Language of document : ECLI:EU:T:2021:128

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

10 marzo 2021 (*)

«Ricorso per carenza e di annullamento – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Uso armonizzato dello spettro di frequenze di 2 GHz – Sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) – Decisione 2007/98/CE – Procedura armonizzata di selezione degli operatori – Autorizzazioni per gli operatori selezionati – Decisione n. 626/2008/CE – Invito ad agire – Assenza di diffida – Presa di posizione della Commissione – Irricevibilità – Rifiuto di agire – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Competenza della Commissione»

Nella causa T‑245/17,

ViaSat, Inc., con sede in Carlsbad, California (Stati Uniti), rappresentata da E. Righini, J. Ruiz Calzado, P. de Bandt, M. Gherghinaru e L. Panepinto, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. Bulterman, in qualità di agente,

e da

Eutelsat SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da L. de la Brosse e C. Barraco-David, avvocati,

intervenienti

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Braun, L. Nicolae e V. Di Bucci, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

EchoStar Mobile Ltd, con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata da A. Robertson, QC,

e da

Inmarsat Ventures Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da C. Spontoni, B. Amory, É. Barbier de La Serre, avvocati, e A. Howard, barrister,

intervenienti

avente ad oggetto, in via principale, la domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare taluni provvedimenti nell’ambito dell’applicazione armonizzata delle norme in materia di fornitura di servizi mobili via satellite (MSS) nella banda di frequenze di 2 GHz e, in subordine, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle lettere della Commissione del 14 e del 21 febbraio 2017, con le quali quest’ultima ha risposto all’invito ad agire della ricorrente,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, presidente, A. Kornezov, E. Buttigieg (relatore), K. Kowalik-Bańczyk e G. Hesse, giudici,

cancelliere: B. Lefebvre, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 giugno 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I.      Contesto normativo e fatti

1        Al fine di garantire una gestione e un uso efficiente dello spettro radio grazie al coordinamento delle politiche nazionali e, se del caso, all’armonizzazione delle condizioni relative alla sua disponibilità e al suo uso, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la decisione n. 676/2002/CE, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio [nell’Unione] europea (decisione «spettro radio») (GU 2002, L 108, pag. 1).

2        Ritenendo che la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione implicasse l’esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato una serie di direttive relative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica. Detto quadro normativo è composto, segnatamente, dalla direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU 2002, L 108, pag. 21), e della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU 2002, L 108, pag. 33).

3        Tale quadro normativo è stato oggetto di un rilevante aggiornamento ad opera della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37).

4        Con decisione 2007/98/CE, del 14 febbraio 2007, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze di 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (GU 2007, L 43, pag. 32; in prosieguo: la «decisione armonizzazione»), adottata sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione «spettro radio», la Commissione europea ha proceduto ad un’armonizzazione delle condizioni di impiego e di disponibilità della banda di frequenze di 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS).

5        Al fine di favorire lo sviluppo di un mercato interno competitivo degli MSS nell’Unione europea e di garantire in tutti gli Stati membri una copertura progressiva, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato, sulla base dell’articolo 95 CE (divenuto articolo 114 TFUE), la decisione n. 626/2008/CE, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (GU 2008, L 172, pag. 15; in prosieguo: la «decisione MSS»).

6        In esecuzione delle competenze conferitele dall’articolo 9, paragrafo 3, della decisione MSS, la Commissione ha adottato la decisione 2011/667/UE, del 10 ottobre 2011, sulle modalità relative all’applicazione coordinata delle misure necessarie per garantire il rispetto delle norme relative agli MSS (GU 2011, L 265, pag. 25; in prosieguo: la «decisione esecuzione»).

7        Con un invito a presentare candidature del 7 agosto 2008 per i sistemi paneuropei che forniscono MSS (GU 2008, C 201, pag. 4) la Commissione ha indetto una procedura di selezione, quale prevista al titolo II della decisione MSS.

8        In esito alla citata procedura di selezione, la Commissione ha adottato la decisione 2009/449/CE, del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono MSS (GU 2009, L 149, pag. 65; in prosieguo: la «decisione di selezione»), con la quale essa ha selezionato due candidati: l’Inmarsat Ventures Ltd (in prosieguo: l’«Inmarsat») e la Solaris Mobile Ltd (divenuta EchoStar Mobile Ltd; in prosieguo: l’«EchoStar»), intervenienti nel presente procedimento a sostegno delle sue conclusioni.

9        La ricorrente, ViaSat, Inc., è, secondo le sue stesse indicazioni, una società che fornisce un’ampia gamma di soluzioni di comunicazione destinate alle imprese, ai singoli e ai governi. Essa fornisce attualmente servizi di connessione a bordo via satellite negli Stati Uniti e intende fornire, segnatamente, questo stesso tipo di servizi tramite un’impresa comune costituita nel 2016 con Eutelsat SA, interveniente nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente, in tutta l’Unione nonché sulle principali rotte aeree che collegano l’America del Nord all’Europa.

10      L’Inmarsat, uno degli operatori selezionati in esito alla procedura di selezione comune per la fornitura di MSS, ha sviluppato un sistema che consente la fornitura di servizi di connessione a bordo degli aeromobili in volo al di sopra dell’Europa grazie ad un sistema denominato European Aviation Network (in prosieguo: il «sistema EAN»), basato su stazioni terrestri e su elementi satellitari.

11      L’Inmarsat ha chiesto le necessarie autorizzazioni alle autorità nazionali di regolamentazione (in prosieguo: le «ANR») al fine di gestire il sistema EAN utilizzando la frequenza che le era stata assegnata nell’ambito della decisione di selezione.

12      Il 2 agosto 2016 la ricorrente ha inviato alla Commissione una lettera con cui le chiedeva di attivarsi al fine di impedire alle ANR di concedere all’Inmarsat le autorizzazioni ad utilizzare la banda di frequenze di 2 GHz per attuare il sistema EAN senza un nuovo invito a presentare candidature, secondo una procedura di selezione comune, quale prevista agli articoli da 3 a 6 della decisione MSS, al fine di garantire un risultato armonizzato. A tal riguardo essa ha affermato, in sostanza, che detto sistema rappresentava un utilizzo completamente nuovo della banda di frequenze di 2 GHz, in quanto perseguiva finalità fondamentalmente diverse da quelle che erano state previste da detta decisione e nell’ambito di tale procedura di selezione comune, ossia fornire gli MSS paneuropei di connessione universale.

13      Con messaggio di posta elettronica del 31 ottobre 2016 la Commissione ha risposto alla lettera della ricorrente del 2 agosto 2016, precisando di non aver adottato alcuna decisione relativa a una domanda di autorizzazione per l’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz per gli MSS da parte di uno degli operatori selezionati, posto che tale questione doveva essere affrontata, «in ogni caso», dalle autorità nazionali competenti.

14      Non ritenendo soddisfacente la risposta della Commissione del 31 ottobre 2016, la ricorrente ha inviato a quest’ultima, in data 22 dicembre 2016, una lettera con cui le chiedeva di prendere posizione a fronte dell’invito formulato nella sua lettera del 2 agosto 2016, al fine di adempiere l’obbligo di agire che graverebbe su di essa in forza dell’articolo 17 TUE, dell’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma e del considerando 22 della decisione MSS, dell’articolo 5, paragrafo 2, nonché dei considerando 24 e 35 della direttiva «autorizzazioni», e dell’articolo 19 della direttiva «quadro».

15      La Commissione ha risposto alla lettera della ricorrente del 22 dicembre 2016 con lettere del 14 e del 21 febbraio 2017.

16      Nella sua lettera del 14 febbraio 2017 la Commissione ha confermato che, come già comunicato alla ricorrente mediante il suo messaggio di posta elettronica del 31 ottobre 2016, essa non aveva adottato alcuna decisione relativa a una domanda di autorizzazione per l’uso della banda di frequenze di 2 GHz per i sistemi che forniscono gli MSS presentata da uno degli operatori selezionati, posto che tale questione doveva essere «in ogni caso» affrontata dalle autorità nazionali competenti. Essa ha inoltre precisato, per un verso, che, sebbene controllasse l’evoluzione dei mercati e della normativa al riguardo, in particolare nell’ambito del comitato per le comunicazioni e del gruppo di lavoro di detto comitato sugli MSS, le misure di esecuzione riguardanti i sistemi che forniscono gli MSS e i loro operatori venivano adottate a livello nazionale e, per altro verso, che essa si limitava ad agevolare la cooperazione tra gli Stati membri, conformemente alla decisione esecuzione. Essa ha aggiunto che non era prevista alcuna ridefinizione della finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz, quale prevista nella decisione MSS, e che essa non aveva individuato alcuna circostanza idonea a comportare l’avvio di un procedimento per inadempimento contro uno Stato membro a causa delle misure nazionali reali o potenziali nel settore disciplinato dalla decisione MSS, in relazione all’esercizio, da parte delle citate autorità nazionali, delle loro funzioni di autorizzazione o di esecuzione, in applicazione della decisione stessa.  

17      Nella sua lettera del 21 febbraio 2017 la Commissione ha precisato che il contesto normativo applicabile non le conferiva alcuna competenza specifica al riguardo e che, di conseguenza, essa non poteva attivarsi al fine di adottare una decisione che impedisse ad uno Stato membro di autorizzare l’Inmarsat ad utilizzare lo spettro della banda di frequenze di 2 GHz al fine di fornire soluzioni bordo-terra per servizi di connessione in volo.  

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

18      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 aprile 2017 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

19      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2017, l’Eutelsat ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Con ordinanza del 12 settembre 2017 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento. L’Eutelsat ha depositato la sua memoria e le parti principali hanno presentato le loro osservazioni in merito a quest’ultima entro i termini impartiti.

20      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 agosto 2017, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Con decisione del 15 settembre 2017 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento. Il Regno dei Paesi Bassi ha depositato la propria memoria e le parti principali hanno presentato le loro osservazioni in merito a quest’ultima entro i termini impartiti.

21      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 22 agosto e il 23 agosto 2017, l’Inmarsat e l’EchoStar hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanze dell’11 ottobre 2017 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso tali interventi. L’Inmarsat e l’EchoStar hanno depositato le loro memorie e le parti principali hanno presentato le loro osservazioni in merito alle stesse entro i termini impartiti.

22      La ricorrente, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi e dall’Eutelsat, chiede che il Tribunale voglia:

–        accertare la carenza della Commissione;

–        in subordine, annullare in tutto o in parte la decisione della Commissione contenuta nelle lettere di quest’ultima datate 14 e 21 febbraio 2017;

–        condannare la Commissione alle spese.

23      La Commissione, sostenuta dall’EchoStar e dall’Inmarsat, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere la domanda per carenza in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondata;

–        respingere la domanda di annullamento in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondata;

–        condannare la ricorrente alle spese.

24      Con decisione del 10 aprile 2019, la Seconda Sezione del Tribunale (vecchia composizione) ha deciso di sospendere la presente causa, sulla base dell’articolo 69, lettere a) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, fino alla pronuncia della sentenza nella causa C‑100/19. Poiché la sentenza Viasat UK e Viasat (C‑100/19, EU:C:2020:174) è stata pronunciata il 5 marzo 2020, il procedimento nella presente causa è ripreso in tale data.

25      Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, il giudice relatore è stato assegnato alla Decima Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

26      Su proposta della Decima Sezione, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

27      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Decima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta entro i termini impartiti.

III. In diritto

28      In via principale, ritenendo che la Commissione non abbia posto fine alla presunta omissione, la ricorrente chiede di constatare una carenza da parte della Commissione.

29      In subordine, ritenendo che la Commissione abbia commesso errori interpretativi quanto all’ambito delle sue competenze in materia di MSS, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione contenuta nelle lettere di quest’ultima del 14 e del 21 febbraio 2017, che le sono state inviate in risposta alla sua lettera del 22 dicembre 2016.

A.      Sulla domanda per carenza

30      La ricorrente afferma che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare le misure necessarie al fine di impedire un utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz asseritamente diverso da quello che era stato oggetto della procedura di selezione comune e al fine di garantire la salvaguardia del mercato interno armonizzato per gli MSS paneuropei che garantiscono una connessione universale in tale banda di frequenze.

31      In via principale, la Commissione contesta la ricevibilità della domanda per carenza. In subordine, essa deduce l’infondatezza di tale domanda.

32      Per quanto riguarda la ricevibilità della domanda per carenza, la Commissione, sostenuta dall’Inmarsat, sostiene, per un verso, di aver preso posizione a fronte dell’invito ad agire della ricorrente, e, per altro verso, che l’oggetto di tale domanda non corrisponde a quello dell’intimazione in quanto, in sostanza, essa non è stata formalmente invitata a indirizzare individualmente all’Inmarsat un atto, al fine di impedirle di utilizzare la banda di frequenze di 2 GHz, o ad agire per evitare la frammentazione del mercato interno e, di conseguenza, non le è stato possibile prendere posizione in proposito. Essa ritiene di aver definito la sua posizione in termini chiari a seguito dell’invito ad agire della ricorrente, benché tale risposta non abbia comportato l’adozione delle misure richieste da quest’ultima. Infine, la Commissione ritiene che la domanda per carenza sia irricevibile anche in quanto taluni atti che essa potrebbe eventualmente adottare ai sensi dell’invito ad agire rientrano nel suo potere discrezionale e in quanto, in ogni caso, la ricorrente non è direttamente e individualmente interessata da atti di tal genere.

33      A tal riguardo occorre stabilire quale sia, nel caso di specie, l’oggetto dell’invito ad agire della ricorrente. Tale intimazione ha infatti l’effetto di delimitare l’ambito entro il quale poteva essere presentata la domanda per carenza nel caso in cui la Commissione si fosse astenuta dal prendere posizione. La determinazione di un siffatto oggetto consente inoltre di stabilire, segnatamente, se la Commissione abbia effettivamente preso posizione a seguito di detto invito ad agire.

