CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 5 marzo 2009 1(1)
Causa C‑429/07
Inspecteur van de Belastingdienst/P/kantoor P
contro
X BV
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi)]
«Politica della concorrenza – Artt. 81 CE e 82 CE – Art. 15, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Amicus curiae – Osservazioni scritte presentate dalla Commissione – Controversia nazionale relativa alla deducibilità fiscale di un’ammenda inflitta da una decisione della Commissione»
I – Introduzione
1. È la prima volta che la Corte viene invitata ad esaminare la, ovvero, le condizioni alle quali è subordinata la presentazione di osservazioni scritte da parte della Commissione delle Comunità europee dinanzi ai giudici degli Stati membri, ai sensi dell’art. 15, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (2).
2. Tale questione, posta con un rinvio pregiudiziale proposto dal Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi), è stata sollevata nel particolare contesto di una controversia tributaria concernente la parziale deducibilità di un’ammenda inflitta da una decisione della Commissione.
II – Contesto normativo
A – La normativa comunitaria
3. L’art. 15 del regolamento n. 1/2003, intitolato «Cooperazione con le giurisdizioni nazionali», prevede quanto segue:
«1. Nell’ambito dei procedimenti per l’applicazione dell’articolo 81 [CE] o dell’articolo 82 [CE] le giurisdizioni degli Stati membri possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri in merito a questioni relative all’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia delle sentenze scritte delle giurisdizioni nazionali competenti a pronunciarsi sull’applicazione dell’articolo 81 [CE] o dell’articolo 82 [CE]. La copia è trasmessa senza indugio dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti.
3. Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono, agendo d’ufficio, presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni nazionali dei rispettivi Stati membri in merito a questioni relative all’applicazione dell’articolo 81 [CE] o dell’articolo 82 [CE]. Previa autorizzazione della giurisdizione competente, esse possono inoltre presentare osservazioni orali alle giurisdizioni nazionali dei rispettivi Stati membri. Qualora sia necessario ai fini dell’applicazione uniforme [“application cohérente” nella versione francese del regolamento; N.d.T.] dell’articolo 81 [CE] o dell’articolo 82 [CE], la Commissione, agendo d’ufficio, può presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni degli Stati membri. Previa autorizzazione della giurisdizione competente, essa può inoltre presentare osservazioni orali.
Esclusivamente ai fini della preparazione delle rispettive osservazioni, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e la Commissione possono chiedere alla competente giurisdizione dello Stato membro di trasmettere o di garantire che vengano loro trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso trattato.
(…)».
4. Il ventunesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003 così recita:
«L’applicazione coerente delle regole di concorrenza richiede inoltre l’istituzione di meccanismi di cooperazione fra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri. Ciò vale per tutte le giurisdizioni degli Stati membri che applicano gli articoli 81 [CE] e 82 [CE], a prescindere dal fatto che applichino tali regole in controversie tra privati o agendo in quanto autorità pubbliche di esecuzione o in quanto giurisdizioni di ricorso. In particolare, le giurisdizioni nazionali dovrebbero potersi rivolgere alla Commissione per ottenere informazioni o pareri in merito all’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza. Occorrerebbe inoltre che la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri potessero formulare osservazioni per iscritto o oralmente dinanzi alle giurisdizioni chiamate ad applicare l’articolo 81 [CE] o l’articolo 82 [CE]. Tali osservazioni dovrebbero essere formulate nel quadro delle regole e prassi procedurali nazionali, comprese quelle intese a tutelare i diritti delle parti. A tal fine sarebbe opportuno assicurare che la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possano disporre di informazioni sufficienti riguardo ai procedimenti dinanzi alle giurisdizioni nazionali».
B – La normativa nazionale
5. L’art. 89h del Mededingingswet 22 maggio 1997 (legge dei Paesi Bassi 22 maggio 1997, recante nuove norme in materia di concorrenza), come modificato dalla legge 30 giugno 2004 (in prosieguo: il «Mededingingswet»), così dispone:
«1. Qualora non siano parti del procedimento, il Consiglio [di amministrazione dell’autorità olandese della concorrenza – Nederlandse Mededingingsautoriteit; in prosieguo: la «NMa»] o la Commissione delle Comunità europee possono, ai fini della trattazione di un ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo, presentare osservazioni scritte ai sensi dell’art. 15, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1/2003, se il Consiglio [della NMa] o la Commissione delle Comunità europee ne hanno manifestato l’intenzione. Il giudice può disporre un termine a tal fine. Previa autorizzazione del giudice, essi possono inoltre presentare osservazioni orali nel corso della trattazione orale.
