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Comunicazione sulla GU

 

0Ricorso della Scania AB contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 maggio 2003

(Causa T-163/03)

Lingua processuale: l'inglese

Il 4 maggio 2003 la Scania AB, con sede in Södertälje, Svezia, rappresentata dall'avv. S. Pappas, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione della Task Force Concentrazioni della Commissione europea 4 marzo 2003;

-annullare la decisione della Task Force Concentrazioni della Commissione europea 16 aprile 2003;

-annullare la decisione della Task Force Concentrazioni della Commissione europea 24 aprile 2003;

-annullare il rifiuto della Commissione di riconsiderare la decisione di dismissione delle azioni detenute dalla Volvo nella Scania e attuare la dismissione immediata, come richiesto nell'incontro del 20 febbraio 2003 e riportato nella lettera 21 febbraio 2003.

-ordinare alla convenuta il pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente è un'impresa costruttrice di camion e autobus. Con la decisione impugnata la Commissione ha rifiutato di attuare la dismissione immediata delle azioni detenute dalla AB Volvo nella Scania AB e di rendere note alla ricorrente le condizioni riservate relative alla dismissione delle partecipazioni azionarie della AB Volvo nella Scania AB, come stabilito nella decisione AB Volvo/Renault Véhicule Industriel (VI). Sulla base di tali decisioni della Commissione la AB Volvo ha potuto mantenere una posizione dominante nei confronti della Scania per quasi quattro anni.

Ά sostegno della sua domanda la ricorrente invoca gli artt. 8, n. 4, 6 e 18, n. 3, del regolamento n. 4064/891.

Secondo la ricorrente la Commissione ha violato l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89 in quanto ha rifiutato di fare applicare la dismissione immediata su domanda della ricorrente. Quest'ultima afferma che la detenzione minoritaria di azioni da parte della AB Volvo costituisce di fatto e di diritto un controllo, esclusivo o in comune con l'investitore AB, sulla Scania al quale la Commissione avrebbe dovuto porre fine.

Inoltre, la ricorrente invoca l'art. 6 del regolamento n. 4064/89. Essa fa valere che la Commissione avrebbe dovuto revocare la decisione Volvo/Renault e riesaminare le condizioni della dismissione. La ricorrente afferma che la Volvo ha violato il suo impegno relativo alla dismissione in quanto ha partecipato al procedimento decisionale della Scania.

La ricorrente rileva parimenti che la Commissione avrebbe dovuto fornire alla Scania le informazioni relative alle pattuite condizioni, riservate, della dismissione, come stabilito nella decisione Volvo/Renault (VI). La ricorrente sostiene di essere una parte interessata direttamente e che la Commissione avrebbe dovuto consentirle l'accesso alle informazioni contenute nella decisione Volvo/Renault(VI).

Infine, essa fa valere che ogni dilazione del termine per la realizzazione della dismissione dal 2003 al 2004 non è automatica, ma deve essere esaminata e giustificata dalla Commissione.

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1 - (Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 257, pag. 13).