 e 18 e19 giugno 1997

                    3. Quadro analitico per la valutazione di un argomento riguardante laviolazione dei diritti della difesa in quanto un presunto elementoa discarico sarebbe rimasto inaccessibile nel corso delprocedimento amministrativo

                    4. Applicazione dei principi nella fattispecie

                    5. Argomenti generici relativi alla violazione dei diritti della difesa nelcorso del procedimento amministrativo

                    6. Conclusioni

                D - Sull'impiego, nella decisione impugnata, di documenti a carico noncomunicati alle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo onon identificati nella CA

                    1. Osservazioni preliminari

                    2. Documenti né citati né richiamati nella decisione impugnata

                    3. Documenti citati nella decisione impugnata per descrivere un fatto oun comportamento, ma non utilizzati per constatareun'infrazione

                    4. Documenti che suffragano la constatazione di un'infrazione nelladecisione impugnata, ma non si riferiscono ad infrazioni addebitatealle ricorrenti che si avvalevano dei detti documenti

                    5. Documenti utilizzati nella decisione impugnata nell'ambito diun'infrazione addebitata alla ricorrente che se ne avvale

                    6. Conclusioni

                E - Sulla mancata comunicazione alle ricorrenti di documenti non facentiparte del fascicolo dell'istruttoria

                    1. Osservazioni preliminari

                    2. Risposte alla CA da parte di altre destinatarie di quest'ultima

                    2.1 Impiego che si asserisce fatto delle risposte alla CA quali elementia carico

                    2.2. Elementi a discarico che avrebbero potuto essere presenti nellerepliche alla CA

                    3. Verbali delle audizioni relative alle intese nazionali

                    4. Fascicolo della Commissione relativo alla notifica del sistema belga-olandese dei punti-base

                    5. Fascicolo della Commissione relativo agli aiuti di Stato concessi dallaRepubblica ellenica e all'accordo intergovernativo ellenico-britannico

                    6. Note interne della Commissione che non comparivano nel fascicolodell'istruttoria

                    7. Controricorsi della Commissione

                    8. Conclusioni

            Sul secondo, terzo e quarto motivo, relativi rispettivamente alla violazione deidiritti della difesa, alla violazione del principio della parità di trattamento ealla violazione dell'art. 190 del Trattato, connesse con lo stralcio da partedella Commissione degli addebiti nazionali e, nei confronti di talune imprese,degli addebiti internazionali

                A - Sulla rinuncia agli addebiti nazionali

                B - Sulla rinuncia agli addebiti internazionali nei confronti di taluneimprese

            Sul quinto motivo, relativo all'irregolarità procedurale che la Commissioneavrebbe commesso stralciando taluni addebiti internazionali nei riguardi dellaIrish Cement

            Sul sesto motivo, relativo a una violazione dei diritti della difesa dovutaall'incompletezza e all'imprecisione della CA

                A - Osservazioni preliminari

                B - Sulla pretesa incompletezza della CA

                    1. Sulla pretesa omessa indicazione, nella CA, dell'intenzione dellaCommissione di imporre ammende alle associazioniprofessionali

                    2. Sul trattamento riservato all'accordo CBS

                    3. Sulla pretesa omessa spiegazione della competenza territoriale dellaCommissione

                    4. Sulla pretesa omissione di un'analisi del mercato e di una definizioneprecisa del mercato di cui trattasi

                C - Sull'allegata imprecisione della CA per quanto concerne lapartecipazione di talune ricorrenti a varie infrazioni oggetto della CA

                    1. Partecipazione delle ricorrenti interessate all'infrazione costituitadall'accordo Cembureau e durata della detta infrazione

                    1.1. Partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 della decisioneimpugnata

                    1.1.1. Destinatarie della CA membri della Cembureau

                    1.1.2. Destinatarie che non sono membri diretti della Cembureau o nonsono considerate tali nella CA

                    1.1.2.1. Destinatarie della CA, che non sono membri diretti dellaCembureau, le quali avrebbero partecipato ad intese bilaterali omultilaterali

                    1.1.2.2. Destinatarie della CA che non sono membri diretti dellaCembureau, le quali avrebbero partecipato alle attività delloECEC

                    1.1.2.3. Destinatari della CA che non sono membri diretti dellaCembureau, i quali avrebbero partecipato alle attività dello EPC

                    1.1.3. Conclusioni provvisorie

                    1.2. Appartenenza ad un'associazione nazionale, membro diretto dellaCembureau, quale criterio di imputazione dell'infrazione di cuiall'art. 1 della decisione impugnata

                    1.3. Durata della partecipazione all'infrazione di cui all'art. 1 delladecisione impugnata

                    1.4. Conclusioni

                    2. Grado di precisione della CA riguardo alla partecipazione dellericorrenti agli scambi di informazioni sui prezzi e alla durata diquesta infrazione

                    3. Grado di precisione della CA in merito alla partecipazione dellericorrenti alle intese bilaterali e multilaterali di cui all'art. 3 delladecisione impugnata