2. Ove ne sia fatta richiesta ai sensi dell’art. 15, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, il giudice trasmette al Consiglio [della NMa] ed alla Commissione delle Comunità europee tutti i documenti previsti da questa disposizione. Entro un termine fissato dal giudice, le parti possono esprimere il loro punto di vista in merito ai documenti da trasmettere.
3. Le parti possono replicare alle osservazioni del Consiglio [della NMa] o della Commissione delle Comunità europee entro un termine stabilito dal giudice, il quale può autorizzare le parti a replicare alle loro rispettive osservazioni».
6. Nella relazione di accompagnamento alla legge 30 giugno 2004, che modifica la Mededingingswet, si precisa che le osservazioni scritte o orali presentate dalla Commissione hanno il valore di pareri e sono dirette a favorire l’applicazione cohérente delle norme sulla concorrenza. La Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza sono tenute a tal fine al rispetto delle norme procedurali olandesi. Infatti, nella procedura tra due parti, il giudice resta passivo. Inoltre, il giudice non è vincolato dal parere della Commissione. L’indipendenza del giudice non è quindi messa in discussione. La Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza devono rispettare i diritti delle parti e garantire che informazioni aziendali confidenziali restino tali. Infine, conformemente all’art. 15, n. 1, del regolamento n. 1/2003, il giudice nazionale ha il diritto di chiedere alla Commissione di trasmettergli informazioni o pareri.
7. L’art. 3.14 del Wet Inkomstenbelasting 2001 (legge sull’imposta sul reddito del 2001) prevede quanto segue:
«1. Nel calcolare gli utili non si possono dedurre le spese e i costi legati ai seguenti fattori:
(…)
c) le ammende inflitte da un giudice olandese e le somme versate allo Stato al fine di evitare un procedimento giudiziario nei Paesi Bassi o per soddisfare una condizione legata ad una decisione di remissione della pena, nonché le ammende inflitte da un’istituzione dell’Unione Europea e le ammende e maggiorazioni imposti in applicazione della legge generale sulle imposte statali (Algemene wet inzake rijksbelastingen), della legge doganale (Douanewet), della legge di coordinamento della sicurezza sociale (Coördinatiewet Sociale Verzekering), della legge sulla disciplina amministrativa delle violazioni al codice della strada (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) e della legge sulla concorrenza (Mededingingswet); (…)».
III – Fatti e questione pregiudiziale
8. Con decisione 27 novembre 2002, la Commissione ha dichiarato che il BPB plc, la Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, la Société Lafarge SA e la Gyproc Benelux NV avevano violato l’art. 81, n. 1, CE, prendendo parte, tra il 1992 e il 1998, ad una serie di accordi e di pratiche concordate nel settore del cartongesso (3). Con questa stessa decisione, la Commissione ha anche inflitto un’ammenda a ciascuna di tali società. Tali ammende sono state pagate in via provvisoria o il loro pagamento è stato garantito tramite cauzione bancaria.
9. Le ammende inflitte dalla Commissione sono state confermate dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee con sentenze 8 luglio 2008 (4).
10. Prima della pronuncia delle sentenze del Tribunale che confermavano l’importo di tali ammende, una delle quattro società in precedenza citate, denominata dal giudice del rinvio società X KG, ha parzialmente trasferito l’ammenda a carico di una delle sue società affiliate con sede nei Paesi Bassi, la società X BV (in prosieguo: la «società X»).
11. In data 13 marzo 2004, l’amministrazione tributaria olandese ha inviato alla società X un avviso di liquidazione dell’imposta sul reddito d’impresa per il periodo fiscale 2002. Con lettera dell’8 aprile 2004, questa stessa società ha proposto un reclamo avverso tale cartella esattoriale presso l’ispettore delle imposte (Inspecteur van de Belastingdienst/P/kantoor P), respinto con decisione 11 marzo 2005.
12. In data 19 aprile 2005, la società X ha adito l’Arrondissementsrechtbank Haarlem (Tribunale di Haarlem), competente in materia tributaria. Le parti in causa hanno dibattuto in merito alla questione se l’ammenda inflitta dalla Commissione e trasferita a carico della società X costituisca un’ammenda ai sensi dell’art. 3.14, n. 1, lett. c), della legge sull’imposta sul reddito del 2001, il quale vieta la deduzione di ammende inflitte dalle istituzioni comunitarie ai fini della determinazione degli utili di un’impresa.
13. Con sentenza 22 maggio 2006, l’Arrondissementsrechtbank Haarlem ha ammesso la parziale deducibilità dell’ammenda nella misura in cui questa aveva il fine di privare il contravventore dei vantaggi procurati dall’infrazione.
14. L’amministrazione tributaria olandese ha impugnato tale sentenza dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam con ricorso del 30 giugno 2006.