1.      Sulloggetto dellinvito ad agire della ricorrente e sullambito entro il quale poteva essere proposta la domanda per carenza

34      Per un verso, la Commissione sostiene che, nella lettera della ricorrente del 22 dicembre 2016, quest’ultima l’ha invitata a trasmettere alle ANR un atto, in qualsiasi forma (decisione o parere), al fine di impedire loro di rilasciare all’Inmarsat le autorizzazioni per taluni usi della banda di frequenze di 2 GHz, mentre nell’ambito della presente domanda per carenza essa chiede al Tribunale di constatare che la Commissione ha omesso di adottare misure dirette a impedire un diverso utilizzo di tale banda di frequenze. Secondo la Commissione, quest’ultima azione potrebbe richiedere un atto di portata generale ovvero un atto destinato individualmente all’Inmarsat, nel qual caso dovrebbero essere valutati elementi molto diversi.

35      Per altro verso, la Commissione sostiene che la ricorrente chiede al Tribunale di constatare che essa è incorsa in un’omissione colpevole non avendo adottato alcun provvedimento al fine di preservare lo sviluppo di un mercato interno armonizzato per gli MSS paneuropei nella banda di frequenze di 2 GHz che forniscono connettività universale, sebbene essa non sia stata chiaramente invitata ad agire sul punto specifico. Essa ritiene che la lettera della ricorrente del 22 dicembre 2016 non contenga gli elementi necessari a consentirle di prendere posizione adottando una decisione o proponendo un progetto di decisione ai colegislatori dell’Unione al fine di evitare la frammentazione del mercato interno, poiché detta lettera non contiene alcun riferimento in proposito. Orbene, spetterebbe alla ricorrente esporre concretamente il contenuto di detta decisione.

36      La ricorrente ritiene che non esista alcun particolare requisito di forma per quanto riguarda l’intimazione e che quella da essa inviata alla Commissione, con lettera del 22 dicembre 2016, fosse sufficientemente precisa da consentire a quest’ultima di cogliere concretamente il contenuto della decisione che essa la invitava ad adottare, in particolare tenuto conto della chiara terminologia della sua missiva del 2 agosto 2016.

37      La ricorrente afferma inoltre di aver analizzato, nella sua lettera del 22 dicembre 2016, gli obblighi che i trattati imponevano alla Commissione nell’ambito del «buon funzionamento del mercato unico» e i suoi poteri per «correggere gli ostacoli» al mercato interno che potevano emergere quando, come nel caso di specie, vi era il rischio che si verificassero divergenze tra le ANR.

38      In proposito è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, un ricorso per carenza è ricevibile soltanto quando all’istituzione in causa sia stato preventivamente richiesto di agire. Tale intimazione nei confronti dell’istituzione costituisce una formalità essenziale e produce l’effetto, da un lato, di far decorrere il termine di due mesi entro il quale l’istituzione è tenuta a prendere posizione e, dall’altro, di delimitare l’ambito entro il quale potrà essere proposto un ricorso nel caso in cui l’istituzione si astenga dal prendere posizione. Ancorché non soggetta a requisiti di forma particolare, è tuttavia necessario che l’intimazione sia sufficientemente chiara e precisa, in modo da consentire alla Commissione di conoscere concretamente il contenuto della decisione che le si chiede di adottare e che essa evidenzi di essere intesa a obbligare la Commissione a prendere posizione (v. sentenza del 3 giugno 1999, TF1/Commissione, T‑17/96, EU:T:1999:119, punto 41 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 29 settembre 2011, Ryanair/Commissione, T‑442/07, non pubblicata, EU:T:2011:547, punto 22).

39      Tuttavia, i termini del ricorso per carenza e quelli dell’intimazione non devono essere identici. Infatti, in occasione di un tale ricorso, la ricorrente non può chiedere al Tribunale di ingiungere alla Commissione di adottare l’atto omesso, ma soltanto di constatare, se del caso, che essa ha violato il Trattato non avendo adottato le misure richieste, in violazione degli obblighi ad essa incombenti (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2000, Camar e Tico/Commissione e Consiglio, T‑79/96, T‑260/97 e T‑117/98, EU:T:2000:147, punto 67). Di conseguenza, la natura stessa di tale ricorso non esige che la ricorrente, presentando le sue conclusioni al Tribunale, utilizzi gli stessi termini che figurano nell’intimazione rivolta alla Commissione.

40      Occorre rilevare, al riguardo, che l’oggetto dell’invito ad agire della ricorrente emerge, in particolare, dal titolo della sua lettera del 22 dicembre 2016, che è così formulato:

«Lettera di intimazione ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, con cui si invita la Commissione (...) a dar seguito alla richiesta della [ricorrente] del 2 agosto 2016 di adottare una decisione definitiva al fine di impedire alle [ANR] di adottare una decisione favorevole alla domanda con cui l’Inmarsat chiede di essere autorizzata ad utilizzare lo spettro della banda [di frequenze di 2 GHz] per la fornitura di soluzioni bordo-terra per i servizi di connessione in volo».

41      Inoltre, dopo aver esposto il complesso delle norme giuridiche sulla cui base la ricorrente ritiene che la Commissione abbia l’obbligo di agire, essa ribadisce la domanda di cui trattasi nei seguenti termini, certamente diversi ma sostanzialmente simili:

«[La ricorrente] ha quindi chiesto alla Commissione di agire urgentemente (...) per impedire alle ANR di autorizzare l’Inmarsat a utilizzare lo spettro della banda [di frequenze di 2 GHz] per la fornitura di una connessione in volo, senza indire una nuova procedura di gara per l’attribuzione del diritto di utilizzare [t]ale spettro».

42      Peraltro, nella sua lettera del 22 dicembre 2016, la ricorrente ha chiesto espressamente e formalmente alla Commissione di dare seguito alla domanda di cui trattasi. Ciò premesso, la suddetta lettera deve essere interpretata nel senso che essa costituisce un’intimazione ai sensi dell’articolo 265 TFUE con riferimento a tutti gli elementi esaustivamente illustrati nella lettera del 2 agosto 2016 (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 1999, TF1/Commissione, T‑17/96, EU:T:1999:119, punto 42).

43      Occorre quindi verificare se l’intimazione inviata alla Commissione il 22 dicembre 2016, letta alla luce della lettera della ricorrente del 2 agosto 2016, contenga un invito ad agire, al fine di impedire l’utilizzo «fondamentalmente diverso» della banda di frequenze di GHz 2 e la frammentazione del mercato interno, che sia sufficientemente esplicito e preciso da consentire alla Commissione di cogliere concretamente il contenuto della decisione che le si chiedeva di adottare e se da tale invito ad agire risulti che esso mira ad obbligare la Commissione a prendere posizione, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 38.

44      Al riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, nella sua lettera del 2 agosto 2016, la ricorrente aveva segnatamente espresso la sua opinione secondo cui, qualora le ANR avessero concesso all’Inmarsat le autorizzazioni per il sistema EAN, ciò avrebbe rappresentato un utilizzo «fondamentalmente diverso» della banda di 2 GHz rispetto a quello previsto dal legislatore dell’Unione.

45      In tal senso, quando la ricorrente chiede al Tribunale di constatare la carenza della Commissione in quanto quest’ultima non ha adottato provvedimenti al fine di «impedire alle ANR di autorizzare, senza alcun coordinamento, l’utilizzo da parte dell’Inmarsat della banda di 2 GHz principalmente per reti bordo-terra» e al fine di impedire un utilizzo «fondamentalmente diverso» della banda di 2 GHz, tale domanda non esula dall’ambito entro cui poteva essere proposto un ricorso per carenza, come delimitato dall’intimazione rivolta alla Commissione il 22 dicembre 2016, letta alla luce della lettera della ricorrente del 2 agosto 2016, contrariamente a quanto affermato, in sostanza, dalla Commissione.

46      Lo stesso può dirsi per la domanda della ricorrente diretta a far constatare dal Tribunale che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’«impedire un diverso utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz».

47      Per contro, come sostenuto dalla Commissione, la domanda per carenza è irricevibile nella parte in cui la ricorrente chiede al Tribunale di constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare un atto rivolto individualmente all’Inmarsat e diretto ad impedirle di utilizzare la banda di frequenze di 2 GHz per il suo sistema bordo-terra che garantisce la connessione a bordo degli aeromobili. Infatti, in risposta al quesito scritto del Tribunale e in sede di udienza, la ricorrente ha precisato che uno degli atti che la Commissione sarebbe stata competente ad adottare, ai sensi dell’invito ad agire, sarebbe stata una «lettera di diffida», indirizzata all’Inmarsat, che vietasse a quest’ultima di utilizzare la banda di frequenze di 2 GHz per la gestione del sistema EAN. Orbene, né nell’intimazione inviata alla Commissione il 22 dicembre 2016, né nella sua lettera del 2 agosto 2016, alla quale quest’ultima rinvia, la ricorrente ha invitato la Commissione ad adottare un simile atto rivolto all’Inmarsat. Un invito ad agire in tal senso non può neppure essere dedotto dal contesto in cui tale intimazione e detta lettera sono state inviate alla Commissione dalla ricorrente, contesto che riguardava chiaramente l’adozione di un atto diretto ad impedire alle ANR di concedere le autorizzazioni all’Inmarsat, in particolare, con riferimento all’utilizzo di tale banda di frequenze, non conforme, secondo la ricorrente, alle finalità armonizzate e alla decisione di selezione.

48      Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e vertente sulla non corrispondenza tra l’oggetto di tale domanda e quello dell’intimazione è parzialmente fondata.

49      In secondo luogo, occorre rilevare che l’invito ad agire che la ricorrente ha rivolto alla Commissione si basa sul presupposto secondo cui quest’ultima sarebbe obbligata ad agire se vi fosse il rischio di un pregiudizio per l’armonizzazione del mercato interno degli MSS. A tal riguardo la ricorrente si è basata sull’articolo 17 TUE e sul ruolo della Commissione, quale «custode dei trattati», di garantire il rispetto del diritto dell’Unione, nonché sui poteri che la Commissione avrebbe, a suo avviso, in base all’articolo 19 della direttiva «quadro» e del considerando 35 della direttiva «autorizzazioni» al fine di vigilare sul funzionamento del mercato interno degli MSS.

50      Occorre ricordare in proposito che, secondo la giurisprudenza, un’intimazione deve fornire indicazioni in merito al contenuto dell’atto richiesto, ma nulla impone che tale formulazione arrivi al punto di designare con la massima precisione l’atto richiesto (v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 1970, Hake/Commissione, 75/69, EU:C:1970:65, punti da 4 a 10, e del 22 maggio 1985, Parlamento/Consiglio, 13/83, EU:C:1985:220, punti da 35 a 37).

51      Nel caso di specie, la Commissione era in grado di dedurre dalla diffida inviatale il 22 dicembre 2016, letta alla luce della lettera della ricorrente del 2 agosto 2016, che l’atto che la ricorrente la invitava ad adottare doveva mirare alla salvaguardia del mercato interno dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz per gli MSS, come delineato dal contesto normativo applicabile. Si deve peraltro rilevare, al pari della ricorrente, che nella lettera del 21 febbraio 2017 la Commissione ha risposto che i suoi servizi «sorveglia[va]no l’evoluzione del mercato e della normativa».

52      Alla luce di quanto precede, per un verso, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l’intimazione è stata sufficientemente precisa ed esplicita, in merito al contenuto dell’atto che quest’ultima è stata invitata ad adottare, da consentirle di prendere posizione con riferimento alle azioni da intraprendere al fine di impedire alle ANR di concedere all’Inmarsat le autorizzazioni, al fine di salvaguardare il mercato interno degli MSS.

53      Per altro verso, la domanda per carenza è irricevibile per la parte in cui la ricorrente chiede al Tribunale di constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare un atto indirizzato individualmente all’Inmarsat e volto ad impedirle l’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz per il suo sistema bordo-terra, che garantisce la connessione a bordo degli aeromobili.

2.      Sullesistenza di una presa di posizione da parte della Commissione a seguito dellinvito ad agire della ricorrente

54      La Commissione afferma che, nelle sue lettere del 14 e del 21 febbraio 2017, essa ha preso posizione a seguito dell’invito con cui la ricorrente le chiedeva di adottare un atto che impedisse alle ANR di concedere all’Inmarsat le autorizzazioni per utilizzare lo spettro della banda di frequenze di 2 GHz per fornire soluzioni bordo-terra per servizi di connessione in volo. Essa ritiene di aver definito la sua posizione in termini chiari a seguito del citato invito ad agire, benché tale risposta non abbia implicato l’adozione delle misure richieste da quest’ultima.

55      Nella replica, la ricorrente contesta gli argomenti della Commissione, asserendo che la sua risposta a seguito del suo invito ad agire, quale espressa nelle sue lettere del 14 e 21 febbraio 2017, equivaleva ad una carenza. Tuttavia, nella sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale, essa ha precisato che era «pacifico che, in [tali lettere], la Commissione [aveva preso] posizione e che tale posizione [equivaleva] al rigetto del [suo invito ad agire]». Interrogata al riguardo dal Tribunale in sede di udienza, essa ha confermato che non contestava più il fatto che la Commissione avesse preso posizione a seguito del suo invito ad agire, circostanza di cui è stato preso atto nel verbale d’udienza.

56      In proposito si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, un ricorso per carenza «è ricevibile soltanto quando l’istituzione, l’organo o l’organismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l’istituzione, l’organo o l’organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi».

57      Secondo costante giurisprudenza, le condizioni di ricevibilità di un ricorso per carenza, stabilite dall’articolo 265 TFUE, non sono soddisfatte qualora l’istituzione invitata ad agire abbia preso posizione a seguito di tale invito prima della proposizione del ricorso (v. sentenza del 21 luglio 2016, Nutria/Commissione, T‑832/14, non pubblicata, EU:T:2016:428, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

58      Nel caso di specie, dalle lettere della Commissione datate 14 e 21 febbraio 2017 risulta che quest’ultima ha ritenuto di non poter agire, in ragione di un difetto di competenza, a seguito dell’invito della ricorrente che le chiedeva di adottare misure dirette ad impedire alle ANR di concedere all’Inmarsat le autorizzazioni per l’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz per la gestione del sistema EAN, al fine di salvaguardare il mercato interno risultante dall’armonizzazione dell’uso di tale banda di frequenze per gli MSS. Si tratta, quindi, di un rifiuto di agire.