                    4. Grado di precisione della CA riguardo alla partecipazione dellericorrenti alla costituzione della ETF e alle misure adottatenell'ambito di quest'ultima, oggetto dell'art. 4 della decisioneimpugnata, e riguardo alla durata delle dette infrazioni

                    5. Grado di precisione della CA in merito alla partecipazione dellericorrenti alle pratiche concordate nell'ambito dei comitati per leesportazioni, di cui agli artt. 5 e 6 della decisione impugnata, e inmerito alla durata di queste infrazioni

            Sul settimo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa e dell'art. 3del regolamento n. 1, derivante dall'omessa traduzione di talunidocumenti

            Sull'ottavo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa derivante dauna traduzione inesatta e da una citazione inesatta di taluni documenti

            Sul nono motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa e dell'art. 11,n. 1, del regolamento n. 99/63, derivante dall'inadeguatezza dei termini perla risposta alla CA

            Sul decimo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa, dell'art. 19,n. 1, del regolamento n. 17, e degli artt. 7, n. 1, 8, n. 1, e 9 del regolamenton. 99/63, derivante dalla cattiva organizzazione delle audizioni

                A - Osservazioni preliminari

                B - Sulla prima parte, relativa ad una violazione dei diritti della difesa edegli artt. 19, n. 1, del regolamento n. 17, e 7, n. 1, del regolamenton. 99/63

                    1. Sullo schema delle audizioni imposto dal consigliere uditore

                    2. Sulle pretese irregolarità commesse in occasione delle audizionidedicate agli addebiti internazionali

                    3. Sulle pretese irregolarità commesse in occasione delle audizioniconcernenti gli addebiti nazionali

                    4. Altre irregolarità che sarebbero state commesse in occasione delleaudizioni

                C - Sulla seconda parte, relativa ad una violazione dell'art. 8, n. 1, delregolamento n. 99/63

                D - Sulla terza parte, relativa ad una violazione dell'art. 9 del regolamenton. 99/63

            Sull'undicesimo motivo, relativo ad una violazione del principiodell'obbligatorietà delle indagini

            Sul dodicesimo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa a causadi una durata eccessiva del procedimento amministrativo

            Sul tredicesimo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 6 della CEDU

            Sul quattordicesimo motivo, relativo ad una violazione del principio dellapresunzione di innocenza

            Sul quindicesimo motivo, relativo ad una violazione del diritto delle parti di nondover testimoniare a proprio carico

            Sul sedicesimo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 10 del regolamenton. 17, dovuta a pretese irregolarità in sede di richiesta del parere delcomitato consultivo

            Sui motivi diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo, relativi aviolazioni dei principi, rispettivamente, di sussidiarietà, di buonaamministrazione, di certezza del diritto e di legittimo affidamento nel corsodel procedimento amministrativo

            Sul ventunesimo motivo, relativo ad una violazione del principio di collegialitàin sede di adozione della decisione impugnata

            Sul ventiduesimo motivo, relativo a vizi di autenticazione e notificazione delladecisione impugnata

        II - Sul motivo relativo a uno sviamento di potere

        III - Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, delprincipio della parità di trattamento e dei diritti della difesa, nel quadrodell'accertamento, compiuto dalla Commissione, dell'esistenza di un accordocontrario all'art. 85, n. 1, del Trattato e della partecipazione a tale accordo dellevarie ricorrenti coinvolte (art. 1 della decisione impugnata)

            Osservazioni preliminari

            Infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata

            Definizione del mercato rilevante

                A - Mercato del prodotto rilevante

                B - Mercato geografico rilevante

                C - Violazione dell'art. 190 del Trattato

            Concordanza tra la CA e la decisione impugnata

            Esistenza dell'accordo Cembureau

                A - Violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

                    1. Documenti menzionati nel paragrafo 18 della decisione impugnata

                    1.1. Note interne della Blue Circle

                    1.2. Dichiarazione del signor Kalogeropoulos durante la riunione delconsiglio d'amministrazione della Heracles del 25 giugno 1986

                    1.3. Confessione della Cembureau

                    1.4. Conclusioni

                    2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunionedegli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e conferma del dettoaccordo nella cornice delle riunioni degli Head Delegates del 19marzo e del 7 novembre 1984

                    2.1. Competenza degli Head Delegates a concludere l'accordoCembureau

                    2.2. Conclusione dell'accordo Cembureau nella cornice della riunionedegli Head Delegates del 14 gennaio 1983

                    2.2.1. Lettera di convocazione per la riunione degli Head Delegates del14 gennaio 1983

                    2.2.2. Modifiche apportate all'ordine del giorno della riunione degliHead Delegates del 14 gennaio 1983

                    2.2.3. Contenuto dei documenti concernenti lo svolgimento dellariunione degli Head Delegates del 14 gennaio 1983

                    2.2.4. Conclusioni concernenti la riunione degli Head Delegates del 14gennaio 1983

                    2.3. Conferma dell'accordo Cembureau durante la riunione degli HeadDelegates del 19 marzo 1984

                    2.4. Conferma dell'accordo Cembureau durante la riunione degli HeadDelegates del 7 novembre 1984

                    2.5. Omessa considerazione delle altre riunioni degli Head Delegates

                    2.6. Argomenti generali concernenti il valore probatorio dei documentimenzionati nei paragrafi 18 e 19 della decisione impugnata