15. Avvertita tramite la stampa e tramite la NMa della sentenza dell’Arrondissementsrechtbank Haarlem e del procedimento in corso, la Commissione ha informato, con lettera del 15 marzo 2007, il Gerechtshof te Amsterdam della sua intenzione d’intervenire in qualità di amicus curiae, ai sensi dell’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1/2003. La Commissione ha, quindi, richiesto la fissazione di un termine a tal fine e la trasmissione dei documenti necessari alla comprensione della controversia.
16. Nel corso dell’udienza che si è tenuta in data 22 agosto 2007 dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam, le parti della controversia principale nonché la Commissione sono state invitate ad esprimersi in merito alla questione se l’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1/2003 autorizzasse quest’ultima a presentare, agendo d’ufficio, osservazioni scritte nel corso del procedimento a quo.
17. Ritenendo che esistessero ragionevoli dubbi in merito all’interpretazione dell’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1/2003, il Gerechtshof te Amsterdam ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la Commissione, in forza dell’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1/2003, abbia la facoltà di presentare di propria iniziativa osservazioni scritte in un procedimento vertente sulla deducibilità dagli utili (imponibili) realizzati dall’interessata per il 2002 di un’ammenda inflitta dalla Commissione alla X KG per violazione del diritto comunitario in materia di concorrenza e che è stata (parzialmente) trasferita a carico dell’interessata».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
18. Conformemente all’art. 23 dello Statuto della Corte, hanno depositato osservazioni scritte la società X, il governo olandese, nonché la Commissione. Costoro, nonché il governo italiano, sono inoltre stati sentiti all’udienza tenutasi in data 18 dicembre 2008.
V – Analisi
19. Ai sensi dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003, la Commissione, agendo d’ufficio, può presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri «[q]ualora sia necessario ai fini dell’applicazione uniforme [application cohérente] dell’articolo 81 [CE] o dell’articolo 82 [CE]».
20. L’interpretazione dell’espressione citata contrappone le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte.
21. In sostanza, secondo la società X ed il governo olandese, l’espressione di cui all’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 sarebbe da interpretare restrittivamente e avrebbe il fine di garantire un’interpretazione coerente [qui, e nel prosieguo, si rispetta il termine del testo originale «cohérente» N.d.T.] degli artt. 81 CE e 82 CE nonché di aiutare i giudici nazionali ad applicare tali disposizioni. L’intervento della Commissione in qualità di amicus curiae sarebbe pertanto limitata allo stretto ambito dell’applicazione da parte dei giudici nazionali degli artt. 81 CE e 82 CE. Tale approccio sarebbe conforme al tenore letterale, allo scopo ed alla genesi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2003, nonché ai testi interpretativi del detto regolamento, quale la comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») (5). Peraltro, ad avviso del governo olandese, la Commissione non può avvalersi della procedura prevista all’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1/2003 per uno scopo che vada oltre quello di assicurare l’applicazione effettiva degli artt. 81 CE e 82 CE. Infine, tale governo afferma che la coerente applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE non può essere pregiudicata in un caso in cui il giudice nazionale non è chiamato ad interpretare o ad applicare l’uno o l’altro di questi articoli. Pertanto, quanto precede escluderebbe che la Commissione possa depositare osservazioni sulla base dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 in una controversia di diritto tributario nazionale, come quella pendente dinanzi al giudice del rinvio.
22. A sua volta la Commissione, sostenuta essenzialmente dal governo italiano, ritiene che sia necessario interpretare estensivamente il campo di applicazione dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 e, in particolare, l’espressione «applicazione uniforme [application cohérente] dell’articolo 81 [CE] o dell’articolo 82 [CE]», la quale limita la presentazione da parte sua di osservazioni scritte ad un giudice nazionale. Secondo la Commissione, non sarebbe corretto ritenere che la presentazione di osservazioni scritte ai sensi dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 sia subordinata all’ulteriore condizione che il procedimento nazionale verta sull’applicazione dell’art. 81 CE o dell’art. 82 CE. Al contrario, sarebbe sufficiente che la controversia possa compromettere l’applicazione coerente delle norme comunitarie sulla concorrenza. Inoltre, il ventunesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003 e la comunicazione sulla cooperazione sarebbero semplicemente orientative e non potrebbero limitare un’interpretazione estensiva dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del detto regolamento. Alla luce di tali considerazioni e poiché essa disporrebbe di un rilevante margine di discrezionalità al fine di esaminare se una causa necessiti del deposito di osservazioni scritte dinanzi ad un giudice nazionale, la Commissione sottolinea di avere il diritto, e di vantare un legittimo interesse, a presentare siffatte osservazioni nel quadro della controversia tributaria oggetto della causa principale. Infatti, dato che le ammende sanzionano comportamenti anticoncorrenziali, sarebbero legate all’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, come indicherebbe l’art. 83, n. 2, lett. a), CE. Orbene, la possibilità di dedurre a fini fiscali, anche se solo in parte, ammende inflitte da una decisione della Commissione rischierebbe di limitarne considerevolmente l’effetto dissuasivo e comprometterebbe gli obiettivi del Trattato CE, in particolare l’applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza. Infine, la Commissione fa osservare, da una parte, che il giudice nazionale non è vincolato alle osservazioni scritte da essa presentate e, dall’altra, che essa non acquista, ai sensi dell’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1/2003, lo status di interveniente nella controversia principale.