59      Orbene, da una costante giurisprudenza risulta che l’istituzione non si trova in una situazione di carenza non solo quando adotta un atto che soddisfa la ricorrente, ma altresì quando rifiuta di adottare l’atto stesso e risponde alla domanda rivoltale precisando i motivi per i quali essa ritiene che non occorra adottare tale atto o di non essere competente a farlo (v. ordinanza del 7 dicembre 2017, Techniplan/Commissione, T‑853/16, non pubblicata, EU:T:2017:928, punto 22 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenze dell’8 marzo 1972, Nordgetreide/Commissione, 42/71, EU:C:1972:16, punto 4, e del 24 novembre 1992, Buckl e a./Commissione, C‑15/91 e C‑108/91, EU:C:1992:454, punti 15 e 20, nonché ordinanza dell’8 dicembre 2005, Campailla/Commissione, C‑211/05 P, non pubblicata, EU:C:2005:760, punto 17).

60      Pertanto, il rifiuto espresso dall’istituzione di cui trattasi di agire conformemente a un invito costituisce una presa di posizione idonea a porre fine alla carenza [ordinanza del 4 maggio 2005, Holcim (France)/Commissione, T‑86/03, EU:T:2005:157, punto 36, e sentenza del 21 luglio 2016, Nutria/Commissione, T‑832/14, non pubblicata, EU:T:2016:428, punto 44; v. altresì, in tal senso, sentenza del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio, C‑196/12, EU:C:2013:753, punti da 22 a 31].

61      Si deve pertanto constatare che, nel caso di specie, la Commissione ha posto fine alla carenza che le veniva imputata prima della proposizione del ricorso. Per tali ragioni, la domanda per carenza deve essere respinta in quanto irricevibile.

62      Alla luce di quanto precede, non è necessario esaminare la censura della Commissione, secondo cui la domanda per carenza è irricevibile in quanto taluni atti che essa potrebbe eventualmente adottare ai sensi dell’invito ad agire della ricorrente rientrano nel suo potere discrezionale e non potrebbero quindi costituire oggetto di una siffatta domanda, e in quanto, in ogni caso, la ricorrente non sarebbe direttamente e individualmente interessata da atti di tal genere.

B.      Sulla domanda di annullamento

63      La ricorrente ritiene che, nelle lettere del 14 e del 21 febbraio 2017, indirizzatele dalla Commissione, quest’ultima sia incorsa in un errore di diritto ritenendo che spettasse esclusivamente agli Stati membri adottare le decisioni relative all’autorizzazione e alla gestione delle frequenze nella banda di frequenze di 2 GHz nei confronti degli operatori di MSS selezionati e all’esecuzione di tali autorizzazioni. Essa asserisce che la Commissione è competente ad adottare le misure appropriate al fine di impedire agli Stati membri di concedere all’Inmarsat le autorizzazioni e al fine di prevenire la frammentazione del mercato interno degli MSS.

64      La Commissione afferma che la domanda di annullamento è irricevibile, in particolare, in quanto le sue lettere del 14 e del 21 febbraio 2017 non hanno carattere vincolante e non rappresentano, in quanto tali, atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE.

65      In subordine, la Commissione afferma che la domanda di annullamento è infondata, in quanto, non disponendo di competenze al fine di adottare gli atti richiesti dalla ricorrente, essa non è incorsa in errori di diritto rispondendo in tal modo, nelle sue lettere del 14 e del 21 febbraio 2017, all’invito ad agire.

1.      Sulla decisione contenuta nelle lettere del 14 e del 21 febbraio 2017 e sul controllo di legittimità svolto dal Tribunale

66      La Commissione, sostenuta dall’Inmarsat, ritiene che le sue lettere del 14 e del 21 febbraio 2017 non costituiscano atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE. Basandosi sulla giurisprudenza, essa afferma che tali lettere contengono, per un verso, una semplice informazione destinata alla ricorrente, secondo cui la Commissione non ha adottato alcuna decisione «in risposta ad una domanda di autorizzazione di MSS» e, per altro verso, un parere giuridico secondo cui una siffatta decisione rientrerebbe, comunque, nelle prerogative delle autorità nazionali competenti. Essa ritiene inoltre che il punto di vista della ricorrente, secondo cui tali lettere incidono in misura rilevante sulla sua situazione giuridica, sia puramente speculativo, in quanto fondato su varie ipotesi.

67      La ricorrente, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, ritiene che le lettere della Commissione del 14 e del 21 febbraio 2017 contengano una decisione che può essere oggetto di un ricorso di annullamento. A suo avviso, tali lettere contengono una posizione definitiva della Commissione, consistente in un rifiuto di agire a seguito dell’invito della ricorrente ad adottare misure dirette ad impedire alle ANR di concedere all’Inmarsat le autorizzazioni per l’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz per la gestione del sistema EAN, al fine di salvaguardare il mercato interno risultante dall’armonizzazione dell’utilizzo di tale banda di frequenze per gli MSS.

68      Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento unicamente i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi dei terzi, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica (sentenze del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, EU:C:1971:32, punto 42; del 2 marzo 1994, Parlamento/Consiglio, C‑316/91, EU:C:1994:76, punto 8, e del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punto 36).

69      Per stabilire se un atto o una decisione di cui si chiede l’annullamento producano simili effetti, occorre riferirsi alla loro sostanza (sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9), nonché all’intenzione dei loro autori per qualificare gli atti stessi (sentenze del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 42, e del 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, punto 52). Per contro, la forma in cui si adotta un atto o una decisione è, in linea di massima, irrilevante ai fini della ricevibilità di un ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9, e del 7 luglio 2005, Le Pen/Parlamento, C‑208/03 P, EU:C:2005:429, punto 46).

70      Nel caso di specie, come risulta dai precedenti punti da 58 a 60, con le sue lettere del 14 e del 21 febbraio 2017 la Commissione ha preso posizione a fronte dell’invito ad agire della ricorrente, che le chiedeva di adottare misure dirette ad impedire alle ANR di concedere all’Inmarsat le autorizzazioni per l’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz per la gestione del sistema EAN, al fine di salvaguardare il mercato interno risultante dall’armonizzazione dell’utilizzo di tale banda di frequenze per gli MSS, ritenendo di non poter agire in quanto priva di competenza al riguardo. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, tali lettere non contengono una mera informazione o un parere giuridico, ma devono essere considerate come un rifiuto di agire.

71      In proposito, si deve rammentare che un rifiuto espresso dall’istituzione di cui trattasi di operare conformemente a un invito costituisce, in linea di principio, un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE [v., in tal senso, ordinanza del 4 maggio 2005, Holcim (France)/Commissione, T‑86/03, EU:T:2005:157, punto 36; sentenza del 21 luglio 2016, Nutria/Commissione, T‑832/14, non pubblicata, EU:T:2016:428, punto 44, e ordinanza del 7 dicembre 2017, Techniplan/Commissione, T‑853/16, non pubblicata, EU:T:2017:928, punto 20].

72      Tuttavia, risulta altresì da costante giurisprudenza che, quando un atto della Commissione riveste carattere negativo, come nella fattispecie, esso dev’essere considerato in funzione della natura della domanda cui esso risponde (sentenze dell’8 marzo 1972, Nordgetreide/Commissione, 42/71, EU:C:1972:16, punto 5; del 24 novembre 1992, Buckl e a./Commissione, C‑15/91 e C‑108/91, EU:C:1992:454, punto 22, e ordinanza del 13 marzo 2007, Arizona Chemical e a./Commissione, C‑150/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:164, punto 22). In particolare, un rifiuto è un atto che può costituire oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, allorquando l’atto che l’istituzione rifiuta di emanare avrebbe potuto essere impugnato in forza di tale disposizione (v. sentenza del 22 ottobre 1996, Salt Union/Commissione, T‑330/94, EU:T:1996:154, punto 32 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, ordinanze del 13 marzo 2007, Arizona Chemical e a./Commissione, C‑150/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:164, punto 23, e del 22 gennaio 2010, Makhteshim-Agan Holding e a./Commissione, C‑69/09 P, non pubblicata, EU:C:2010:37, punto 46).

73      Pertanto, al fine di valutare se sia ricevibile la domanda di annullamento avverso il rifiuto di agire della Commissione a seguito dell’invito della ricorrente che le chiedeva di adottare misure volte ad impedire alle ANR di concedere all’Inmarsat le autorizzazioni per l’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz per la gestione del sistema EAN, al fine di salvaguardare il mercato interno risultante dall’armonizzazione dell’utilizzo di tale banda di frequenze per gli MSS, è necessario verificare se l’atto che la Commissione era invitata ad adottare avrebbe potuto, a sua volta, essere oggetto di un controllo di legittimità da parte del Tribunale, conformemente all’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 13 marzo 2007, Arizona Chemical e a./Commissione, C‑150/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:164, punto 23).

74      Tale questione è legata, nel caso di specie, alla verifica se la Commissione disponga di competenze al fine di adottare un atto di tal genere. Infatti, per stabilire se, nel caso di specie, l’atto che la Commissione ha rifiutato di adottare in ragione della sua presunta incompetenza sia, esso stesso, impugnabile conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 73, occorre chiarire, segnatamente, quale sia la natura di tale atto in funzione delle presunte competenze fatte valere dalla ricorrente. Ciò implica quindi, in primis, la necessità di esaminare le competenze della Commissione ad adottare un atto ai sensi dell’invito ad agire. Inoltre, ove essa disponga delle competenze richieste, occorre verificare, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 73, se la legittimità dell’atto che essa è competente ad adottare possa essere oggetto di controllo da parte del Tribunale. Se la risposta ad uno di tali quesiti è negativa, vale a dire se la Commissione non è competente o se la ricorrente non è legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un atto che la Commissione è competente ad adottare, la domanda di annullamento dovrà essere respinta, nel primo caso, in quanto infondata, ovvero, nel secondo caso, in quanto irricevibile alla luce della giurisprudenza richiamata al precedente punto 73. Per contro, qualora la Commissione sia competente ad adottare un atto avente il contenuto richiesto dalla ricorrente, di cui quest’ultima possa chiedere l’annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorso dovrà essere accolto in quanto la Commissione si è rifiutata di agire ritenendosi incompetente.

75      La legittimità del rifiuto di agire, di cui alle lettere della Commissione del 14 e del 21 febbraio 2017, sarà pertanto esaminata contemporaneamente alla ricevibilità della domanda di annullamento avverso un siffatto rifiuto di agire (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 1993, Francia/Commissione, C‑325/91, EU:C:1993:245, punto 11).

76      Peraltro, occorre ricordare che il Tribunale è legittimato a valutare, a seconda delle circostanze di ciascun caso di specie, se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto nel merito di un ricorso senza statuire preliminarmente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione in merito al ricorso di annullamento e vertente sulla mancanza di interesse ad agire della ricorrente o di legittimazione ad agire della stessa per l’annullamento di un atto richiesto nell’ambito dell’invito ad agire (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punto 52). Nel caso di specie, tenuto conto del nesso esistente tra la ricevibilità e la fondatezza del ricorso, il Tribunale ritiene che occorra pronunciarsi anzitutto sulla sussistenza delle competenze della Commissione ad adottare un atto a seguito dell’invito ad agire rivoltole dalla ricorrente, fatti salvi i successivi punti da 107 a 112 e da 164 a 180.

2.      Sullargomento della ricorrente relativo a ciascuna delle competenze della Commissione ad adottare gli atti richiesti a seguito del suo invito ad agire

77      Occorre ricordare che la ricorrente, nella sua lettera del 22 dicembre 2016, ha chiesto espressamente e formalmente alla Commissione di accogliere la sua richiesta, formulata nella lettera del 2 agosto 2016, di attivarsi al fine di impedire alle ANR di concedere all’Inmarsat le autorizzazioni per l’uso della banda di frequenze di 2 GHz per la gestione del sistema EAN, al fine di salvaguardare il mercato interno risultante dall’armonizzazione dell’utilizzo di tale banda di frequenze per gli MSS.

78      Dalle lettere della Commissione del 14 e del 21 febbraio 2017 emergono, in sostanza, tre elementi in risposta all’invito ad agire della ricorrente. In primo luogo, la Commissione ha affermato che le decisioni in merito alle domande di autorizzazione e le misure di esecuzione riguardanti gli MSS e i loro operatori erano adottate a livello nazionale. In secondo luogo, essa ha sostenuto di essersi limitata ad agevolare la cooperazione tra gli Stati membri, conformemente alla decisione esecuzione, e ha precisato che non era prevista alcuna ridefinizione della finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz. In terzo luogo, essa ha ritenuto che il contesto normativo applicabile non le conferisse competenze specifiche per agire allo scopo di impedire a uno Stato membro di rilasciare all’Inmarsat le autorizzazioni ad utilizzare lo spettro della banda di frequenze di 2 GHz al fine di fornire soluzioni bordo-terra per servizi di connessione in volo.

79      La ricorrente, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi e dall’Eutelsat, ritiene che, con lettere del 14 e del 21 febbraio 2017, la Commissione abbia erroneamente negato di avere le competenze per agire in seguito all’invito rivoltole. Essa contesta altresì il fatto di non essere legittimata a proporre una domanda di annullamento avverso gli atti che la Commissione sarebbe competente ad adottare.

80      A tal riguardo, in via preliminare, per quanto riguarda la natura dell’atto che la Commissione sarebbe, a suo avviso, tenuta ad adottare a seguito del suo invito ad agire, la ricorrente ha affermato, in sostanza, in risposta ai quesiti scritti e orali del Tribunale, che l’azione della Commissione potrebbe assumere la forma di un atto destinato individualmente all’Inmarsat e diretto a vietarle di utilizzare la banda di frequenze di 2 GHz per lo sviluppo del sistema EAN, asseritamente incompatibile con il quadro normativo relativo agli MSS, di un atto che revochi alla stessa il beneficio della decisione di selezione, di un atto rivolto individualmente alle ARN e inteso ad impedire loro di concedere all’Inmarsat le autorizzazioni volte all’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz per lo sviluppo citato, o ancora di un atto di portata generale volto a salvaguardare l’armonizzazione della finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz e diretto ad impedire alle ARN di concedere all’Inmarsat siffatte autorizzazioni.