                    2.7. Elementi successivi alle riunioni degli Head Delegates, i qualidimostrerebbero che nessun accordo Cembureau è stato conclusodurante la riunione del 14 gennaio 1983, o confermato nel corsodelle riunioni del 19 marzo e del 7 novembre 1984

                    2.8. Qualificazione come accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, delTrattato

                    2.9. Oggetto e natura dell'accordo Cembureau

                    3. Illiceità dell'accordo Cembureau: restrizione della concorrenza edeffetti sugli scambi tra Stati membri

                    4. Conclusioni

                B - Violazione dell'art. 190 del Trattato

                C - Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo

                    1. Elementi a carico

                    2. Elementi a discarico

                    2.1. Elementi dedotti concordemente da più ricorrenti

                    2.2. Causa T-25/95, CBR/Commissione

                    2.3. Causa T-26/95, Cembureau/Commissione

                    2.4. Causa T-30/95, FIC/Commissione

                    2.5. Cause T-31/95, ENCI/Commissione, e T-32/95, VNC/Commissione

                    2.6. Causa T-35/95, Dyckerhoff/Commissione

                    2.7. Causa T-36/95, SFIC/Commissione

                    2.8. Causa T-37/95, Vicat/Commissione

                    2.9. Causa T-39/95, Ciments français/Commissione

                    2.10. Causa T-42/95, Heidelberger/Commissione

                    2.11. Causa T-43/95, Lafarge/Commissione

                    2.12. Causa T-44/95, Aalborg/Commissione

                    2.13. Causa T-48/95, BDZ/Commissione

                    2.14. Causa T-50/95, Unicem/Commissione

                    2.15. Causa T-51/95, Buzzi/Commissione

                    2.16. Causa T-57/95, Heracles/Commissione

                    2.17. Cause T-53/95, Rugby/Commissione, T-56/95, Castle/Commissione,T-70/95, Aker/Commissione e T-71/95, Euroc/Commissione

                    2.18. Causa T-60/95, Irish Cement/Commissione

                    2.19. Cause T-61/95, Cimpor/Commissione, T-62/95, Secil/Commissione,e T-63/95, ATIC/Commissione

                    2.20. Causa T-65/95, Italcementi/Commissione

                    2.21. Causa T-68/95, Holderbank/Commissione

                    2.22. Causa T-69/95, Hornos Ibéricos/Commissione

                    2.23. Causa T-87/95, Cementir/Commissione

                    2.24. Causa T-88/95, Blue Circle/Commissione

                    3. Conclusioni

            Partecipazione delle ricorrenti all'accordo Cembureau

                A - Osservazioni preliminari

                B - Appartenenza a un'associazione nazionale membro della Cembureauquale criterio d'imputazione dell'infrazione di cui all'art. 1 delladecisione impugnata

                C - Competenza degli Head Delegates e delle associazioni di imprese aconcludere l'accordo Cembureau

                D - Imputazione di una medesima infrazione a talune imprese e, al tempostesso, a talune associazioni

                E - Partecipazione della Cembureau e dei membri diretti della medesimaall'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata

                    1. Prova della partecipazione della Cembureau e dei membri diretti dellamedesima all'infrazione di cui all'art. 1 della decisioneimpugnata

                    1.1 Vicende relative a taluni membri diretti della Cembureau

                    1.2. Ricorrenti che hanno partecipato ad una o a più riunioni degli HeadDelegates

                    1.2.1. Partecipazione alle riunioni degli Head Delegates durante le qualiè stato prima concluso e poi confermato l'accordo Cembureau

                    1.2.2. Manifestazioni di dissenso ed altre circostanze richiamate pernegare qualsiasi partecipazione all'accordo Cembureau

                    1.2.3. Pretesa inopponibilità di taluni documenti ai membri diretti dellaCembureau

                    1.2.4. Conclusioni relative alla partecipazione della Cembureau e deimembri diretti della medesima, ad eccezione dell'Unicem,all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata

                    1.3. Posizione dell'Unicem, membro diretto della Cembureau che non hapartecipato a nessuna delle riunioni degli Head Delegates

                    2. Violazione del principio della parità di trattamento

                    3. Violazione dell'art. 190 del Trattato

                    4. Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso alfascicolo

                    4.1. Elementi a carico

                    4.2. Elementi a discarico

                    4.2.1. Causa T-26/95, Cembureau/Commissione

                    4.2.2. Causa T-87/95, Cementir/Commissione

                F - Partecipazione dell'Unicem, dei membri indiretti della Cembureau edella Buzzi all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata

                G - Conclusioni

        IV - Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, degli artt. 85, n.1, e 190 delTrattato, del divieto di discriminazioni e dei diritti della difesa, imputate ognunaalla Commissione nell'ambito dell'accertamento di due infrazioni all'art. 85, n. 1,del Trattato, aventi ad oggetto scambi di informazioni sui prezzi a livello dellaCembureau e la partecipazione delle diverse ricorrenti interessate (art. 2, nn. 1e 2, della decisione impugnata)

            Osservazioni preliminari

            Accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi in occasione delleriunioni della Cembureau (art. 2, n. 1, della decisione impugnata)

                A - Sulla concordanza tra la CA e la decisione impugnata

                B - Sull'esistenza di accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezziin occasione delle riunioni degli Head Delegates e del comitatoesecutivo della Cembureau

                    1. Riunioni degli Head Delegates della Cembureau

                    2. Riunioni del comitato esecutivo della Cembureau

                C - Sull'illiceità degli scambi di informazioni sui prezzi avvenuti in occasionedelle riunioni degli Head Delegates del 14 gennaio 1983 e del 19 marzo1984

                D - Sulla partecipazione delle ricorrenti all'infrazione di cui all'art. 2, n. 1,della decisione impugnata

            Pratiche concordate aventi ad oggetto scambi periodici di informazioni sui prezzi[art. 2, n. 2, lett. a) e b), della decisione impugnata]

                A - Sulla corrispondenza tra la CA e la decisione impugnata

                B - Sull'individuazione delle informazioni di cui all'art. 2, n. 2, lett. b), delladecisione impugnata

                C - Sull'illiceità degli scambi periodici di informazioni sui prezzi

                D - Sulla partecipazione delle ricorrenti all'infrazione di cui all'art. 2, n. 2,della decisione impugnata

                E - Sulla durata dell'infrazione di cui all'art. 2, n. 2, della decisioneimpugnata

            Accesso al fascicolo

            Conclusioni

        V - Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e dei diritti delladifesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di tre pratiche concordatefranco-italiane contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione adesse delle ricorrenti interessate [decisione impugnata, art. 3, n. 1, lett. a), b) ec)]

            Osservazioni preliminari

            Pratica concordata tra la Lafarge e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), delladecisione impugnata

                A - Introduzione

                B - Sulla concordanza tra la CA e la decisione impugnata

                C - Sull'esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale tra la Lafargee la Buzzi relativa alla ripartizione del mercato della Franciameridionale

                D - Durata dell'infrazione

            Pratica concordata tra la Ciments français e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. b),della decisione impugnata

                A - Introduzione

                B - Sull'esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale tra laCiments français e la Buzzi

                C - Durata dell'infrazione

            Pratica concordata tra la Vicat e la Buzzi di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), delladecisione impugnata

                A - Introduzione

                B - Sull'esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale tra la Vicate la Buzzi

                C - Durata dell'infrazione

            Consultazione degli atti

                A - Causa T-37/95, Vicat/Commissione

                B - Causa T-39/95, Ciments français/Commissione

                C - Causa T-51/95, Buzzi/Commissione

            Conclusioni

        VI - Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, del principiodella parità di trattamento e dei diritti della difesa, in quanto la Commissioneconstata l'esistenza di un'intesa iberica contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato ela partecipazione delle diverse ricorrenti menzionate (art. 3, n. 2, della decisioneimpugnata)

            Osservazioni preliminari

            Infrazione di cui all'art. 3, n. 2, della decisione impugnata

                A - Analisi della Commissione

                B - Accordo tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil riguardante il controllodei flussi di cemento tra la Spagna ed il Portogallo e l'osservanza deilimiti dei rispettivi mercati nazionali

                    1. Conclusione dell'accordo

                    2. Attuazione dell'accordo

                    2.1. Riunioni svoltesi tra la Oficemen, la Cimpor e la Secil

                    2.2. Rifiuto di vendita della Cimpor

                    2.3. Conclusioni

                    3. Circostanze particolari della fattispecie che sarebbero inconciliabilicon l'esistenza di un accordo

                    4. Posizione particolare della Secil

                    5. Conclusione

                C - Carattere di infrazione del comportamento delle ricorrenti

                D - Durata dell'infrazione

            Violazione del principio della parità di trattamento

            Violazione dei diritti della difesa in occasione dell'accesso al fascicolo

                A - Documenti a carico

                B - Documenti a discarico

                    1. Causa T-59/95, Oficemen/Commissione

                    2. Cause T-61/95, Cimpor/Commissione, e T-62/95, Secil/Commissione

            Conclusione

        VII - Sui motivi relativi alle violazioni, rispettivamente, dell'art. 85, n. 1, del Trattato,dell'art. 190 del Trattato, del divieto di discriminazione e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione constata l'esistenza di un'intesa franco-tedescacontraria all'art. 85, n. 1, del Trattato e la partecipazione di alcune ricorrenti aquest'ultima [art. 3, n. 3, lett. a), della decisione impugnata]