23. Per riassumere più concretamente la problematica sollevata nel presente rinvio pregiudiziale, si è portati ad interrogarsi sulla seguente questione: se il campo di applicazione della condizione prevista all’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 si estenda ad una situazione nella quale, presentando osservazioni scritte ad un giudice nazionale di secondo grado, la Commissione desideri assicurare l’applicazione coerente degli effetti di una propria decisione relativa all’attuazione dell’art. 81 CE, applicazione coerente che il detto giudice potrebbe pregiudicare, secondo la Commissione, qualora esso confermasse l’interpretazione e la soluzione accolte dal giudice di primo grado.
24. Preliminarmente, va messo in rilievo che la Commissione ha ammesso dinanzi alla Corte che la situazione in questione nella presente causa rientra nella categoria dei «casi atipici», nei quali essa può essere indotta a fare uso delle competenze procedurali che le conferisce l’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003. È, infatti, pacifico che i «casi tipici» considerati da tale disposizione sono quelli in cui il giudice nazionale è chiamato ad applicare gli artt. 81 CE e/o 82 CE ad una data situazione e/o ne fa un’applicazione concreta.
25. Ciò premesso, non si può condividere l’interpretazione restrittiva dell’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1/2003, difesa dalla società X e dal governo olandese.
26. Innanzitutto, si deve respingere la loro affermazione secondo la quale la Commissione sarebbe legittimata ad avviare il procedimento previsto all’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 unicamente nei casi in cui l’interpretazione coerente degli artt. 81 CE o 82 CE rischi di essere compromessa da una decisione di un giudice di uno Stato membro. Infatti, è sufficiente osservare che il tenore letterale di tale disposizione fa riferimento all’«application cohérente» dei detti articoli e non esclusivamente alla loro interpretazione.
27. Non è poi neanche convincente la tesi avanzata dal governo olandese secondo la quale la Commissione non può invocare il diritto a presentare osservazioni scritte ai sensi dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 in una controversia concernente l’applicazione del diritto nazionale, dato che questa non rischia in alcun modo di pregiudicare l’applicazione coerente degli artt. 81 CE o 82 CE, ma, al massimo, l’applicazione effettiva di questi ultimi.
28. Infatti, dato che la nozione di coerenza è di per se polisemantica, l’espressione di cui all’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 può senz’altro riferirsi alle situazioni nelle quali un giudice nazionale può recare pregiudizio sia alla coerenza interna degli artt. 81 CE o 82 CE ovvero, in sostanza, all’applicazione coerente delle condizioni previste da tali disposizioni, sia alla loro coerenza esterna, ovvero al fatto che tali disposizioni mantengano una posizione logica ed intelligibile nel più generale contesto del sistema delle norme comunitarie sulla concorrenza o del Trattato (6).
29. Orbene, se si ritiene che l’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 faccia riferimento alla nozione di coerenza in quest’ultimo senso, non è escluso, come esaminerò nell’esposizione che segue, che un giudice nazionale investito di una controversia di diritto nazionale possa comunque pregiudicare anche la coerente applicazione degli artt. 81 CE o 82 CE.
30. A tale riguardo, a mio parere, è già agevole constatare che una sentenza nazionale, che accordi la possibilità di dedurre fiscalmente, in tutto o in parte, un’ammenda inflitta da una decisione della Commissione che dà attuazione all’art. 81 CE, possa essere atta a pregiudicare l’applicazione coerente di una siffatta decisione negli Stati membri dove le imprese interessate sono stabilite.
31. Certo, in un caso di questo tipo, si potrebbe quindi obiettare che la presentazione di osservazioni scritte da parte della Commissione ai sensi dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 riguardi un caso in cui si tratti piuttosto di garantire l’applicazione uniforme di una decisione volta a dare attuazione all’art. 81 CE, che non l’applicazione coerente di quest’ultima disposizione.
32. Ritengo, tuttavia, che si peccherebbe di eccessivo formalismo a voler trarre dalla seconda interpretazione dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003, menzionata al precedente paragrafo 28, direttamente le conseguenze che si sono indicate.