81      A tal riguardo occorre rilevare, anzitutto, come risulta dal precedente punto 47, che l’invito ad agire che la ricorrente ha rivolto alla Commissione non conteneva un invito ad adottare un atto da indirizzare individualmente all’Inmarsat e diretto a vietarle l’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz per la gestione del sistema EAN. La ricorrente non può, pertanto, validamente contestare la legittimità della decisione contenuta in proposito nelle lettere della Commissione del 14 e del 21 febbraio 2017. Infatti, poiché la Commissione non è stata invitata dalla ricorrente ad adottare tale atto, essa non ha necessariamente potuto assumere alcuna decisione in proposito.

82      La ricorrente ritiene inoltre che la Commissione sia incorsa in un errore di diritto rifiutando di adottare un atto individuale destinato alle ANR o un atto di portata generale, disconoscendo o interpretando erroneamente le competenze che le sarebbero attribuite, in primo luogo, dal contesto normativo relativo alla gestione dello spettro radio e agli MSS, in secondo luogo, dai principi generali di diritto relativi agli appalti pubblici, in terzo luogo, dall’obbligo ad essa incombente di prevenire la frammentazione del mercato interno al fine di garantire l’effetto utile dell’iniziativa di armonizzazione della banda di frequenze di 2 GHz dedicata agli MSS, nonché, in quarto luogo, dal principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Infine, essa ritiene che tali competenze abbiano carattere implicito.

a)      Sullesistenza delle competenze esplicite della Commissione

1)      Sulle competenze della Commissione derivanti dal contesto normativo relativo alla gestione dello spettro radio e agli MSS

83      Ad avviso della ricorrente, il sistema EAN, che propone le soluzioni bordo-terra per la connessione in volo, per il quale l’Inmarsat chiede le autorizzazioni alle ANR, non corrisponde né alla definizione delle finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz di cui alla decisione armonizzazione, né agli impegni assunti da quest’ultima nell’ambito della procedura di selezione e per la cui attuazione essa era stata scelta, ossia fornire gli MSS che garantiscono una connessione universale.

84      La ricorrente ritiene che, mentre le competenze per la concessione delle autorizzazioni sono conferite dalla decisione MSS alle ANR, le competenze consistenti nell’individuare le frequenze dedicate agli MSS, nel definire le finalità per le quali sarà utilizzata la banda di frequenze di 2 GHz e nel selezionare gli operatori in base alla procedura comune spettano esclusivamente alla Commissione, in applicazione, segnatamente, del titolo II della decisione MSS. Ad avviso della ricorrente, sostenuta dall’Eutelsat, un’autorizzazione concessa da uno Stato membro che consentisse all’Inmarsat di modificare l’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz in favore della rete bordo-terra implicherebbe uno sviamento manifesto di tali competenze, riservate alla Commissione, e una ridefinizione delle nozioni di «sistemi mobili via satellite» e di «componenti terrestri complementari», come definite dalla decisione MSS nonché dalle condizioni e dagli obblighi imposti dalla Commissione nell’ambito dell’invito a presentare candidature e nella decisione di selezione.

85      Secondo la ricorrente, poiché è la Commissione ad aver adottato la decisione armonizzazione e la decisione di selezione, essa dovrebbe attenersi alla corretta applicazione delle stesse e, in tale contesto, decidere che l’utilizzo dello spettro della banda di frequenze di 2 GHz per gli MSS su una rete principalmente terrestre, come proposto dall’Inmarsat, rappresentava una modifica sostanziale dell’utilizzo armonizzato di tale banda di frequenze a livello dell’Unione. Al riguardo, a parere della ricorrente e dell’Eutelsat, la Commissione avrebbe dovuto comunicare alle ANR, in primis, che tale nuovo utilizzo previsto non rientrava nell’ambito dell’utilizzo di detto spettro assegnato all’Inmarsat in esito alla procedura di selezione, in applicazione della decisione MSS, e, in secondo luogo, che qualsiasi decisione relativa a un diverso utilizzo di tale spettro si sarebbe dovuta adottare in base a «una procedura dell’Unione», ossia a seguito di un nuovo invito a presentare candidature.

86      Peraltro, la ricorrente afferma che la decisione esecuzione, adottata dalla Commissione sulla base dell’articolo 9, paragrafo 3, della decisione MSS e alla quale quest’ultima ha fatto riferimento nella sua lettera del 14 febbraio 2017 facendo valere che le sue competenze in materia di misure di esecuzione nei confronti di un operatore autorizzato erano limitate al controllo delle azioni intraprese al riguardo a livello nazionale, si applica solo alle eventuali violazioni delle condizioni comuni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di tale decisione e non riguarda quindi la fase di «autorizzazione», descritta al titolo III di detta decisione.

87      Pertanto, secondo la ricorrente, la Commissione era tenuta ad agire al fine di prevenire il rischio di scostamento dalla portata e dai criteri definiti in merito all’utilizzo esclusivo della banda di frequenze di 2 GHz, autorizzato in base al processo di armonizzazione e alla procedura di selezione che ne è derivata.

88      La Commissione, sostenuta dall’Inmarsat e dall’EchoStar, afferma che il contesto normativo dell’Unione applicabile ai sistemi che forniscono MSS non le attribuisce competenze in ordine alle autorizzazioni da concedere agli operatori per un utilizzo specifico di una banda di frequenze. Tale competenza sarebbe riservata esclusivamente alle ANR, che sarebbero le uniche competenti a concedere autorizzazioni ai richiedenti selezionati e ad adottare misure di esecuzione al fine di garantire il rispetto delle condizioni comuni.

89      In proposito occorre rilevare che il quadro normativo relativo alla gestione dello spettro radio e agli MSS prevede una chiara ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.

90      Per un verso, dal quadro normativo relativo alla gestione dello spettro radio e agli MSS risulta che, come rilevato dalla ricorrente, la Commissione detiene talune competenze ad adottare atti aventi effetti giuridici vincolanti. Infatti, l’articolo 4, paragrafo 3, della decisione «spettro radio» ha attribuito alla Commissione una competenza a determinare la disponibilità e la finalità di utilizzo delle frequenze, competenza che essa ha esercitato, per quanto riguarda l’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz per i sistemi che forniscono MSS, adottando la decisione armonizzazione.

91      La Commissione dispone altresì, conformemente al titolo II della decisione MSS, come sostiene la ricorrente, della competenza esclusiva al fine di selezionare gli operatori di MSS nella banda di frequenze di 2 GHz in base a una procedura di selezione comune. Come confermato dalla Commissione in udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, nell’ambito di tale procedura di selezione comune essa stabilisce, in particolare, se il sistema proposto nell’ambito della risposta all’invito a presentare candidature corrisponda alla definizione di un sistema che fornisce MSS, come risultante dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detta decisione. Infatti, come risulta dal titolo citato, la Commissione organizza una procedura di selezione comparativa per la selezione degli operatori dei sistemi mobili via satellite. È in esecuzione di tale competenza esclusiva che la Commissione ha adottato la decisione di selezione, con la quale ha selezionato l’Inmarsat e la Solaris (divenuta in seguito EchoStar) quali operatori dei sistemi che forniscono MSS nella banda di frequenze di 2 GHz (v. supra, punto 8).

92      Per altro verso, il quadro normativo applicabile agli MSS conferisce talune competenze esclusive agli Stati membri. Così, in primo luogo, sono le autorità nazionali competenti che, in forza del titolo III della decisione MSS, concedono agli operatori selezionati dalla Commissione le autorizzazioni necessarie ai fini dell’utilizzo delle frequenze radio assegnate per la gestione dei sistemi mobili via satellite.

93      Infatti, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione MSS, spetta unicamente agli Stati membri provvedere affinché i richiedenti selezionati abbiano il diritto di utilizzare le frequenze radio specifiche definite nella decisione della Commissione e il diritto di gestire un sistema mobile via satellite. Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della stessa decisione, gli Stati membri assicurano che le loro autorità competenti concedano ai richiedenti, selezionati conformemente al titolo II della decisione citata e autorizzati ad utilizzare lo spettro conformemente all’articolo 7 della stessa, le autorizzazioni necessarie alla fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite sul loro territorio.

94      Dalla formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS risulta che la concessione dell’autorizzazione ai sensi della prima di tali disposizioni è subordinata ad un’unica condizione, vale a dire che l’operatore che sollecita tale autorizzazione sia un richiedente selezionato conformemente al titolo II di detta decisione, mentre l’autorizzazione ai sensi della seconda di tali disposizioni è subordinata a due condizioni, secondo le quali, oltre a possedere la qualità di operatore selezionato, il richiedente l’autorizzazione deve parimenti essere autorizzato ad utilizzare lo spettro radio di cui trattasi in forza dell’articolo 7 della decisione medesima (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 marzo 2020, Viasat UK e Viasat, C‑100/19, EU:C:2020:174, punto 46).

95      Di conseguenza, l’interpretazione letterale dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS porta a concludere che un’autorizzazione ai sensi di una di tali disposizioni non può essere rifiutata da un’ANR in base al rilievo che il sistema per il quale è chiesta l’autorizzazione non è un sistema mobile satellitare o che l’operatore interessato non ha rispettato l’impegno assunto nel corso della procedura di selezione (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2020, Viasat UK e Viasat, C‑100/19, EU:C:2020:174, punto 49). In tale contesto occorre osservare, come risulta dal precedente punto 91, che, prima di adottare la decisione di selezione, la Commissione verifica che il sistema proposto da un operatore in risposta all’invito a presentare candidature sia un sistema mobile via satellite.

96      Ne consegue che le ANR non dispongono di alcun margine discrezionale all’atto della concessione delle autorizzazioni, cosicché esse non possono respingerle se la domanda proviene da un operatore selezionato dalla Commissione, circostanza questa ammessa dalla ricorrente.

97      La ricorrente ritiene, in sostanza, che una tale circostanza implichi l’obbligo della Commissione di agire al fine di «tutelare» le sue competenze esclusive e, quindi, al fine di impedire che le ANR concedano le autorizzazioni in un caso in cui il sistema, per la cui gestione un operatore selezionato chiede l’autorizzazione, sia stato modificato, come avverrebbe, nel caso di specie, per il sistema EAN rispetto al sistema per la cui gestione esso era stato selezionato dalla Commissione, e in cui il nuovo sistema non risponda né alle finalità precisate nella decisione MSS, né agli impegni assunti dall’operatore di cui trattasi nell’ambito della procedura di selezione comune.

98      A tal riguardo, in secondo luogo, occorre rilevare che la competenza a controllare l’osservanza delle condizioni comuni previste rispettivamente all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 3, della decisione MSS, di cui sono corredate le autorizzazioni, e degli impegni assunti dall’operatore di cui trattasi nell’ambito della procedura di selezione, nonché la competenza a sanzionare eventuali infrazioni sono state conferite agli Stati membri, mentre la Commissione dispone in proposito di una mera competenza di coordinamento.

99      Infatti, in primo luogo, l’articolo 9 della decisione MSS prevede un sistema di controllo dell’osservanza delle condizioni comuni di cui sono corredate le autorizzazioni concesse dalle ANR e la procedura volta a garantire il rispetto della normativa in caso di inosservanza di dette condizioni comuni da parte dell’operatore selezionato e autorizzato. Le relative competenze sono conferite dalla decisione MSS, in primo luogo, agli Stati membri.

100    In tal senso, conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della decisione MSS, gli Stati membri garantiscono il controllo del rispetto delle condizioni comuni di cui sono corredate le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 7 e 8 della suddetta decisione e adottano opportune misure per trattare i casi di inosservanza. L’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, di tale decisione prevede che le norme nazionali intese a garantire il rispetto della legge debbano essere conformi al diritto dell’Unione, in particolare all’articolo 10 della direttiva «autorizzazioni».

101    Ai sensi dell’articolo 10 della direttiva «autorizzazioni», le ANR verificano e sorvegliano l’osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso delle frequenze radio. A tal riguardo, gli Stati membri autorizzano le ANR, in particolare, ad imporre alle imprese che non rispettano tali autorizzazioni generali o tali condizioni di utilizzo sanzioni pecuniarie dissuasive o ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale.

102    Le disposizioni citate ai precedenti punti da 99 a 101 devono essere lette alla luce del considerando 21 della decisione MSS, secondo cui le decisioni relative al ritiro delle autorizzazioni concesse in relazione agli MSS o ai componenti terrestri complementari per inosservanza degli obblighi devono essere applicate a livello nazionale.

103    In secondo luogo, tra le condizioni comuni di cui sono corredate le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione MSS, e il cui rispetto deve essere garantito dagli Stati membri conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, di tale decisione, vi è, in particolare, quella prevista all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della medesima decisione, secondo la quale i richiedenti selezionati devono utilizzare lo spettro radio assegnato per la fornitura di MSS. Quest’ultima disposizione, letta in combinato disposto con la definizione contenuta all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione citata, riguarda quindi il monitoraggio, da parte degli Stati membri, del rispetto della finalità di assegnazione della frequenza per la fornitura di MSS e, di conseguenza, la verifica del fatto che il sistema per la cui gestione è utilizzata detta frequenza sia un sistema mobile via satellite che fornisce MSS, il che è, in sostanza, ammesso dalla ricorrente laddove essa afferma che la finalità di armonizzazione della banda di frequenze di 2 GHz richiede che «sistemi mobili via satellite» forniscano MSS.

104    Inoltre, le autorizzazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione MSS sono parimenti soggette alla condizione comune di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), di tale decisione, secondo cui i richiedenti selezionati devono rispettare tutti gli impegni assunti nelle rispettive domande e nel corso della procedura di selezione organizzata dalla Commissione.