            Osservazioni preliminari

            Accordo sulla ripartizione del mercato della Saar

            Pratiche concordate tra diversi produttori ed associazioni francesi e tedeschi trail 1982 e il 1984

                A - Trattative tra lo SFIC e il BDZ

                B - Pressioni esercitate sulla Cedest dallo SFIC e dagli altri produttorifrancesi interessati

                C - Concertazione tra la Cedest, la Dyckerhoff e la Heidelberger

                D - Concertazione tra la Lafarge e la Dyckerhoff

                E - Concertazione tra la Dyckerhoff e la Ciments français

            Regolamentazione generale delle forniture di cemento tra la Francia e laGermania

                A - Conclusione di un accordo nel 1984

                B - Prolungamento dell'intesa dopo il 1986

            Durata della partecipazione di alcune ricorrenti all'infrazione di cui all'art. 3,n. 3, lett. a)

            Accesso al fascicolo

            Conclusione

        VIII - Sui motivi relativi a una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e a unaviolazione dei diritti della difesa, imputate alla Commissione per aver dichiarato,nell'art. 3, n. 3, lett. b), della decisione impugnata, che lo SFIC e il BDZ hannopartecipato a una pratica concordata

            Pratica concordata tra lo SFIC e il BDZ

            Accesso al fascicolo

        IX - Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato, delprincipio della parità di trattamento dei diritti della difesa e ad uno sviamentodi procedura e di potere, in quanto la Commissione constata l'esistenza,nell'ambito della ETF, di accordi e pratiche concordate contrari all'art. 85, n. 1,del Trattato, e la partecipazione delle diverse ricorrenti accusate [decisioneimpugnata, art. 4, nn. 1, 2, 3, lett. a) e b), e 4, lett. a-h)]

            Osservazioni preliminari

            Accordo riguardante la costituzione della ETF (decisione impugnata, art. 4,n. 1)

                A - Sulla concordanza tra la CA e la decisione impugnata

                B - Sul carattere di infrazione dell'accordo costitutivo della ETF

                C - Sulla partecipazione delle ricorrenti indicate nell'art. 4, n. 1, delladecisione impugnata all'accordo costitutivo della ETF

                    1. Osservazioni preliminari

                    2. Posizione della CBR

                    3. Posizione della Cembureau

                    4. Posizione della Dyckerhoff

                    5. Posizione dello SFIC

                    6. Posizione della Ciments français

                    7. Posizione della Heidelberger

                    8. Posizione della Lafarge

                    9. Posizione della Aalborg

                    10. Posizione del BDZ

                    11. Posizione della Unicem

                    12. Posizione della Asland

                    13. Posizione della Uniland

                    14. Posizione della Oficemen

                    15. Posizione della Irish Cement

                    16. Posizione della Italcementi

                    17. Posizione della Aker e della Euroc

                    18. Posizione della Cementir

                D - Sulla durata dell'infrazione constata nell'art. 4, n. 1, della decisioneimpugnata

                E - Sull'accesso al fascicolo

                    1. Osservazioni preliminari

                    2. Causa T-26/95, Cembureau/Commissione

                    3. Causa T-35/95, Dyckerhoff/Commissione

                    4. Causa T-36/95, SFIC/Commissione

                    5. Causa T-39/95, Ciments français/Commissione

                    6. Causa T-42/95, Heidelberger/Commissione

                    7. Causa T-43/95, Lafarge/Commissione

                    8. Causa T-44/95, Aalborg/Commissione

                    9. Causa T-48/95, BDZ/Commissione

                    10. Causa T-50/95, Unicem/Commissione

                    11. Causa T-55/95, Asland/Commissione

                    12. Cause T-58/95, Uniland/Commissione e T-59/95,Oficemen/Commissione

                    13. Causa T-60/95, Irish Cement/Commissione

                    14. Causa T-65/95, Italcementi/Commissione

                    15. Causa T-68/95, Holderbank/Commissione

                    16. Cause T-70/95, Aker/Commissione, e T-71/95, Euroc/Commissione

                    17. Causa T-88/95, Blue Circle/Commissione

            Accordo relativo alla costituzione della società commerciale comune Interciment(decisione impugnata, art. 4, n. 2)

                A - Introduzione

                B - Sul carattere di infrazione della costituzione della Interciment

                C - Sulla partecipazione, all'accordo costitutivo della Interciment, dellericorrenti indicate nell'art. 4, n. 2, della decisione impugnata

                    1. Osservazioni preliminari

                    2. Posizione della CBR, della Dyckerhoff, della Lafarge, dellaItalcementi, della Aker e della Euroc

                    3. Posizione dello SFIC, del BDZ e della Oficemen

                    4. Posizione della Ciments français

                    5. Posizione della Heidelberger

                    6. Posizione della Unicem

                    7. Posizione della Asland

                    8. Posizione della Uniland

                    9. Posizione della Cementir

                D - Sulla durata dell'infrazione constatata nell'art. 4, n. 2, della decisioneimpugnata

