Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso dell'Industrias Químicas del Vallés SA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 maggio 2003

(Causa T-158/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 9 maggio 2003, la Industrias Químicas del Vallés SA con sede a Mollet del Vallés (Barcellona, Spagna), con gli avv. Dña. Cani Fernández Vicién, Dña. Paloma González-Espejo e D. Julio Sabater Marotias, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale di primo grado voglia:

(annullare la decisione della Commissione 2 maggio 2003, 2003/308/CE, e

(condannare la Commissione europea a pagare tutte le spese che derivano dal presente procedimento, comprese quelle che derivano dal procedimento sommario.

Motivi e principali argomenti:

Il presente ricorso è rivolto contro la decisione della Commissione, 2 maggio 2003, 2003/308/CE concernente la non-iscrizione del Metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva 1.

A sostegno delle sue richieste, la società ricorrente deduce i seguenti motivi e principali argomenti:

(violazione della direttiva 91/414 2 e del regolamento 3600/92 3, relativamente al requisito della Commissione di un fascicolo completo per tutti e ciascuno dei notificanti nei casi di notificazioni collettive di sostanze attive, e della consegna di questo fascicolo completo alla convenuta entro il termine stabilito dall'art. 6, n. 1, del regolamento 3600/92. Sarebbe anche incompatibile con questa normativa l'affermazione da parte dell'istituzione convenuta secondo cui la ricorrente non è in grado di trasmettere informazioni circa questioni connesse alla valutazione del Metalaxil. La società ricorrente ritiene, poi, che la decisione impugnata sia in contraddizione con l'interpretazione data dalla stessa Commissione alla questione dell'uso degli studi forniti dal Syngenta per l'elaborazione della relazione dello Stato membro relatore.

(violazione del principio di proporzionalità. A tal riguardo si insiste in particolare sul fatto che l'effetto della decisione impugnata consiste nell'espulsione dal mercato europeo quando non si è pervenuti neanche a completare la propria analisi scientifica.

(sviamento di potere, in quanto, secondo la ricorrente, l'obiettivo della Commissione sarebbe unicamente quello di favorire un'impresa sua diretta concorrente.

____________

1 - GU L 113 del 7 maggio 2003, pag. 8.

2 - Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 10 agosto 1991, pag. 1).

3 - Regolamento della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600, recante disposizione di attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15 dicembre 1992, pag. 10).