105    Peraltro, le autorizzazioni concesse dalle ANR ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS sono soggette, segnatamente, alla condizione comune prevista all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), di tale decisione, secondo la quale gli operatori devono utilizzare lo spettro radio assegnato per la fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite, nonché a quella prevista all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), di detta decisione, secondo la quale i componenti terrestri complementari devono costituire parte integrante di un sistema mobile via satellite e devono essere controllati dal meccanismo satellitare di gestione delle risorse e delle reti. Tali disposizioni, lette in combinato disposto con la definizione contenuta all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della medesima decisione, consentono di garantire il monitoraggio e il controllo, da parte degli Stati membri, del rispetto, da parte dell’operatore selezionato, in particolare, del ruolo dei componenti terrestri complementari nel sistema mobile via satellite autorizzato in base all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione di cui trattasi.

106    Pertanto, è giocoforza constatare che la decisione MSS prevede una procedura di monitoraggio nei confronti di un sistema in base al quale le autorizzazioni sono concesse dalle ANR e prevede altresì il controllo dell’uso, conformemente alla finalità armonizzata per la fornitura degli MSS, della frequenza assegnata all’operatore selezionato e autorizzato, e pertanto dell’osservanza, da parte di quest’ultimo, del contesto normativo applicabile agli MSS, in particolare per quanto riguarda la definizione stessa del sistema mobile via satellite e degli impegni assunti nel corso della procedura di selezione. Le competenze decisionali in tale ambito sono conferite agli Stati membri.

107    In terzo luogo, per quanto riguarda le competenze della Commissione nell’ambito della procedura di controllo e di garanzia del rispetto della normativa, dal considerando 22 della decisione MSS risulta che, anche se il controllo dell’uso dello spettro radio da parte degli operatori di sistemi mobili via satellite selezionati e autorizzati e le eventuali misure necessarie per garantire il rispetto della normativa sono di competenza nazionale, la Commissione dovrebbe mantenere la possibilità di definire le modalità di una procedura coordinata di controllo o di garanzia del rispetto della normativa. All’occorrenza, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sollevare questioni di applicazione relative al rispetto, da parte degli operatori, delle condizioni comuni di autorizzazione.

108    Così, da un lato, conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, della decisione MSS, «[l]a Commissione, con l’assistenza del comitato per le comunicazioni di cui all’articolo 22 [della direttiva “quadro”] può esaminare qualsiasi presunta specifica violazione delle condizioni comuni». Inoltre, ai sensi della medesima disposizione, «[q]uando uno Stato membro informa la Commissione di un caso particolare di inosservanza, la Commissione esamina la presunta violazione». Tale disposizione non precisa la natura dell’atto che la Commissione può adottare in base ad essa o gli effetti giuridici di un esame che la Commissione può o, eventualmente, deve svolgere.

109    Dall’interpretazione contestuale dell’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, della decisione MSS risulta tuttavia che la Commissione, in esecuzione delle competenze conferitele da tale disposizione, può o eventualmente deve formulare, nell’ambito dei lavori del comitato per le comunicazioni, una raccomandazione o un parere nei confronti delle autorità nazionali competenti. Infatti, dall’articolo 9, paragrafo 2, di detta decisione risulta che spetta agli Stati membri garantire il rispetto delle condizioni comuni e adottare le misure opportune per i casi di inosservanza (v. punto 100 supra). Ne consegue che l’«esame» che la Commissione può o deve svolgere ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, di tale decisione può solo mirare a prestare assistenza agli Stati membri al fine di decidere se vi sia stata o meno un’inosservanza delle condizioni comuni e, eventualmente, in ordine alla sanzione da applicare per una siffatta inosservanza, senza tuttavia conferire alla Commissione una competenza decisionale al riguardo.

110    Orbene, ai sensi della giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 68 e 69, sono considerati atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni e intesi a produrre effetti giuridici vincolanti (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Ungheria/Commissione, C‑31/13 P, EU:C:2014:70, punto 54).

111    Per contro, sono esenti dal controllo giurisdizionale previsto dall’articolo 263 TFUE tutti gli atti che non producono effetti giuridici vincolanti, quali gli atti preparatori, gli atti confermativi e gli atti di mera esecuzione, le semplici raccomandazioni e i pareri, nonché, in linea di principio, le istruzioni di servizio [v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 55 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 14 maggio 2012, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Commissione, C‑477/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:292, punto 52].

112    Pertanto, in applicazione della giurisprudenza rammentata al precedente punto 72, il presente ricorso è irricevibile nella parte in cui verte sul rifiuto della Commissione di adottare un atto in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, della decisione MSS.

113    Per altro verso, per quanto attiene alla competenza di cui dispone la Commissione in forza dell’articolo 9, paragrafo 3, della decisione MSS ad adottare una decisione che produca effetti giuridici obbligatori nei confronti degli Stati membri al fine di istituire un meccanismo di coordinamento dell’esecuzione delle condizioni comuni relative alla fornitura degli MSS, la Commissione ha ammesso, in risposta all’argomento dell’Eutelsat e a un quesito del Tribunale, che tale disposizione le conferisce talune competenze al fine di adottare altre modalità adeguate per l’applicazione coordinata delle norme intese a garantire il rispetto della normativa, segnatamente, per quanto riguarda le condizioni comuni associate all’utilizzo dei componenti terrestri complementari.

114    Si deve tuttavia rilevare, al pari della Commissione, che la competenza conferita a quest’ultima dall’articolo 9, paragrafo 3, della decisione MSS è una mera competenza di coordinamento delle modalità di applicazione di misure di esecuzione da parte delle autorità nazionali competenti, le quali nondimeno mantengono la piena competenza ad attuare siffatte misure. Pertanto, in base a tale disposizione la Commissione non dispone di alcuna competenza né ad accertare in modo vincolante l’esistenza di una violazione delle condizioni comuni, né ad adottare un atto con cui essa possa impedire alle citate autorità nazionali di concedere un’autorizzazione, ovvero di revocarla o sospenderla, nel caso in cui dovessero accertare l’esistenza di una violazione.

115    Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione MSS non conferisce alla Commissione alcuna competenza esplicita al fine di valutare la compatibilità del sistema EAN con la decisione di selezione o con il quadro normativo applicabile agli MSS, né ad adottare successivamente un atto diretto ad impedire alle ANR di concedere all’Inmarsat le autorizzazioni o ad obbligarle a revocare le autorizzazioni concesse, che sia impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

116    In terzo luogo, nei limiti in cui gli argomenti formulati dalla ricorrente nell’ambito della presente censura devono essere intesi nel senso che essa deduce l’esistenza di competenze implicite della Commissione ad adottare un atto contrario, revocando o modificando la decisione di selezione degli operatori con la motivazione che l’uso della banda di frequenze di 2 GHz assegnata all’Inmarsat non corrisponderebbe né alle finalità stabilite dalla decisione armonizzazione, né ai criteri sulla cui base l’Inmarsat era stata selezionata, occorre constatare quanto segue.

117    In base a un principio generale di diritto, l’organo competente ad adottare un determinato atto giuridico è altresì competente, in linea di principio, ad abrogarlo o modificarlo attraverso l’adozione di un actus contrarius, a meno che una disposizione espressa non conferisca tale competenza ad un altro organo (v., in tal senso, sentenze del 20 novembre 2002, Lagardère e Canal+/Commissione, T‑251/00, EU:T:2002:278, punto 130, e del 15 dicembre 2016, Spagna/Commissione, T‑808/14, non pubblicata, EU:T:2016:734, punto 40).

118    Nella specie, poiché le autorizzazioni possono essere concesse dalle ANR solo agli operatori selezionati dalla Commissione (v. punto 94 supra), la revoca della decisione di selezione avrebbe determinato, per l’operatore, la perdita del suo status di operatore selezionato e, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 2, della decisione MSS, le ANR non avrebbero più potuto concedergli autorizzazioni.

119    A tal riguardo non è escluso che, in determinate circostanze, la Commissione sia competente ad abrogare o a modificare la decisione di selezione da essa adottata (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2020, Viasat UK e Viasat, C‑100/19, EU:C:2020:174, punto 47).

120    Tuttavia, riconoscere in capo alla Commissione l’esistenza di una siffatta competenza a revocare la decisione di selezione o a modificarla con la motivazione che, dopo l’adozione di quest’ultima, l’operatore selezionato avrebbe modificato il proprio sistema, sicché quest’ultimo non sarebbe più conforme al contesto normativo applicabile agli MSS o agli impegni assunti nel corso della procedura di selezione, risulterebbe contrario al sistema di ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri, in quanto ciò presupporrebbe la valutazione, da parte della Commissione, della compatibilità del sistema stesso con il contesto normativo e con la decisione in parola, rendendo inutile la procedura intesa a garantire il rispetto della normativa, rientrante nelle competenze decisionali esclusive degli Stati membri. Orbene, come risulta dal precedente punto 106, nell’ambito del sistema di ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri risultante dalla decisione MSS, spetta a questi ultimi controllare, con l’assistenza della Commissione, che dispone al riguardo delle competenze di coordinamento, una siffatta compatibilità nell’ambito del controllo dell’osservanza delle condizioni comuni di cui sono corredate le autorizzazioni concesse all’operatore selezionato. Pertanto, la competenza al riguardo è stata esplicitamente conferita dalle disposizioni espresse della decisione MSS a un organo diverso dalla Commissione, ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 117.

121    Peraltro, si deve ricordare che la revoca retroattiva di un atto amministrativo favorevole è soggetta a condizioni rigorose. Secondo una giurisprudenza costante, se occorre riconoscere ad ogni istituzione dell’Unione, che accerta l’illegittimità dell’atto che ha appena adottato, il diritto di revocarlo entro un termine ragionevole con effetto retroattivo, tale diritto può trovare un limite nella necessità di rispettare il legittimo affidamento del beneficiario dell’atto che ha potuto fare affidamento sulla legittimità di quest’ultimo (v. sentenze del 17 aprile 1997, de Compte/Parlamento, C‑90/95 P, EU:C:1997:198, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, e del 12 maggio 2011, Région Nord-Pas-de-Calais e Communauté d’agglomération du Douaisis/Commissione, T‑267/08 e T‑279/08, EU:T:2011:209, punto 189 e giurisprudenza ivi citata). In tal senso, la revoca di un atto costitutivo di diritti è soggetta al rispetto di tre condizioni: in primo luogo, la decisione costitutiva di diritti dev’essere illegittima; in secondo luogo, la revoca deve intervenire entro un termine ragionevole dopo l’adozione della decisione di cui trattasi e, in terzo luogo, l’istituzione deve rispettare, in linea di principio, il legittimo affidamento del beneficiario della decisione che ha potuto, in buona fede, confidare nella sua legittimità (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2012, Eklund/Commissione, F‑57/11, EU:F:2012:145, punti da 69 a 72). Orbene, la ricorrente non ha dedotto alcun argomento al fine di dimostrare che la seconda e la terza delle summenzionate condizioni siano soddisfatte nel caso di specie.

122    Da ciò consegue che la censura in esame non può trovare accoglimento.

2)      Sulle competenze della Commissione derivanti dai principi generali del diritto dell’Unione relativi agli appalti pubblici

123    Richiamandosi alle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1), la ricorrente, sostenuta dall’Eutelsat, asserisce che l’obbligo di agire della Commissione discende altresì dai principi generali del diritto dell’Unione relativi agli appalti pubblici, secondo i quali l’amministrazione aggiudicatrice ha l’obbligo di garantire il rispetto degli obblighi e delle condizioni stabiliti nell’ambito di una procedura indetta per l’aggiudicazione di un appalto, nonché dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. Pertanto, spetterebbe alla Commissione sanzionare i «manifesti scostamenti» alla luce della portata dell’utilizzo autorizzato e del fondamento sulla cui base è stata indetta la procedura di gara.

124    La Commissione contesta gli argomenti suesposti.

125    Occorre rilevare che, con la presente censura, la ricorrente sembra affermare in sostanza che, tenuto conto del «fondamentale cambiamento» della finalità di utilizzo, da parte dell’Inmarsat, della banda di frequenze di 2 GHz rispetto a quella per la quale era stata selezionata, la Commissione era tenuta, alla luce dei principi generali del diritto dell’Unione relativi agli appalti pubblici, a riaprire la procedura di selezione o a indire una nuova procedura di selezione al fine di poter rivalutare il sistema EAN nell’ambito di tale nuova procedura.

126    Al riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, nel caso di specie, con la decisione di selezione, la Commissione ha selezionato gli operatori che dovevano essere autorizzati ad utilizzare, in ciascuno Stato membro, talune frequenze nella banda di frequenze di 2 GHz per gli MSS, ma non ha attribuito concessioni ai sensi della direttiva 2014/23, né ha indetto alcuna procedura di aggiudicazione di appalti pubblici in base alla direttiva 2014/24. Invero, la procedura di selezione è riconducibile alle norme speciali sulla cui base essa è stata indetta, vale a dire il titolo II della decisione MSS. Di conseguenza, in forza dell’adagio lex specialis derogat lex generalis, le direttive invocate dalla ricorrente non trovano applicazione nel caso di specie.

127    In secondo luogo, l’applicazione in via analogica delle direttive 2014/23 e 2014/24 alle circostanze del caso di specie sarebbe contraria al principio di attribuzione delle competenze, quale risultante dall’articolo 5 TUE (v. infra, punto 201), come sostenuto dalla Commissione.

128    La presente censura deve essere pertanto respinta.

3)      Sulle competenze della Commissione derivanti dal principio di leale cooperazione

129    La ricorrente sostiene che, in base al principio di leale cooperazione, la Commissione era tenuta ad assistere le ANR nell’adempimento dei compiti loro assegnati dai trattati e a fornire loro gli orientamenti relativi all’attuazione, mediante la decisione MSS, delle disposizioni armonizzate. A suo avviso, in forza del citato principio la Commissione era tenuta a fornire orientamenti o raccomandazioni al fine di assisterle nell’adempimento dei loro compiti.