                E - Sull'accesso al fascicolo

            Le misure di difesa del mercato italiano (decisione impugnata, art. 4, n. 3)

                A - Pratiche concordate miranti a sottrarre la Calcestruzzi ai produttorigreci, e in particolare alla Titan [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett.a)]

                    1. Sull'esistenza delle pratiche concordate

                    2. Sulla partecipazione alle pratiche concordate delle ricorrenti di cuitrattasi

                    2.1. Posizione della CBR, della Dyckerhoff, della Aalborg, della Uniland,della Irish Cement

                    2.2. Posizione della Ciments français

                    2.3. Posizione della Heidelberger

                    2.4. Posizione della Lafarge

                    2.5. Posizione del BDZ e della Oficemen

                    2.6. Posizione della Unicem

                    2.7. Posizione della Asland

                    2.8. Posizione della Italcementi

                    2.9. Posizione della Holderbank

                    2.10. Posizione della Aker e della Euroc

                    2.11. Posizione della Cementir

                    2.12. Posizione della Blue Circle

                    3. Sulla durata dell'infrazione

                    4. Sull'accesso al fascicolo

                B - Accordo riguardante le convenzioni firmate nell'aprile 1987 con laCalcestruzzi [decisione impugnata, art. 4, n. 3, lett. b)]

                    1. Sull'esistenza dell'infrazione

                    2. Sull'accesso al fascicolo

            Misure destinate a dirottare le eccedenze produttive greche ed a frenare negliStati membri le importazioni di cemento proveniente dalla Grecia (decisioneimpugnata, art. 4, n. 4)

                A - Pratica concordata di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della decisioneimpugnata

                B - Accordi e pratiche concordate di cui all'art. 4, n. 4, lett. da b) a h), delladecisione impugnata

                    1. Accordo tra la Blue Circle e la Titan di cui all'art. 4, n. 4, lett. b),della decisione impugnata

                    2. Accordo tra la Holderbank e la Titan di cui all'art. 4, n. 4, lett. c),della decisione impugnata

                    3. Accordo tra la Holderbank e la Heracles di cui all'art. 4, n. 4, lett. d),della decisione impugnata

                    4. Accordo tra la Lafarge e la Titan di cui all'art. 4, n. 4, lett. e), delladecisione impugnata

                    5. Accordo tra la Lafarge e la Heracles di cui all'art. 4, n. 4, lett. f), delladecisione impugnata

                    6. Pratica concordata tra la CBR, la Heracles e la Titan di cui all'art. 4,n. 4, lett. g), della decisione impugnata

                    7. Accordo tra la Aker, la Euroc e la Titan di cui all'art. 4, n. 4, lett. h),della decisione impugnata

            Qualificazione di accordo unico e continuo degli accordi e delle praticheconcordate di cui all'art. 4 della decisione impugnata

                A - Sull'uniformità tra la CA e la decisione impugnata

                B - Sul carattere unico delle infrazioni constatate nell'art. 4 della decisioneimpugnata

                C - Sulla partecipazione all'accordo unico relativo alla ETF

                    1. Posizione della CBR

                    2. Posizione della Cembureau

                    3. Posizione della Ciments français

                    4. Posizione della Unicem

                    5. Posizione della Uniland

                    6. Posizione della Italcementi

                    7. Posizione della Cementir

                D - Sulla violazione del principio della parità di trattamento

            Conclusioni

        X - Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e deidiritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento dipratiche concordate, nella cornice dell'ECEC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, delTrattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 5 delladecisione impugnata)

            Osservazioni preliminari

            Decisione impugnata

            Sull'illiceità delle attività dell'ECEC di cui all'art. 5 della decisione impugnata

                A - Adesione diretta o indiretta dei membri dell'ECEC alla Cembureau

                B - Rapporti tra l'ECEC e l'EPC

                C - Questione riguardante le attività dell'ECEC diverse da quelle relativealla grande esportazione

            Conclusioni

        XI - Sui motivi relativi alle violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e deidiritti della difesa, imputate alla Commissione in sede di accertamento di unapratica concordata, nella cornice dell'EPC, in contrasto con l'art. 85, n. 1, delTrattato, e della partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte (art. 6 delladecisione impugnata)

            Osservazioni preliminari

            Decisione impugnata

            Pratica concordata intesa ad evitare le incursioni dei concorrenti nei rispettivimercati nazionali all'interno della Comunità

                A - Collegamenti tra l'EPC e la Cembureau

                B - Note interne della Ciments français

                C - Documenti provenienti dall'EPC, dai quali si evincerebbe che i membridel detto comitato avevano essi stessi istituito un collegamento tra imercati interni e le attività dell'EPC

            Continuità della pratica concordata

            Partecipazione alla pratica concordata delle varie ricorrenti coinvolte

            Durata della partecipazione all'infrazione delle ricorrenti interessate diverse dallaHeracles e dalla Titan

