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Ricorso proposto il 29 settembre 2008 - Performing Right Society / Commissione

(Causa T-421/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Performing Right Society Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti J. Rivas Andrés e M. Nissen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2008 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 - CISAC) a causa dell'assenza di una data d'inizio delle infrazioni e, di conseguenza, della loro durata;

annullare l'art. 3 e/o l'art. 4, comma 2, della decisione della Commissione 16 luglio 2008 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 - CISAC);

in subordine, annullare l'art. 3 e/o l'art. 4, comma 2, della decisione della Commissione 16 luglio 2008 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 - CISAC) nella parte in cui include la ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente, in forza dell'art. 230 CE, chiede l'annullamento, in tutto od in parte, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C (2008) 3435, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 - CISAC).

Con il primo motivo, la ricorrente fa valere che la motivazione della decisione impugnata non suffraga la constatazione di una violazione per nessuna delle tre forme di sfruttamento: trasmissione via satellite, ritrasmissione on-line e via cavo. Ciò premesso, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha fornito la prova dell'asserita pratica concordata con la quale tutti i membri CISAC del SEE avrebbero limitato la portata dei mandati reciproci ai loro rispettivi territori. Ciò integra, secondo la ricorrente, un errore di valutazione ed una violazione degli artt. 81 e 253 CE. Infatti, la ricorrente sostiene che non vi è alcun comportamento parallelo tra i membri CISAC del SEE, come dimostrato dalle eccezioni alla limitazione territoriale menzionate nella stessa decisione impugnata. Inoltre, la ricorrente afferma che la motivazione della decisione impugnata è inadeguata, in quanto non indica la data d'inizio e, quindi, la durata delle infrazioni, ed in particolare della pratica concordata, violando in tal modo anche gli artt. 2 e 16, n. 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 1.

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è affetta da vizio di motivazione, in quanto non prova che la ricorrente abbia partecipato all'asserita pratica concordata. Inoltre, secondo la ricorrente, esisterebbe un'altra spiegazione plausibile del proprio comportamento diversa dall'esistenza di una pratica concordata, vale a dire, il fatto che essa scegliesse le soluzioni che riteneva commercialmente preferibili. Essa fa valere, inoltre, che la Commissione, in base alla giurisprudenza consolidata, avrebbe dovuto indagare se costituisse un comportamento economico individuale razionale designare una o più società di gestione collettiva aggiuntive per poter fare concorrenza sia alla locale società di gestione collettiva sia alla società che concedeva direttamente le licenze.

Con il terzo motivo dedotto dalla ricorrente, si fa valere che i rimedi previsti dall'art. 4, n. 2, della decisione impugnata sono giuridicamente incerti, ingiustificati, non necessari e/o sproporzionati per porre fine all'asserita infrazione.

Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il suo diritto di difesa non comunicandole le ragioni per cui non ha accettato gli impegni proposti.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).