130    Si deve rammentare al riguardo che, come risulta dalla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 110 e 111, un orientamento o una raccomandazione privi di carattere vincolante non costituiscono un atto impugnabile. Pertanto, in applicazione della giurisprudenza ricordata al precedente punto 72, il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui la ricorrente chiede al Tribunale di constatare la sussistenza di un’omissione colpevole, da parte della Commissione, quanto all’adozione di una raccomandazione siffatta.

131    Del resto, anche volendo supporre che con un simile argomento la ricorrente affermi che, in applicazione del principio di leale cooperazione, la Commissione avrebbe dovuto inviare alle ANR un atto individuale di natura vincolante al fine di assisterle nell’esercizio delle loro competenze relative alla concessione delle autorizzazioni all’operatore selezionato, occorre rilevare che i rapporti tra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione sono disciplinati, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, da un siffatto principio. Questo principio non solo obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione, ma impone altresì alle istituzioni dell’Unione obblighi reciproci di leale collaborazione con gli Stati membri (ordinanza del 13 luglio 1990, Zwartveld e a., C‑2/88 IMM, EU:C:1990:315, punto 17). Tale obbligo di leale cooperazione è di applicazione generale e non dipende dal carattere esclusivo o meno della competenza dell’Unione di cui trattasi (sentenza del 20 aprile 2010, Commissione/Svezia, C‑246/07, EU:C:2010:203, punto 71).

132     Occorre rilevare in proposito che, nell’ambito della presente censura, la ricorrente muove dall’erronea premessa secondo cui le ANR devono valutare la compatibilità del sistema dell’Inmarsat con il contesto normativo applicabile e, in particolare, con la decisione di selezione, adottata dalla Commissione, prima di rilasciare le autorizzazioni. Orbene, come risulta dal precedente punto 94, l’unica condizione che le ANR sono tenute a verificare al momento dell’adozione della decisione in merito alle domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 della decisione MSS, e una delle due condizioni da verificare per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 8 di tale decisione, ove la seconda è di disporre già delle autorizzazioni ai sensi del citato articolo 7, è la qualità di «operatore selezionato» di colui che richiede le autorizzazioni. Tale qualità, nel caso dell’Inmarsat, risulta senza alcuna ambiguità dall’articolo 2 della decisione di selezione, il quale non richiede alcuna interpretazione.

133    Le questioni relative al rispetto della finalità per la quale la banda di frequenze di 2 GHz è stata assegnata all’Inmarsat, nonché alla compatibilità del sistema EAN con il contesto normativo applicabile, e in particolare con gli impegni assunti nel corso della procedura di selezione, rientrano nel meccanismo di controllo e di garanzia del rispetto della normativa previsto all’articolo 9 della decisione MSS. Orbene, quest’ultima prevede il meccanismo di assistenza specifico che rispecchia la leale cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. Invero, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, della decisione stessa, quando uno Stato membro informa la Commissione di un caso particolare di inosservanza, la Commissione esamina la presunta violazione con l’assistenza del comitato per le comunicazioni. L’obbligo gravante, in quel momento, sulla Commissione riflette lo spirito del principio di leale cooperazione. Detta cooperazione è rafforzata dalla decisione esecuzione, adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della decisione MSS, che istituisce un processo di esame e di scambio di informazioni a livello dell’Unione e di cui la Commissione è incaricata.

134    Non può gravare sulla Commissione alcun altro obbligo autonomo che attribuisca alla stessa la competenza ad agire, ai sensi dell’invito rivoltole dalla ricorrente, sulla sola base del principio di leale cooperazione.

135    Alla luce delle suesposte considerazioni, la censura in esame dev’essere respinta.

4)      Sulle competenze connesse all’obbligo di impedire la frammentazione del mercato interno al fine di garantire l’effetto utile dell’iniziativa di armonizzazione della banda di frequenze di 2 GHz dedicata agli MSS

136    Per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente relative all’obbligo della Commissione di adottare, in risposta al suo invito ad agire, un atto mirante a salvaguardare il mercato interno degli MSS, la ricorrente, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi e dall’Eutelsat, ritiene che la Commissione disponga effettivamente delle competenze autonome dirette ad impedire la frammentazione del mercato interno, che si verificherebbe qualora le ANR decidessero, di propria iniziativa, di autorizzare l’Inmarsat ad utilizzare la banda di frequenze di 2 GHz per una nuova finalità. A suo avviso, tali competenze derivano dall’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, della decisione MSS, dall’articolo 19 della direttiva «quadro», dal considerando 35 della direttiva «autorizzazioni» e dall’articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, e con i considerando 5, 12 e 14 della decisione MSS.

137    Occorre rilevare in proposito che le competenze esclusive espressamente attribuite alla Commissione nell’ambito della gestione degli MSS, consistenti nell’armonizzare le finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz e nel selezionare gli operatori in base alla procedura comune per utilizzare tale banda di frequenze alla luce delle finalità così armonizzate, si inseriscono in un contesto normativo più ampio, il cui obiettivo è creare un mercato unico per l’utilizzo armonizzato di talune frequenze radio, come risulta segnatamente dall’articolo 8 della direttiva «quadro» e dall’articolo 8 della direttiva «autorizzazioni». Come emerge dai considerando da 11 a 13 della decisione MSS, l’intrinseco carattere transfrontaliero degli MSS che garantiscono le comunicazioni via satellite ha giustificato l’attribuzione, in via eccezionale, di tali competenze esclusive specificamente alla Commissione.

138    Va inoltre rilevato, al pari della ricorrente, che dall’articolo 1, paragrafo 1, nonché dai considerando 5, 12 e 14 della decisione MSS risulta, in sostanza, che l’obiettivo principale dell’iniziativa intesa ad armonizzare l’uso dello spettro radio nella banda di frequenze di 2 GHz per gli MSS era la creazione di un mercato interno degli MSS paneuropei che garantiscono una connessione universale, mentre gli altri obiettivi perseguiti, evidenziati dalla Commissione nonché dall’Inmarsat e dall’EchoStar, erano quelli di intensificare la concorrenza, di promuovere gli investimenti redditizi e di contribuire alla competitività del settore europeo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, in conformità agli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata. La procedura di selezione comune indetta dalla Commissione, all’esito della quale essa ha assegnato tale frequenza, segnatamente, all’Inmarsat, si è inserita nell’ambito di tali obiettivi.

139    È proprio alla luce di tali obiettivi che occorre verificare se la Commissione fosse competente ad agire a fronte dell’invito della ricorrente ad adottare un atto diretto a prevenire un pregiudizio al mercato interno degli MSS paneuropei e a salvaguardare quindi l’effetto utile dell’armonizzazione che, secondo la ricorrente, risulterebbe compromesso dalla modifica, da parte dell’Inmarsat, della finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz.

i)      Sulle competenze della Commissione derivanti dalla direttiva «quadro»

140    La ricorrente, sostenuta dall’Eutelsat, afferma che le competenze della Commissione volte ad impedire la frammentazione del mercato interno che si verificherebbe qualora le ANR decidessero, di loro iniziativa, di autorizzare l’Inmarsat ad utilizzare la banda di frequenze di 2 GHz per una nuova finalità derivano dall’articolo 19 della direttiva «quadro».

141    Ad avviso della ricorrente, è ragionevole ritenere che il mandato conferito alla Commissione dalla direttiva «quadro» con riferimento all’armonizzazione delle finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz comprenda altresì l’obbligo di seguire lo sviluppo di tale settore e, se del caso, di aggiornare la propria decisione di armonizzazione.

142    La Commissione afferma che nessuna delle disposizioni della direttiva «quadro» invocate dalla ricorrente, e segnatamente l’articolo 19 di detta direttiva, le conferisce competenze esecutive nei confronti degli operatori o delle ANR per quanto riguarda le condizioni associate all’utilizzo delle frequenze radio.

143    Al riguardo occorre anzitutto rilevare che la direttiva «quadro» ha lo scopo di promuovere l’armonizzazione della gestione delle frequenze radio. Ai sensi di tale direttiva, sono gli Stati membri che provvedono alla gestione efficiente delle frequenze radio per servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio e che promuovono l’armonizzazione del loro uso al fine di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente. Il suo articolo 8 bis prevede che gli Stati membri cooperino fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione.

144    La direttiva «quadro» istituisce un meccanismo di sorveglianza da parte della Commissione per quanto riguarda l’applicazione delle misure armonizzate dalle ANR. Infatti, ai sensi del suo articolo 19, paragrafo 1, «ove rilevi che le divergenze nell’attuazione da parte delle [ARN] dei compiti normativi specificati nella presente direttiva e nelle direttive particolari possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere dell’[Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)], emettere una raccomandazione o una decisione sull’applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva e delle direttive particolari per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati [al suo ] articolo 8».

145    Gli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva «quadro» sono, segnatamente, quelli di promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati, nonché di contribuire allo sviluppo del mercato interno.

146    Ne consegue che la Commissione dispone, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva «quadro», di competenze volte a preservare l’esistenza di un mercato interno.

147    Tuttavia, per un verso, una raccomandazione che la Commissione potrebbe adottare sul fondamento dell’articolo 19 della direttiva «quadro» non avrebbe carattere vincolante e non costituirebbe quindi un atto impugnabile, come risulta dalla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 110 e 111. Orbene, in applicazione della giurisprudenza richiamata al precedente punto 72, un rifiuto di agire è un atto che può costituire oggetto di un ricorso di annullamento allorquando l’atto che l’istituzione rifiuta di emanare avrebbe potuto essere impugnato in forza dell’articolo 263 TFUE. Ne consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui la ricorrente chiede al Tribunale di constatare l’esistenza di un’omissione colposa, da parte della Commissione, con riferimento all’adozione di una raccomandazione siffatta.

148    Per altro verso, quanto alle decisioni che la Commissione è competente ad adottare in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva «quadro», le quali avrebbero carattere vincolante, occorre rilevare che, conformemente al paragrafo 3 di tale articolo, esse hanno un contenuto limitato. Esse possono infatti comportare unicamente la definizione di un approccio armonizzato o coordinato allo scopo di affrontare le questioni elencate nel citato paragrafo. Orbene, tra tali questioni non figura quella riguardante un approccio armonizzato in merito alle autorizzazioni da concedere a un operatore selezionato secondo la procedura comune dopo che è stato armonizzato l’utilizzo di una frequenza.

149    L’articolo 19 della direttiva «quadro» non può quindi costituire un fondamento giuridico ai fini dell’adozione di un provvedimento richiesto dalla ricorrente nell’intimazione.

150    Inoltre, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione è competente, in forza della direttiva «quadro», a proporre una revisione di finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz, si ricollega a quello con cui essa contesta alla Commissione il fatto di non aver utilizzato i suoi poteri di iniziativa legislativa e sarà esaminato infra, ai punti 191 e seguenti.

151    Infine, nei limiti in cui tale argomento deve essere inteso nel senso che, ad avviso della ricorrente, la Commissione dovrebbe essa stessa procedere alla modifica della finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz, in quanto dispone di competenze esclusive per determinare tale finalità armonizzata, è giocoforza constatare che la decisione armonizzazione, la quale prevede la finalità armonizzata di detto utilizzo per gli MSS, è stata adottata dalla Commissione sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione «spettro radio» e non sulla base di una delle disposizioni della direttiva «quadro».

152    Occorre quindi esaminare la fondatezza dell’argomento della ricorrente con riferimento alle competenze volte a modificare la finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz conferite alla Commissione ai sensi, segnatamente, dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione «spettro radio».

ii)    Sulle competenze della Commissione dirette a modificare la finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz

153    Dall’articolo 1 della decisione «spettro radio» risulta che lo scopo della decisione stessa è istituire una politica e un quadro normativo nell’Unione per assicurare il coordinamento degli approcci politici e, se del caso, condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all’uso efficace dello spettro radio necessari all’istituzione e al funzionamento del mercato interno in settori di politica dell’Unione, quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti, nonché la ricerca e lo sviluppo.

154    Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione «spettro radio», al fine di conseguire tale obiettivo la Commissione propone al comitato per lo spettro radio adeguate misure tecniche di attuazione allo scopo di assicurare condizioni armonizzate per la disponibilità e l’uso efficace dello spettro radio nonché l’accessibilità delle informazioni relative all’uso dello spettro radio. In tale contesto, l’articolo 4, paragrafo 2, della medesima decisione attribuisce alla Commissione la competenza ad affidare appositi mandati alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ai fini della messa a punto delle misure tecniche di attuazione, quali condizioni armonizzate per l’assegnazione delle frequenze radio. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, di detta decisione, la Commissione decide se i lavori svolti conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, si applicheranno nell’Unione e stabilisce le scadenze di attuazione negli Stati membri.

155    È in questo contesto, vale a dire nell’esercizio delle sue competenze di «gestione tecnica dello spettro radio» (v. considerando 11 della decisione «spettro radio») conferitele in base all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione «spettro radio», che la Commissione ha adottato la decisione armonizzazione, in cui essa ha proceduto, come risulta dal suo articolo 1 e dal suo considerando 6, all’armonizzazione delle condizioni di disponibilità e di impiego della banda di frequenze di 2 GHz per i sistemi che forniscono MSS.

156    È quindi per l’impiego di detta banda di frequenze secondo tale finalità che gli operatori, ivi compresa l’Inmarsat, sono stati selezionati dalla Commissione in base alla procedura comune.

157    La ricorrente ritiene che un cambiamento dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz rispetto a quello previsto nella decisione armonizzazione dovrebbe essere effettuato in forza di una nuova decisione della Commissione, seguita da un nuovo invito a presentare candidature relativo all’assegnazione di tale banda di frequenze.

158    Dagli argomenti della ricorrente si può dedurre che, a suo modo di vedere, una siffatta decisione imporrebbe alla Commissione l’obbligo di revocare la decisione di selezione o di indire una nuova procedura di selezione al fine di assegnare la banda di frequenze di 2 GHz secondo la nuova finalità armonizzata, alla quale la ricorrente potrebbe partecipare.

159    Al riguardo si deve osservare che la Commissione non ha negato di disporre di competenze al fine di modificare la finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz, circostanza che essa ha confermato all’udienza in risposta ai quesiti del Tribunale, insistendo tuttavia sul carattere «tecnico» di una siffatta armonizzazione.