            Violazione dell'art. 190 del Trattato

            Accesso al fascicolo

                A - Documenti a carico

                B - Documenti a discarico

                    1. Causa T-52/95, Valenciana/Commissione

                    2. Causa T-69/95, Hornos Ibéricos/Commissione

                    3. Causa T-88/95, Blue Circle/Commissione

            Conclusioni

        XII - Sui motivi relativi ad errori di valutazione ed a violazioni degli artt. 85, n. 1,e 190, del Trattato, del principio della parità di trattamento e dei diritti delladifesa, imputati alla Commissione per aver qualificato come accordo unico econtinuato l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione impugnata e per averdichiarato accertata la partecipazione delle varie ricorrenti coinvolte al dettoaccordo unico e continuato

            Decisione impugnata

            Partecipazione delle ricorrenti coinvolte all'accordo unico e continuatoCembureau

                A - Accordo unico Cembureau

                    1. Identità d'oggetto tra le misure denunciate negli artt. 2-6 delladecisione impugnata e l'accordo Cembureau

                    1.1. Scambi di informazioni (art. 2 della decisione impugnata)

                    1.2. Intese franco-italiane (decisione impugnata, art. 3, n. 1)

                    1.3. Intesa iberica (decisione impugnata, art. 3, n. 2)

                    1.4. Intesa franco-tedesca (decisione impugnata, art. 3, n. 3)

                    1.5. Elementi dell'accordo unico riguardante l'ETF (art. 4 della decisioneimpugnata)

                    1.6. ECEC (art. 5 della decisione impugnata)

                    1.7. EPC (art. 6 della decisione impugnata)

                    1.8. Conclusioni

                    2. Elemento soggettivo

                    2.1. Dimostrazione dell'elemento soggettivo in relazione alle diversecategorie di ricorrenti coinvolte

                    2.2. Elementi di collegamento dedotti in sede di decisione impugnata

                    2.3. Dimostrazione della partecipazione dei membri indiretti dellaCembureau, della Unicem e della Buzzi all'accordo Cembureaumediante la loro partecipazione a una misura di attuazione deldetto accordo

                    2.3.1. Presenza di un membro del personale di un'impresa alle riunionidegli Head Delegates nel corso delle quali l'accordo Cembureau èstato concluso e/o confermato

                    2.3.2. Altri elementi di collegamento

                    2.3.3. Casi particolari dell'Unicem e della Buzzi

                    2.4. Conclusioni

                    3. Argomenti generali sollevati avverso il ricorso alla nozione di accordounico

                    4. Circostanze specifiche le quali dimostrerebbero che le varie intesebilaterali e multilaterali non costituivano misure di attuazionedell'accordo unico Cembureau

                    5. Circostanze specifiche le quali dimostrerebbero che alcune ricorrentis'erano dissociate dall'accordo unico Cembureau o che la loropartecipazione a quest'ultimo non costituiva violazione dell'art. 85,n. 1, del Trattato

                B - Continuità dell'infrazione unica

                    1. Decisione impugnata

                    2. Dies a quo dell'infrazione

                    2.1. Cembureau e i membri diretti della medesima

                    2.2. Membri indiretti della Cembureau

                    2.3. Conclusioni

                    3. Continuità dell'infrazione

                    3.1. Posizione della CBR

                    3.2. Posizione della Cembureau

                    3.3. Posizione della FIC

                    3.4. Posizione della VNC

                    3.5. Posizione della Ciments luxembourgeois

                    3.6. Posizione della Dyckerhoff

                    3.7. Posizione dello SFIC

                    3.8. Posizione della Vicat

                    3.9. Posizione della Ciments français

                    3.10. Posizione della Heidelberger

                    3.11. Posizione della Lafarge

                    3.12. Posizione dell'Aalborg

                    3.13. Posizione del BDZ

                    3.14. Posizione dell'Unicem

                    3.15. Posizione della Valenciana

                    3.16. Posizione della BCA

                    3.17. Posizione dell'Asland

                    3.18. Posizione dell'Uniland

                    3.19. Posizione dell'Oficemen

                    3.20. Posizione dell'Irish Cement

                    3.21. Posizione della Cimpor

                    3.22. Posizione della Secil

                    3.23. Posizione dell'ATIC

                    3.24. Posizione dell'Italcementi

                    3.25. Posizione della Holderbank

                    3.26. Posizione della Hornos Ibéricos

                    3.27. Posizione della Aker

                    3.28. Posizione dell'Euroc

                    3.29. Posizione della Cementir

                    3.30. Posizione della Blue Circle

                    3.31. Posizione dell'AGCI

                    3.32. Posizione della Halkis

            Violazione del principio della parità di trattamento

            Violazione dell'art. 190 del Trattato

                A - In merito alla qualificazione dell'accordo Cembureau come accordounico e continuato

                B - Sulla partecipazione delle diverse ricorrenti all'accordo unico econtinuato Cembureau