33. Innanzitutto, sebbene il concetto di coerenza sia differente da quello di uniformità, in quanto il primo può conoscere delle gradazioni che il secondo, in linea di principio, non può ammettere, va sottolineato che quest’ultimo concetto viene utilizzato anche in talune versioni linguistiche del regolamento n. 1/2003 in luogo di quello di «coerenza» o dell’espressione «applicazione cohérente» utilizzati nelle altre versioni linguistiche di tale atto. Così l’espressione «applicazione uniforme» viene utilizzata nelle versioni danese («ensartede anvendelse»), italiana e svedese («enhetliga tillämpningen») dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003, mentre il termine uniforme è anche utilizzato nella versione tedesca («einheitliche»), danese e svedese dei pertinenti ‘considerando’ del detto regolamento.
34. Inoltre, il concetto di coerenza o, più precisamente, l’espressione «application cohérente» sembra abbastanza flessibile perché si possano includere nel campo di applicazione della procedura prevista dall’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 situazioni in cui un giudice nazionale comprometterebbe o potrebbe compromettere l’applicazione uniforme, addirittura effettiva, degli artt. 81 CE o 82 CE (7). Un siffatto approccio sembra a maggior ragione appropriato in quanto gli obiettivi del regolamento n. 1/2003 sono quelli di provvedere all’applicazione uniforme ed efficace degli artt. 81 CE e 82 CE (8), nel contesto dei quali la Commissione, tenuto conto dei compiti di sorveglianza ad essa affidati dal diritto comunitario (9), svolge una funzione predominante.
35. Infine, dato che l’interpretazione dell’art. 81 CE forma un tutt’uno con la disposizione stessa, trovo difficile immaginare che la Commissione non possa avvalersi della procedura prevista dall’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003, in quanto tale istituzione potrebbe eventualmente mirare solo a salvaguardare l’applicazione coerente di una decisione che, di per sé, applica ed interpreta l’art. 81 CE. A tale proposito, mi sembra impossibile escludere dalla portata del rinvio fatto agli artt. 81 CE e 82 CE, che figura all’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1/2003, non solamente l’interpretazione che la Corte dà di tali disposizioni, ma anche la prassi decisionale della Commissione fondata sulle stesse disposizioni, salvo, naturalmente, che tale prassi venga giudicata illegale dal giudice comunitario.
36. Certo, si potrebbe ulteriormente replicare che l’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 mira unicamente a preservare l’applicazione coerente degli artt. 81 CE o 82 CE, e non quella di altre disposizioni del diritto comunitario, come l’art. 83 CE sulla base del quale alla Commissione è stata, in particolare, attribuita la competenza di infliggere ammende alle imprese che hanno violato il divieto previsto all’art. 81, n. 1, CE.
37. Tuttavia, una siffatta obiezione tenderebbe ad ignorare il carattere «finalistico» delle ammende, messo in evidenza dall’art. 83, n. 2, lett. a), CE, le quali hanno il fine di «garantire il rispetto dei divieti di cui all’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e all’articolo 82 [CE]» e che costituiscono, pertanto, uno dei mezzi attribuiti alla Commissione al fine di consentirle di svolgere il compito di sorveglianza assegnatole dal diritto comunitario (10).
38. Orbene, alla luce di ciò, sarebbe quanto meno artificioso ritenere, a dispetto dell’intrinseco legame che le ammende intrattengono con l’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, che una controversia di diritto nazionale che sollevi una questione in ordine alla natura delle ammende inflitte da una decisione della Commissione, adottata per garantire il rispetto del divieto dell’art. 81, n. 1, CE, non possa a priori essere idonea a influenzare l’applicazione coerente dell’art. 81 CE.
39. Questo mi conduce all’obiezione principale sollevata dal governo olandese e dalla società X, secondo la quale la procedura prevista all’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 sarebbe stata concepita per essere attivata solo qualora un giudice nazionale sia chiamato ad applicare gli artt. 81 CE o 82 CE.
40. Ammetto che tale argomentazione non è del tutto priva di fondamento, dato che, di fatto, la procedura introdotta dall’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003, senz’altro, è prevista essenzialmente per essere attivata qualora i giudici nazionali siano chiamati a decidere in merito all’applicazione degli artt. 81 CE e/o 82 CE.
41. Così, sembra evidente che il passaggio da un’applicazione particolarmente centralizzata degli artt. 81 CE e 82 CE, quale esisteva sotto l’egida del regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (11), ad un regime decentralizzato di attuazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, come quello stabilito dal regolamento n. 1/2003, richiede la costituzione di procedure capaci di garantire un’applicazione «effettiva», «efficace», «uniforme» e/o «coerente» delle disposizioni degli artt. 81 CE e 82 CE, secondo le differenti espressioni utilizzate dal regolamento n. 1/2003 (12). È anche vero che, tra le procedure, figurano quelle relative alla cooperazione tra i giudici degli Stati membri, da una parte, e la Commissione nonché le autorità nazionali garanti della concorrenza, dall’altra, previste all’art. 15 del regolamento n. 1/2003.
