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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Ampafrance SA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto l'8 maggio 2003

    (Causa T-164/03)

    Lingua processuale: il francese

    

L'8 maggio 2003, la Ampafrance SA, con sede in Cholet (Francia), rappresentata dall'avv. Cristina Bercial Arias, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Altra parte nel procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era anche la Johnson & Johnson GmbH.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare o rivedere in parte la decisione della prima commissione di ricorso 4 marzo 2003, nel procedimento R 220/2002-1, per le parti che non hanno accolto le sue richieste, e di conseguenza affermare che "pannolini di cotone idrofilo" non sono simili ai prodotti del marchio tedesco "bebe" n. 1 168 346, che non esistono somiglianze che possono comportare un rischio di confusione fra i marchi "bebe" e "momBeBé" (logo) e che la domanda di deposito comunitario n. 297 309 deve essere interamente registrata;

(condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:Ampafrance SA

Marchio comunitario di cui

si richiede la registrazione:Marchio misto denominativo e figurativo, "mombebé" ( domanda n. 297 309 depositata per taluni prodotti delle classi 3, 5, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 28.

Titolare del diritto di marchio

o del segno rivendicato in sede

di opposizione:                Johnson & Johnson GmbH

Marchio o segno rivendicato

in sede di opposizione: Marchio nazionale "bebe" registrato per prodotti delle classi 3, 16, 24

Decisione della divisione d'opposizione:     Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:annullamento parziale della decisione della divisione d'opposizione e rigetto parziale della domanda di registrazione riguardo taluni prodotti come saponi ecc.; per il resto, rigetto dell'impugnazione

Motivi di ricorso:Errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione)

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