160    Occorre rilevare che una siffatta competenza della Commissione risulta, segnatamente, dall’articolo 4, paragrafo 3, della decisione «spettro radio», in quanto, su tale base, la Commissione potrebbe adottare una nuova decisione che preveda l’armonizzazione delle condizioni di utilizzo e di disponibilità della banda di frequenze di 2 GHz per finalità diverse dalla gestione dei sistemi che forniscono MSS, abrogando così la decisione armonizzazione attualmente in vigore.

161    Infatti, in forza del principio generale di diritto ricordato al precedente punto 117, l’organo competente ad adottare un determinato atto giuridico, nella fattispecie la decisione armonizzazione, è altresì competente, in linea di principio, ad abrogarlo o modificarlo. Poiché nessuna disposizione del contesto normativo applicabile conferisce una siffatta competenza a un altro organo, la Commissione sarebbe altresì competente ad adottare una decisione diretta a modificare la decisione armonizzazione, in base alla procedura rammentata al precedente punto 154.

162    Inoltre, l’articolo 4 della decisione armonizzazione, in combinato disposto con il considerando 12 della stessa, attribuisce alla Commissione talune competenze in ordine alla sua revisione. Invero, il citato considerando dispone che, tenuto conto dell’evoluzione del mercato e del progresso tecnico, in futuro potrà essere necessario riesaminare la necessità della decisione in parola e il suo ambito di applicazione, sulla base di una valutazione da parte della Commissione e delle informazioni fornite dagli Stati membri. Ai sensi dell’articolo 4 della medesima decisione, gli Stati membri sorvegliano l’utilizzo delle bande esaminate e comunicano le risultanze alla Commissione per consentire, se necessario, un riesame della decisione stessa.

163    Nella sua lettera datata 14 febbraio 2017 (v. precedente punto 16), la Commissione ha informato la ricorrente che non era stata prevista alcuna «ridefinizione» della finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz. Ne consegue che la Commissione non ha negato di disporre di competenze atte a modificare tale finalità, circostanza da essa confermata, in sostanza, in udienza, ma ha comunicato alla ricorrente che non era sua intenzione procedere a una siffatta modifica.

164    Occorre rilevare in proposito che, sebbene dai precedenti punti da 159 a 162 emerga che la Commissione dispone di competenze per modificare la finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz, la ricorrente non sarebbe in alcun caso legittimata, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 72, a contestare la decisione che la Commissione ha rifiutato di adottare, vale a dire una nuova decisione armonizzazione sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione «spettro radio», abrogando così la vigente decisione armonizzazione, ovvero una revisione di quest’ultima ai sensi del suo articolo 4.

165    Invero, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».

166    Nel caso di specie, la decisione di modifica della finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz non sarebbe indirizzata alla ricorrente, bensì agli Stati membri. Pertanto, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, la ricorrente avrebbe la possibilità di proporre un ricorso di annullamento avverso la decisione stessa solo a condizione che essa costituisca un atto regolamentare che la riguardi direttamente e non comporti alcuna misura d’esecuzione, o che la riguardi direttamente e individualmente.

167    In primo luogo, occorre verificare se la decisione che la Commissione ha rifiutato di adottare costituisca un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

168    In proposito si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, la nozione di atto regolamentare ai sensi della citata disposizione deve essere intesa nel senso che include qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi (ordinanza del 6 settembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, T‑18/10, EU:T:2011:419, punto 56).

169    Nel caso di specie, la base giuridica della decisione di modifica della finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz, sia che si tratti di una nuova decisione armonizzazione che abroga quella in vigore, ovvero di una revisione della stessa, sarebbe l’articolo 4, paragrafo 3, della decisione «spettro radio». Tale articolo prevede che una misura adottata dalla Commissione sul suo fondamento sia assunta avvalendosi della procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di detta decisione, che rinvia a sua volta alla procedura di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU 1999, L 184, pag. 23). Pertanto, la decisione che modifica la finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz sarebbe adottata dalla Commissione nell’esercizio di competenze di esecuzione, e non invece nell’esercizio di competenze legislative.

170    Oltretutto, la decisione di modifica della finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz avrebbe portata generale, in quanto si applicherebbe a situazioni determinate oggettivamente e produrrebbe effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto. La citata decisione avrebbe infatti ad oggetto l’armonizzazione delle condizioni che garantiscono la disponibilità e il nuovo impiego della banda di frequenze di 2 GHz.

171    Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che la decisione che modifica la finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz costituisca un atto regolamentare, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Pertanto, in forza di quest’ultima disposizione, la ricorrente potrebbe chiedere l’annullamento di una siffatta decisione qualora fosse direttamente interessata da quest’ultima e qualora detta decisione non comportasse misure di esecuzione.

172    In secondo luogo, per quanto attiene all’incidenza diretta nei confronti della ricorrente, si deve rammentare che il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione oggetto del ricorso, requisito previsto all’articolo 263, quarto comma, TFUE, richiede la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

173    A tal riguardo, in primo luogo, per quanto riguarda l’assenza di potere discrezionale dei destinatari incaricati dell’attuazione della decisione di cui trattasi, dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione armonizzazione in vigore risulta che, a partire dal 1º luglio 2007, gli Stati membri designano e mettono a disposizione la banda di frequenze di 2 GHz per i sistemi di cui trattasi. Pertanto, da tale disposizione risulta, segnatamente, che la nuova decisione armonizzazione che modifica la finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz non lascerebbe alcun margine di discrezionalità agli Stati membri quanto all’attuazione della stessa.

174    In secondo luogo, per quanto riguarda gli effetti diretti sulla situazione giuridica della ricorrente, occorre anzitutto constatare che dal considerando 11 della decisione «spettro radio» emerge che «[l]a gestione tecnica dello spettro radio implica l’armonizzazione e l’allocazione delle radio-frequenze [di detto spettro]», tuttavia essa «non include le procedure di assegnazione e di concessione delle autorizzazioni, né la decisione circa il ricorso a procedure di selezione di offerte concorrenti per l’assegnazione delle radio-frequenze».

175    Ciò risulta altresì dal considerando 8 della decisione MSS, il quale prevede che la gestione tecnica dello spettro radio, come disciplinata dalla decisione «spettro radio» in generale e dalla decisione armonizzazione in particolare, non riguarda le procedure per l’assegnazione dello spettro e per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio.

176    Risulta inoltre, per un verso, dal considerando 9 della decisione MSS che gli operatori di sistemi mobili via satellite sono selezionati ed autorizzati a livello nazionale e, per altro verso, dal considerando 11 della medesima decisione che si dovrebbero armonizzare i criteri di selezione degli operatori dei sistemi mobili via satellite in modo che il processo di selezione permetta di mettere a disposizione gli MSS in tutta l’Unione europea. È in tal senso che l’articolo 1 della citata decisione enuncia, in sostanza, che essa crea una procedura per la selezione comune degli operatori di sistemi mobili via satellite che utilizzano la banda di frequenze di 2 GHz, conformemente alla decisione armonizzazione.

177    Risulta quindi con chiarezza che deve essere in seguito organizzata una procedura di selezione degli operatori di siffatti sistemi, al fine di assegnare la banda di frequenze di 2 GHz in base alla finalità armonizzata prevista nella decisione armonizzazione. Ciò è ammesso dalla ricorrente stessa, come risulta dai precedenti punti 157 e 158. Infatti, essa sostiene che una decisione che modifica la finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz imporrebbe alla Commissione un obbligo di revocare la decisione di selezione o di organizzare una nuova procedura di selezione al fine di assegnare la banda di frequenze di 2 GHz secondo la nuova finalità armonizzata, procedura alla quale essa potrebbe partecipare.

178    Ne consegue quindi che la decisione che modifica la finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz, che la Commissione ha rifiutato di adottare, non può produrre, di per sé stessa, effetti immediati e concreti sulla situazione giuridica della ricorrente, poiché essa non farebbe altro che stabilire la disponibilità e la finalità di detto utilizzo, e non riguarderebbe né le procedure di assegnazione e di concessione di autorizzazioni, né la decisione circa il ricorso a procedure di selezione di offerte concorrenti per l’assegnazione delle frequenze radio, alle quali la ricorrente potrebbe partecipare. Di conseguenza, si deve concludere che non è soddisfatto il requisito dell’incidenza diretta, previsto dall’ultima parte di frase dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

179    Pertanto, poiché il requisito dell’incidenza diretta non risulta soddisfatto nel caso di specie, non è necessario esaminare l’eventuale esistenza di misure d’esecuzione. Si deve pertanto concludere che la ricorrente non dispone della legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE avverso una decisione che modifichi la finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz, adottata sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione «spettro radio».

180    Orbene, in applicazione della giurisprudenza richiamata al precedente punto 72, un rifiuto di agire è un atto che può costituire oggetto di un ricorso di annullamento allorquando l’atto che l’istituzione rifiuta di emanare avrebbe potuto essere impugnato in forza dell’articolo 263 TFUE. Ne consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui la ricorrente chiede al Tribunale di constatare l’esistenza di un’omissione colposa, da parte della Commissione, per quanto riguarda l’adozione di una siffatta decisione, che modifica la finalità dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz, e che la censura della ricorrente dev’essere pertanto respinta.

iii) Sulle competenze della Commissione derivanti dalla direttiva «autorizzazioni»

181    La ricorrente invoca il considerando 35 della direttiva «autorizzazioni» per sostenere che la Commissione deve adottare tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento del mercato interno degli MSS.

182    Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva «autorizzazioni» mira alla realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolarne la fornitura in tutta l’Unione. L’accesso allo spettro radio deve quindi risultarne agevolato per migliorarne l’efficienza, incoraggiare l’innovazione e offrire maggiori possibilità di scelta agli utilizzatori e ai consumatori. Per riuscirvi, l’articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva prevede che i diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri siano concessi mediante procedure pubbliche, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

183    Conformemente all’articolo 8 e al considerando 24 della direttiva «autorizzazioni», qualora a determinate imprese siano state assegnate frequenze radio in modo armonizzato e sulla base di accordi dell’Unione, e in particolare qualora le imprese cui assegnare le frequenze radio siano state selezionate ai sensi delle disposizioni dell’Unione, come nel caso di specie, gli Stati membri concedono il diritto d’uso delle frequenze radio nell’osservanza di tali atti. In tale contesto, gli Stati membri dispongono di una competenza limitata ad imporre ulteriori condizioni, criteri o procedure supplementari.

184    Come osservato dalla ricorrente, il considerando 35 della direttiva «autorizzazioni» prevede la necessità che la Commissione verifichi il buon funzionamento del mercato unico sulla base dei regimi nazionali di autorizzazione previsti dalla direttiva stessa.

185    L’interpretazione sistematica del considerando 35 della direttiva «autorizzazioni», su cui si basa la ricorrente, in combinato disposto con l’articolo 8 e con il considerando 24 di detta direttiva nonché con la decisione MSS, implica che il regime delle autorizzazioni relative agli MSS sia disciplinato, in via principale, dalla citata decisione. In tal senso, le competenze delle ANR relative alle autorizzazioni sono principalmente quelle previste dalla decisione MSS, e non quelle previste dalla direttiva «autorizzazioni». Pertanto, le eventuali competenze della Commissione nell’ambito dell’applicazione, da parte delle ANR, del regime delle autorizzazioni così previste sono da ricondursi a tale decisione e consistono nel coordinamento delle procedure di controllo e di garanzia del rispetto delle condizioni comuni di cui sono corredate le autorizzazioni, come risulta, in sostanza, dall’articolo 9 della medesima decisione.

186    Peraltro, la direttiva «autorizzazioni» non impone alla Commissione, nell’ambito della «verifica» cui si riferisce il suo considerando 35, di adottare atti di natura vincolante nei confronti delle ANR. Orbene, l’interpretazione sistematica dell’applicazione delle competenze attribuite alla Commissione dalla suddetta direttiva per quanto riguarda le condizioni supplementari, di cui sarebbero eventualmente corredate le autorizzazioni concesse in applicazione della decisione MSS, impone di constatare che tali competenze sarebbero mere competenze di coordinamento, al pari delle competenze conferite alla Commissione ai sensi dell’articolo 9 di detta decisione per quanto riguarda il controllo dell’osservanza delle condizioni comuni previste da tale decisione.

187    Erroneamente quindi la ricorrente ritiene che la Commissione disponga, in forza della direttiva «autorizzazioni», di competenze volte all’adozione di un atto di natura vincolante al fine di prevenire un rischio di frammentazione del mercato interno degli MSS, che potrebbe verificarsi qualora le ANR decidessero di autorizzare l’Inmarsat ad utilizzare la banda di frequenze di 2 GHz per il sistema EAN.

188    La presente censura è pertanto infondata.

iv)    Sulle competenze della Commissione derivanti dall’articolo 114 TFUE

189    La ricorrente ritiene che la Commissione disponga di competenze volte ad impedire la frammentazione del mercato interno degli MSS paneuropei nella banda di frequenze di 2 GHz, che si verificherebbe qualora le ANR decidessero, di propria iniziativa, di autorizzare l’Inmarsat ad utilizzare tale banda di frequenze per una nuova finalità, ai sensi dell’articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, e con i considerando 5, 12 e 14 della decisione MSS.

190     La Commissione sostiene di disporre di un potere discrezionale nel decidere di presentare una proposta di atto legislativo ai sensi dell’articolo 114 TFUE, con la conseguenza che essa non era tenuta ad adottare un atto richiesto dalla ricorrente.

191    In proposito si deve rammentare che, ai sensi dell’articolo 114 TFUE, il Parlamento e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

192    Come ricordato al precedente punto 138, risulta, in sostanza, dall’articolo 1, paragrafo 1, nonché dai considerando 5, 12 e 14 della decisione MSS, invocati dalla ricorrente, che l’obiettivo principale dell’iniziativa intesa ad armonizzare l’uso dello spettro radio nella banda di frequenze di 2 GHz per gli MSS era la creazione di un mercato interno degli MSS paneuropei che garantiscono una connessione universale.