42. Tuttavia, ritengo che la specifica procedura di cooperazione di cui all’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 non possa essere subordinata al presupposto che la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale verta sull’applicazione degli artt. 81 CE o 82 CE, ma può senz’altro estendersi ad una situazione in cui il giudice nazionale, benché investito di una controversia di diritto nazionale, nell’ambito di detta controversia si pronunci sul significato o sulla portata di un concetto o di un’espressione di diritto comunitario, quale un’ammenda inflitta dalla Commissione, intrinsecamente collegata all’applicazione degli artt. 81 CE e/o 82 CE.
43. Invero, innanzitutto, occorre ricordare che il tenore letterale dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 menziona unicamente l’«application cohérente» degli artt. 81 CE e 82 CE. Quindi, a differenza dell’art. 15, n. 1, del detto regolamento, relativo a richieste d’informazioni e pareri formulati dai giudici nazionali presso la Commissione qualora i primi decidano «nell’ambito dei procedimenti per l’applicazione dell’articolo 81 [CE] o dell’articolo 82 [CE]», da una parte, e dell’art. 15, n. 2, dello stesso regolamento, concernente la trasmissione alla Commissione delle sentenze pronunciate dai giudici nazionali «competenti a pronunciarsi sull’applicazione dell’articolo 81 [CE] o dell’articolo 82 [CE]», dall’altra, l’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 non subordina la presentazione di osservazioni scritte da parte della Commissione all’esistenza di una controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, nella quale quest’ultimo sia chiamato a statuire in merito all’applicazione degli artt. 81 CE o 82 CE.
44. Conseguentemente, se è pur vero che il ventunesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003 afferma che «occorrerebbe (…) che la Commissione (…) [possa] formulare osservazioni per iscritto (…) dinanzi alle giurisdizioni [nazionali] chiamate ad applicare l’articolo 81 [CE] o 82 [CE]»(13), tale indicazione di per sé non limita la facoltà accordata alla Commissione di presentarne in altre circostanze, salvo il rispetto della condizione che figura nel testo stesso dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, di tale regolamento.
45. Peraltro, si noterà che il passo della frase del ventunesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003, parzialmente riprodotto al paragrafo precedente, riflette solo in modo impreciso il testo dell’art. 15, n. 3, del detto regolamento. Infatti, da una parte, si deve constatare che tale frase del detto ‘considerando’ tratta in modo identico le osservazioni scritte e le osservazioni orali presentate dalla Commissione dinanzi ai giudici nazionali, mentre l’art. 15, n. 3, primo comma, quarta frase, del regolamento n. 1/2003 subordina le seconde alla previa autorizzazione dei giudici nazionali. Dall’altra, essa colloca del pari su uno stesso piano le osservazioni presentate dalla Commissione e quelle presentate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza, mentre, come ammette anche il governo olandese, la condizione applicabile per la prima («[q]ualora sia necessario ai fini dell’applicazione uniforme [application cohérente] dell’articolo 81 [CE] o dell’articolo 82 [CE]») è, almeno stando al suo tenore letterale, differente da quella riferita alle seconde, le quali possono depositare osservazioni scritte d’ufficio ai giudici del rispettivo Stato membro «in merito a questioni relative all’applicazione dell’articolo 81 [CE] o dell’articolo 82 [CE]».
46. Non si può quindi dedurre dalla frase del ventunesimo ‘considerando’ in questione una conclusione tanto rigida in merito all’interpretazione dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 come quella proposta dal governo olandese.
47. Ugualmente, se è pur vero che esiste un collegamento tra la trasmissione alla Commissione del testo scritto ed integrale delle sentenze pronunciate dai giudici nazionali «competenti a pronunciarsi sull'applicazione dell'articolo 81 [CE] o 82 [CE]», conformemente all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 1/2003, e la facoltà attribuita a tale istituzione di presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri, ai sensi dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del detto regolamento, non si può tramutare tale collegamento in un presupposto per la presentazione di dette osservazioni.
48. Invero, se così fosse, la Commissione allora non potrebbe mai depositare osservazioni scritte dinanzi ai giudici nazionali di primo grado o nei casi in cui l’obbligo di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 1/2003 sia stato ignorato, ed essa sia però venuta a conoscenza, tramite altri mezzi, di una sentenza che a suo avviso possa compromettere l’applicazione cohérente degli artt. 81 CE o 82 CE, situazione che pertanto impone che essa presenti osservazioni scritte, ivi compreso il caso in cui i detti giudici si pronuncino in merito all’applicazione degli artt. 81 CE e/o 82 CE.
