Language of document : ECLI:EU:T:2013:182





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 aprile 2013 – SACEM / Commissione

(causa T‑422/08)

«Concorrenza – Intese – Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Ripartizione del mercato geografico – Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali – Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio – Prova – Presunzione d’innocenza»

1.                     Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data di adozione dell’atto controverso (Art. 230 CE) (v. punto 70)

2.                     Intese – Lesione della concorrenza – Contratti di rappresentanza reciproca tra società nazionali di gestione dei diritti d’autore – Clausole di affiliazione esclusiva alle società di gestione collettiva dei diritti d’autore in relazione alla nazionalità degli autori – Oggetto anticoncorrenziale – Ripartizione del mercato – Compartimentazione del mercato – Infrazioni di particolare gravità – Divieto (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 75)

3.                     Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente – Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto (Art. 81, § 1, CE) (v. punti da 76 a78)

4.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della Commissione – Accertamento di una trasgressione non più in atto – Interesse legittimo ad effettuare l’accertamento – Pericolo di recidiva nella pratica illecita che rende necessario un chiarimento della situazione giuridica (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7, § 2) (v. punto 80)

5.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Prova dell’infrazione a carico della Commissione – Portata dell’onere della prova (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 93, 141)

6.                     Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Decisione che constata un’infrazione ma non infligge un’ammenda – Applicabilità (Art. 81, § 1, CE; art. 6, § 2, UE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1) (v. punti da 94 a 98)

7.                     Concorrenza| – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Prove basate unicamente sulla condotta delle imprese – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione – Oneri gravanti sulla Commissione nella contestazione della plausibilità delle spiegazioni fornite dalle imprese (Art. 81, §1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti da 99 a 102, 163)

8.                     Intese – Divieto – Intese i cui effetti perdurano oltre la loro cessazione ufficiale – Applicazione dell’articolo 81 CE (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 126)

9.                     Intese – Pratica concordata – Parallelismo di comportamento – Presunzione d’esistenza di una concertazione – Limiti – Rifiuto, da parte delle società nazionali di gestione dei diritti d’autore, di permettere a un utilizzatore con sede in un altro Stato membro l’accesso diretto al loro repertorio – Lesione della concorrenza (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 140)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 – CISAC).

Dispositivo

1)

La domanda di misure di organizzazione del procedimento depositata dalla Commissione europea è respinta.

2)

L’articolo 3 della decisione C (2008) 3435def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC), è annullato nella parte in cui riguarda la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).

3)

L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione C (2008) 3435 def. è annullato laddove si riferisce all’articolo 3 di quest’ultima, nella parte riguardante la SACEM.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

La SACEM sopporterà la metà delle proprie spese, ad eccezione di quelle connesse agli interventi a sostegno della Commissione.

6)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

7)

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) sopporterà la metà delle proprie spese.

8)

La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla SACEM, eccetto quelle connesse agli interventi a sostegno della Commissione, nonché la metà delle spese sostenute dalla SGAE.

9)

L’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla SACEM e relative al suo intervento.

10)

Le società RTL Group SA, CLT‑UFA, Music Choice Europe Ltd, ProSiebenSat.1 Media AG, Modern Times Group MTG AB, Viasat Broadcasting UK Ltd e il Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla SACEM e relative ai loro interventi.

11)

La SACEM, la Commissione, la RTL Group, la CLT‑UFA e la Music Choice Europe sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento sommario.