193    Se, alla luce segnatamente dell’invito da essa rivolto alla Commissione di agire quale custode dei trattati sulla base dell’articolo 17, paragrafo 2, TUE (v. punto 14 supra), l’argomento della ricorrente deve essere inteso nel senso che essa contesta alla Commissione il fatto di non aver utilizzato i suoi poteri di iniziativa legislativa al fine di presentare una proposta di atto da adottare sul fondamento dell’articolo 114 TFUE, inteso a preservare l’esistenza del mercato interno degli MSS, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, TUE, «[u]n atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono».

194    Dalla giurisprudenza risulta che un ricorso diretto contro il rifiuto della Commissione di presentare una proposta di modifica di un atto legislativo dev’essere, in linea di principio, dichiarato irricevibile in virtù del suo carattere puramente intermedio e preparatorio (ordinanze del 22 gennaio 2010, Makhteshim-Agan Holding e a./Commissione, C‑69/09 P, non pubblicata, EU:C:2010:37, punto 46, e del 14 dicembre 2005, Arizona Chemical e a./Commissione, T‑369/03, EU:T:2005:458, punto 66, confermata su impugnazione con ordinanza del 13 marzo 2007, Arizona Chemical e a./Commissione, C‑150/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:164, punti 23 e 24).

195    Per contro, una simile soluzione non sarebbe applicabile qualora il rifiuto di presentare una proposta o una modifica di un atto costituisse la conclusione di una procedura specifica avviata e condotta dalla ricorrente sulla base di un atto che prevede una procedura siffatta e qualora detto rifiuto esprimesse, in quanto tale, una posizione definitiva della Commissione, e qualora, peraltro, quest’ultima non disponesse di alcun potere discrezionale per decidere in ordine all’opportunità di statuire sulla domanda sottopostale, ma fosse tenuta a statuire in merito alla stessa (v., in tal senso, sentenze del 25 giugno 1998, Lilly Industries/Commissione, T‑120/96, EU:T:1998:141, punti da 50 a 56, 59 e da 61 a 63, e del 23 aprile 2018, One of Us e a./Commissione, T‑561/14, EU:T:2018:210, punti 76, 77 e 86).

196    Nel caso di specie, l’invito rivolto dalla ricorrente alla Commissione, chiedendole di presentare, in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, TUE, una proposta di atto diretto ad impedire una frammentazione del mercato interno degli MSS, non si inserisce nell’ambito di alcuna procedura ad hoc prevista dalle disposizioni specifiche e cui la Commissione sia tenuta a rispondere.

197    Ne consegue che il presente ricorso di annullamento deve essere dichiarato irricevibile laddove verte su un rifiuto della Commissione di formulare, a fronte dell’invito ad agire della ricorrente, una proposta di atto legislativo o di modifica di un atto esistente al fine di salvaguardare il mercato interno degli MSS.

b)      Sullesistenza delle competenze implicite della Commissione

198    La ricorrente, sostenuta dall’Eutelsat, rileva che dalle competenze esclusive della Commissione relative all’armonizzazione dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz, e segnatamente dal fatto che essa è tenuta a definire le finalità per le quali tali frequenze devono essere utilizzate e a selezionare gli operatori ai quali gli Stati membri devono concedere le corrispondenti autorizzazioni per l’uso di tale spettro radio, discende che ad essa sono state necessariamente attribuite le competenze per seguire le «evoluzioni del settore» e, se del caso, per agire in modo da prevenire il rischio di scostamenti dalla portata e dai criteri definiti con riferimento all’utilizzo esclusivo della banda di frequenze di 2 GHz, autorizzato in base al processo di armonizzazione e alla procedura di selezione che ne deriva.

199    La ricorrente ne deduce che, tenuto conto dell’obiettivo di tale iniziativa di armonizzazione, vale a dire la creazione di un mercato interno di MSS paneuropei che garantiscono una connessione universale, e poiché, a tal riguardo, alla Commissione sono state attribuite le competenze ad agire qualora sussista il rischio che talune divergenze relative all’attuazione, da parte delle ANR, delle funzioni regolamentari ostacolino tale mercato e ad esaminare ogni presunta infrazione alle «condizioni comuni», e al fine di garantire l’effetto utile di tale compito e del suo obiettivo, essa dispone altresì di tutti i poteri indispensabili allo svolgimento di tale compito, benché non esplicitamente previsti dalla legislazione.

200    La Commissione contesta gli argomenti suesposti.

201    In proposito va ricordato che, in forza dell’articolo 5 TUE, conformemente al principio di attribuzione delle competenze, ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal Trattato (sentenza del 22 aprile 2015, Planet/Commissione, T‑320/09, EU:T:2015:223, punto 57).

202    I giudici dell’Unione hanno ammesso che poteri non espressamente previsti dalle disposizioni dei trattati potevano essere esercitati se erano necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti da questi ultimi. Quando un articolo del trattato affida alla Commissione un compito specifico e preciso, si deve ammettere, se non si vuole privare di qualsiasi efficacia tale disposizione del trattato, che esso le attribuisca implicitamente, per ciò stesso, i poteri indispensabili per svolgere detta missione. Si deve quindi ammettere che le regole stabilite da un trattato implicano che possano essere adottate le norme senza le quali tali regole non possono essere applicate utilmente o ragionevolmente. Pertanto, occorre interpretare le disposizioni del trattato relative ai poteri normativi delle istituzioni alla luce dell’economia generale di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2007, Francia/Commissione, T‑240/04, EU:T:2007:290, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

203    Emerge da costante giurisprudenza che l’esistenza di un potere implicito, che costituisce una deroga al principio di attribuzione sancito dall’articolo 5, paragrafo 1, TUE, dev’essere valutata restrittivamente. Pertanto, solo eccezionalmente tali poteri impliciti vengono riconosciuti dalla giurisprudenza e, perché ciò accada, essi devono essere necessari per garantire l’effetto utile delle disposizioni del trattato o del regolamento di base di cui trattasi (v. sentenza del 17 novembre 2009, MTZ Polyfilms/Consiglio, T‑143/06, EU:T:2009:441, punto 47 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 22 aprile 2015, Planet/Commissione, T‑320/09, EU:T:2015:223, punto 60).

204    Tale condizione di necessità deve sussistere non solo per quanto riguarda le disposizioni sostanziali dell’atto, ma anche per quanto riguarda la sua forma e il suo valore vincolante (sentenza del 17 settembre 2007, Francia/Commissione, T‑240/04, EU:T:2007:290, punto 38).

205    Nel caso di specie, alla Commissione non può essere riconosciuta alcuna competenza implicita ad agire, indipendentemente dalla natura dell’atto che essa dovrebbe adottare, ad avviso della ricorrente, in esecuzione delle sue competenze.

206    È infatti vero che, come sostenuto dalla ricorrente, alla Commissione è stato affidato un compito specifico e preciso per quanto riguarda gli MSS, come rilevato ai precedenti punti 90 e 91. Essa ha svolto tale compito adottando, da un lato, la decisione armonizzazione, esercitando le competenze esclusive conferitele dall’articolo 4, paragrafo 3, della decisione «spettro radio» nonché, dall’altro, la decisione di selezione degli operatori di MSS nella banda di frequenze di 2 GHz in base a una procedura dell’Unione, in applicazione del titolo II della decisione MSS.

207    Per contro, come emerge dalle considerazioni esposte ai precedenti punti 93 e 98, le competenze volte alla concessione delle autorizzazioni agli operatori selezionati e quelle volte all’attuazione delle misure di esecuzione nei confronti degli operatori autorizzati in caso di inosservanza delle condizioni comuni di cui sono corredate tali autorizzazioni sono esplicitamente conferite, in forza della decisione MSS, alle autorità nazionali competenti. La Commissione dispone unicamente di competenze esplicite di coordinamento al fine di garantire la coerenza dell’applicazione, da parte delle ANR, delle norme intese a garantire il rispetto della normativa in materia di MSS (v. punto 107 supra).

208    Da tali circostanze risulta che alla Commissione non possono essere riconosciute competenze implicite relative alle autorizzazioni, se non si vuole correre il rischio di mettere in discussione quelle espressamente conferite dal legislatore agli Stati membri, né le si possono riconoscere competenze implicite che vadano al di là delle competenze di coordinamento che le sono state espressamente conferite con riferimento alle misure di esecuzione. Infatti, siffatte competenze implicite contrasterebbero con il principio di attribuzione delle competenze sancito all’articolo 5 TUE.

209    Peraltro, è certamente possibile, ai sensi della giurisprudenza rammentata ai precedenti punti 202 e 203, derogare, in via eccezionale, a tale principio di attribuzione delle competenze qualora le competenze implicite siano necessarie per garantire l’effetto utile delle disposizioni che conferiscono all’istituzione un compito specifico. Nella specie, tuttavia, tale condizione non risulta soddisfatta.

210    Al riguardo occorre rilevare che non esiste alcuna lacuna normativa riguardante la garanzia dell’effetto utile del compito della Commissione, che dovrebbe essere colmata, ad avviso della ricorrente, mediante il riconoscimento alla Commissione di competenze implicite. Infatti, il legislatore ha chiaramente espresso la propria volontà di affidare agli Stati membri il potere di controllare, mediante la procedura coordinata intesa a garantire il rispetto della normativa, successiva al rilascio delle autorizzazioni, lo sviluppo del sistema da parte dell’operatore selezionato e, se del caso, di adottare sanzioni che possono arrivare alla revoca delle autorizzazioni, senza le quali l’operatore di cui trattasi non potrebbe più gestire il proprio sistema. Pertanto, l’effetto utile del compito affidato alla Commissione, come ricordato al precedente punto 206, è assicurato dall’esistenza della procedura coordinata intesa a garantire il rispetto della normativa, rientrante nelle competenze degli Stati membri. Peraltro, il principio di leale cooperazione risultante dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE invocato dalla ricorrente (v. punto 129 supra) avvalora tale conclusione in quanto, in forza di detto principio, gli Stati membri sono obbligati ad adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 131.

211    Pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’Inmarsat avesse modificato il sistema EAN tra il momento in cui la Commissione ha deciso di concederle il diritto di utilizzare la banda di frequenze di 2 GHz per un sistema paneuropeo che fornisce MSS e il momento in cui le ANR devono concedere le necessarie autorizzazioni ai sensi del titolo III della decisione MSS ai fini della gestione di tale sistema, con la conseguenza che il nuovo sistema non corrisponderebbe alle finalità previste nella decisione armonizzazione e nella decisione MSS, né agli impegni da essa assunti nell’ambito della procedura di selezione comune, spetterà agli Stati membri instaurare nei suoi confronti procedure intese a garantire il rispetto della normativa, per obbligarla a osservare le condizioni comuni, ivi compresa quella riguardante l’obbligo di utilizzare la banda di frequenze di 2 GHz per gli MSS e quella attinente all’osservanza degli obblighi assunti in occasione della procedura di selezione, a pena di vedersi ritirare le autorizzazioni concesse.

212    È certo vero che un simile sistema, nel quale gli Stati membri non possono rifiutare di concedere le autorizzazioni a un operatore selezionato dalla Commissione (v. punti da 94 a 96 supra), ma possono, se del caso, unicamente avviare procedure di applicazione delle misure necessarie per garantire il rispetto delle norme, in ragione dell’inosservanza, da parte di un siffatto operatore, delle condizioni comuni di cui erano corredate le autorizzazioni, può apparire poco efficace dal punto di vista dell’economia della procedura.

213    Tuttavia, allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell’Unione, siffatte conseguenze sono inerenti al sistema di gestione dell’utilizzo della banda di frequenze di 2 GHz per gli MSS, come concepito dal legislatore dell’Unione, che ha privilegiato un orientamento incentrato sulle procedure coordinate intese a garantire il rispetto della normativa, successive alla concessione delle autorizzazioni, affidate agli Stati membri, nelle quali la Commissione svolge un ruolo di coordinamento. Spetta al legislatore stesso, e non al Tribunale, modificare, se del caso, il sistema attualmente in essere.

214    Occorre infine rilevare che l’assenza di competenze in capo alla Commissione, siano esse esplicite o implicite, per agire allo scopo di impedire alle ANR di concedere le autorizzazioni a un sistema asseritamente incompatibile con il contesto normativo, non priva i concorrenti, come la ricorrente, di una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, tanto le decisioni adottate dalle ANR in materia di autorizzazioni quanto l’attuazione, da parte delle autorità nazionali competenti, della procedura intesa a garantire il rispetto della normativa, sono soggetti al controllo dei giudici nazionali, i quali possono sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte qualora incontrino difficoltà nell’interpretazione o nell’applicazione del diritto dell’Unione relativo agli MSS, come illustrato dalle questioni sottoposte alla Corte nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza del 5 marzo 2020, Viasat UK e Viasat (C‑100/19, EU:C:2020:174), nonché nell’ambito della causa C‑515/19, Eutelsat SA, attualmente pendente dinanzi alla Corte.

215    Da quanto precede risulta che il presente ricorso deve essere respinto nel suo complesso, senza che sia necessario esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione con riferimento alla domanda di annullamento e vertente su una carenza di interesse ad agire della ricorrente o di sua legittimazione ad agire per l’annullamento di un atto richiesto nell’ambito dell’invito ad agire.

IV.    Sulle spese

216    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

217    Inoltre, conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Peraltro, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del citato regolamento, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente diversa da quelle indicate ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo sopporti le proprie spese. Nel caso di specie, si deve disporre che l’Eutelsat e il Regno dei Paesi Bassi, intervenuti a sostegno delle conclusioni della ricorrente, nonché l’EchoStar e l’Inmarsat, intervenute a sostegno delle conclusioni della convenuta, sopportino le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ViaSat, Inc. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      L’Eutelsat SA, il Regno dei Paesi Bassi, l’EchoStar Mobile Ltd e l’Inmarsat Ventures Ltd sono condannate a sopportare le proprie spese.

van der Woude

Kornezov

Buttigieg

Kowalik-Bańczyk

 

      Hesse

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 marzo 2021.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.