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Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi) – X BV / Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-288/18) 1

(Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8528 51 00 e 8528 59 40 – Monitor con schermo piatto a cristalli liquidi che possono visualizzare segnali provenienti da sistemi automatici per l’elaborazione dell’informazione – Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti del procedimento principale

Ricorrente: X BV

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che, per stabilire se schermi piatti a cristalli liquidi (LCD), progettati e fabbricati per visualizzare tanto i dati provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione quanto i segnali video compositi provenienti da altre fonti, debbano essere classificati nella sottovoce 8528 51 00 della nomenclatura combinata o nella sottovoce 8528 59 40 di tale nomenclatura, occorre valutare, esaminando l’insieme delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, tanto il grado in cui essi possono esercitare molteplici funzioni quanto il livello di prestazioni che essi raggiungono nell’esercizio di tali funzioni, al fine di determinare se la loro funzione principale consista nell’essere utilizzati in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione. In tale contesto, si deve attribuire particolare importanza al fatto che essi siano o meno progettati per il lavoro a distanza ravvicinata. L’identità tra l’utente dello schermo e la persona che elabora e/o inserisce l’informazione nella macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione non è un criterio rilevante ai fini di tale determinazione.

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1 GU C 276 del 6.8.2018.