            Violazione dei diritti della difesa in sede di accesso al fascicolo

                A - Causa T-25/95, CBR/Commissione

                B - Causa T-30/95, FIC/Commissione

                C - Causa T-37/95, Vicat/Commissione

                D - Causa T-39/95, Ciments français/Commissione

                E - Causa T-42/95, Heidelberger/Commissione

                F - Causa T-50/95, Unicem/Commissione

                G - Causa T-55/95, Asland/Commissione

                H - Causa T-65/95, Italcementi/Commissione

                I - Causa T-88/95, Blue Circle/Commissione

            Conclusioni finali

        XIII - Sui motivi relativi a violazioni degli artt. 85, n. 1, e 190 del Trattato e deidiritti della difesa, nella parte in cui la Commissione constata l'esistenza,nell'ambito del WCC, di infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato e lapartecipazione delle diverse ricorrenti coinvolte (art. 7 della decisioneimpugnata)

            Osservazioni preliminari

            Osservanza dei limiti dei mercati nazionali ed esportazione coordinata delleeccedenze produttive al di fuori della Comunità

            Sistema di scambio di informazioni individualizzate

            Conseguenze per il commercio interstatuale

            Partecipazione delle ricorrenti alle infrazioni di cui all'art. 7 della decisioneimpugnata

            Prescrizione dei fatti presi in considerazione nell'art. 7 della decisioneimpugnata

            Accesso al fascicolo

            Conclusioni generali

        XIV - Sul motivo relativo all'illegittimità dell'ingiunzione di cui all'art. 8 delladecisione impugnata

    Sulle conclusioni in subordine dirette all'annullamento o alla riduzione delle ammende

        I - Sul motivo relativo alla motivazione insufficiente o contraddittoria della decisioneimpugnata per quanto riguarda le ammende

        II - Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, delregolamento n. 17 e del principio di parità di trattamento, in quanto laCommissione ha inflitto un'unica ammenda per il gruppo di infrazioni constatatesul mercato del cemento grigio

        III - Sui motivi relativi violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, delregolamento n. 17 e del principio di proporzionalità nella valutazionedell'intenzionalità delle infrazioni

        IV - Sui motivi relativi alla violazione delle disposizioni del regolamento n. 2988/74sulla prescrizione

        V - Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, delregolamento n. 17 e dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità,nonché ad errori manifesti di valutazione quanto alla durata dell'infrazionerilevata sul mercato del cemento grigio

        VI - Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e delprincipio di proporzionalità per quanto riguarda la durata dell'infrazione rilevatasul mercato del cemento bianco

        VII - Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, delregolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento,nonché ad errori manifesti nella valutazione della gravità dell'infrazionecommessa sul mercato del cemento grigio

            Sulle circostanze aggravanti prese in considerazione nel paragrafo 65, punto 5,della decisione impugnata

            Sulla circostanza attenuante presa in considerazione nel paragrafo 65, punto 6,della decisione impugnata

            Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti

                A - Dimensioni e influenza sul mercato dell'impresa autrice dellatrasgressione

                B - Assenza o scarsa rilevanza degli effetti anticoncorrenziali delleinfrazioni

                C - Comportamento sul mercato durante il periodo considerato

                D - Assenza di vantaggi tratti dall'infrazione

                E - Situazione del mercato del cemento durante il periodo considerato

                F - Legittima difesa

                G - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo

                H - Intento di rispettare il diritto comunitario della concorrenza

                I - Novità della questione

                J - Primo posto dell'industria europea del cemento nel mondo

                K - Esistenza di ostacoli giuridici e tecnici negli scambi intracomunitari dicemento

                L - Comparsa di un nuovo concorrente sul mercato

                M - Non deducibilità fiscale delle ammende

                N - Situazione finanziaria del trasgressore

        VIII - Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2,del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento,nonché ad errori manifesti nella valutazione delle rispettive responsabilità delleimprese nell'infrazione commessa sul mercato del cemento grigio

        IX - Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 del Trattato, dell'art. 15, n. 2, delregolamento n. 17 e del principio di proporzionalità nella valutazione dellerispettive responsabilità delle imprese nell'infrazione commessa sul mercato delcemento bianco

        X - Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e deiprincipi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ad errori manifestidi valutazione, per quanto riguarda il fatturato preso in considerazione ai fini delcalcolo delle ammende

        XI - Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e deiprincipi di equità, di proporzionalità e di parità di trattamento, per quantoriguarda la fissazione delle ammende in ECU e la scelta del tasso diconversione

        XII - Sui motivi relativi alla violazione di diversi principi generali del dirittocomunitario

        XIII - Sul motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa inerente ad unaccesso incompleto al fascicolo della Commissione nel corso del procedimentoamministrativo

        XIV - Conclusioni

    Sulle domande dirette al rimborso dell'ammenda, maggiorata degli interessi di mora, e alrimborso delle spese sostenute per la costituzione di una garanzia bancaria

    Sulle spese


1: Lingue processuali: lo spagnolo, il danese, il tedesco, il greco, l'inglese, il francese, l'italiano, l'olandese e il portoghese.


2: -    Forse, sta per «tenore» (N.d.T.).