49. Ne deduco quindi che la presentazione di osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri da parte della Commissione non può essere subordinata alla condizione, supplementare o implicita, che la valutazione operata da un giudice nazionale, idonea ad influenzare l’applicazione coerente degli artt. 81 CE o 82 CE, debba essere effettuata nel contesto di una controversia nella quale tale giudice è chiamato ad applicare i detti articoli.
50. Nelle sue osservazioni, il governo olandese ha suggerito che un approccio di questo tipo potrebbe provocare un’incertezza del diritto, in quanto la possibilità per la Commissione di presentare osservazioni ai giudici nazionali, ai sensi dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003, diverrebbe illimitata.
51. Tale critica non convince. Infatti, i limiti all’utilizzo della procedura prevista dall’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 sono quelli imposti dalla condizione di cui a questo stesso numero del detto articolo. In definitiva, come ho già messo in evidenza nelle presenti conclusioni, ritengo che, a prescindere dalla natura della controversia in questione, affinché la Commissione sia in grado di attivare la procedura prevista all’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003, siano decisive le valutazioni effettuate da un giudice nazionale concernenti l’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE e suscettibili di comprometterne la coerente applicazione.
52. Di questo tipo mi sembra appunto la situazione nel caso di specie, situazione che ha indotto la Commissione a volere presentare al giudice del rinvio osservazioni scritte.
53. Infatti, risulta dagli elementi del fascicolo che per escludere l’applicazione dell’art. 3.14, n. 1, lett. c), della legge olandese relativa all’imposta sul reddito del 2001, l’Arrondissementsrechtbank Haarlem, investito in primo grado della controversia tributaria, ha dichiarato che le ammende inflitte da una decisione della Commissione in esecuzione dell’art. 81 CE possedevano essenzialmente il carattere di «revoca di un vantaggio», ciò che ha portato tale giudice a ritenere che esse fossero, almeno parzialmente, fiscalmente deducibili.
54. Orbene, una siffatta valutazione in merito alla natura delle ammende inflitte dalla Commissione si basa senza ombra di dubbio su una nozione appartenente al diritto comunitario e che intrattiene un intrinseco legame con l’applicazione degli artt. 81 CE e/o 82 CE. In altre parole, anche se la controversia pendente dinanzi all’Arrondissementsrechtbank Haarlem era di natura fiscale, le valutazioni effettuate da tale giudice vertevano chiaramente su una questione intrinsecamente collegata all’applicazione degli artt. 81 CE e/o 82 CE.
55. Come risulta dal punto 2.3 della decisione di rinvio nonché dalle osservazioni depositate dalla Commissione dinanzi alla Corte, proprio tale valutazione in ordine alla natura delle ammende inflitte da una decisione della Commissione che applica l’art. 81 CE comprometterebbe, secondo quest’ultima, l’applicazione coerente del detto articolo, tenuto conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte, secondo la quale le ammende inflitte in tale contesto hanno lo scopo di reprimere comportamenti illeciti nonché di prevenirne il ripetersi (14). Tale giurisprudenza del resto induce la Commissione ad affermare che la «revoca di un vantaggio» chiaramente non è l’obiettivo primario delle ammende che essa infligge alle imprese che hanno violato le norme comunitarie sulla concorrenza (15).
56. Quindi, in seguito alla valutazione dell’Arrondissementsrechtbank Haarlem in ordine alla natura delle ammende inflitte dalla Commissione, questa, avvertita tramite stampa e dalla NMa del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, ha considerato che l’applicazione coerente dell’art. 81 CE rendesse necessaria la presentazione a tale giudice di osservazioni scritte in merito alla valutazione esposta dalla sentenza dell’Arrondissementsrechtbank Haarlem, appena ricordata.
57. Alla luce di ciò, mi sembra che la Commissione non trasgredisca la condizione prevista all’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003, nel ritenere, nella presente causa, che le spetti il diritto di presentare osservazioni scritte in applicazione del detto articolo.
58. Contrariamente a quanto sostengono la società X e il governo olandese, una siffatta soluzione non comporta, a mio avviso, né uno snaturamento della procedura prevista all’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003, né uno sconfinamento a discapito dell’autonomia procedurale degli Stati membri.
59. Quanto al primo punto, ricordo che la società X sostiene che la Commissione, pur non possedendo lo status di parte della controversia principale, avrebbe un proprio interesse a che la controversia venga risolta nel senso che si escluda la deducibilità fiscale delle ammende che tale istituzione infligge per violazione del diritto comunitario sulla concorrenza, ciò che esorbiterebbe dalle competenze che sono devolute a tale istituzione nel quadro del suo ruolo di «amicus curiae», previsto dall’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1/2003.
60. A prescindere dalla circostanza che il regolamento n. 1/2003 non usa l’espressione «amicus curiae» e che, a fortiori, non ne definisce la funzione (16), due motivi principali mi portano a respingere tale argomentazione.
61. In primo luogo, come già fatto notare a più riprese nelle presenti conclusioni, l’unica condizione posta dall’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 all’uso da parte della Commissione del suo diritto a presentare osservazioni scritte dinanzi ai giudici degli Stati membri è che l’applicazione coerente degli artt. 81 CE o 82 CE possa essere compromessa. A parte il rispetto di tale condizione imperativa, tale disposizione non osta quindi alla circostanza che, la Commissione eventualmente possieda un interesse, più o meno immediato e/o più o meno chiaramente espresso, a che la controversia nella quale essa conta di presentare osservazioni scritte sia risolta in un certo senso. Del resto, a motivo del particolare compito di sorveglianza del diritto comunitario, segnatamente, delle norme comunitarie sulla concorrenza, che incombe alla Commissione, sarebbe estremamente difficile, se non impossibile, fare nella prassi una distinzione tra quanto rientra nell’interesse pubblico comunitario e quanto rientra in un interesse più individuale della Commissione, supponendo che un tale interesse esista. Nel caso di specie ritengo ad esempio senz’altro che sussista un interesse generale a che una decisione adottata dalla Commissione, che infligge ammende a imprese che hanno violato il divieto previsto dall’art. 81, n. 1, CE, possa produrre effetti coerenti, uniformi e utili in tutta la Comunità.
62. In realtà, a mio avviso, sarebbe vano provare a limitare la portata della procedura prevista all’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 col metro degli interessi più o meno immediati e confessi presuntivamente perseguiti dalla Commissione, perfino quando l’unica condizione prevista da tale testo sia, per di più, soddisfatta.
63. In secondo luogo, è opportuno non perdere di vista il fatto che le osservazioni scritte presentate dalla Commissione in applicazione dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 non vincolano il giudice nazionale al quale tali osservazioni sono presentate, come, peraltro, esplicitamente ricordato nella relazione di accompagnamento alla legge 30 giugno 2004, di modifica della Mededingingswet, applicabile nella presente causa; che la Commissione non acquisisce lo status di parte della controversia principale né vi è assimilata, come pure ha ammesso la stessa società X in udienza (17); e che la presentazione di tali osservazioni in particolare non pregiudica i diritti procedurali riconosciuti alle parti della controversia principale (18).
64. Conseguentemente, non risulta in alcun modo che, presentando osservazioni scritte al giudice del rinvio, la Commissione abbia oltrepassato i limiti segnati al suo diritto di presentare siffatte osservazioni, quali previsti dall’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1/2003, o che essa non rispetti le modalità procedurali previste da tale disposizione nonché dalle norme procedurali nazionali.
65. Questa osservazione di carattere procedurale mi porta ad affrontare nonché a respingere la seconda critica, esposta al paragrafo 58 delle presenti conclusioni e formulata dal governo olandese, relativa allo sconfinamento a discapito dell’autonomia procedurale degli Stati membri. Infatti, oltre a quanto detto al precedente paragrafo, è sufficiente aggiungere che un siffatto sconfinamento non può sussistere quando, come nella presente causa, l’azione della Commissione rientra nella sfera di applicazione dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003.
66. Infine, e ad ogni buon conto, l’approccio suggerito nelle presenti conclusioni riguarda unicamente la facoltà attribuita alla Commissione di presentare osservazioni scritte dinanzi al giudice del rinvio. Questa impostazione, ovviamente, non pregiudica la sua libertà di chiedere, ai sensi dell’art. 234 CE, alla Corte di pronunciarsi nel merito della questione, se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro, ivi inclusi i suoi giudici nazionali, accordi ad un contribuente la possibilità di dedurre dal suo reddito imponibile un’ammenda inflitta da una decisione della Commissione, adottata in applicazione dell’art. 81 CE (19).
67. In conseguenza delle considerazioni svolte, ritengo che rientri nella sfera dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 una situazione, come quella oggetto della causa principale, in cui la Commissione intende presentare osservazioni scritte ad un giudice nazionale investito di una controversia relativa alla possibilità di dedurre fiscalmente un’ammenda, inflitta da una decisione della Commissione adottata in applicazione dell’art. 81 CE.
VI – Conclusione
68. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla questione posta dal Gerechtshof te Amsterdam come segue:
«Rientra nella sfera dell’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, una situazione come quella della causa principale, in cui la Commissione delle Comunità europee intende presentare osservazioni scritte ad un giudice nazionale investito di una controversia relativa alla possibilità di dedurre fiscalmente un’ammenda, inflitta da una decisione della Commissione adottata in applicazione dell’art. 81 CE».