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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della AFCon Management Consultants, Patrick Mc Mullin and Seamus O'Grady contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 12 maggio 2003

(Causa T-160/03)

Lingua processuale: l'inglese

Il 12 maggio 2003, la AFCon Management Consultants, Patrick Mc Mullin e Seamus O'Grady, tutti con sede in Bray, Irlanda, e rappresentati dal sig. B. O'Conner, Solicitor, e dall'avv. I. Carreño, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

(ordinare alla Commissione di riconoscere ai ricorrenti il risarcimento del danno subito per effetto della non corretta gestione, da parte della Commissione, della procedura di appalto relativamente al progetto TACIS, FDRUS, 9902, oltre ad interessi compensativi su tutte le somme, da calcolarsi quale parte del danno, a decorrere dal giorno il cui il danno è effettivamente sorto.

(condannare la convenuta al pagamento degli interessi legali al tasso vigente sulla somma del risarcimento richiesta dai ricorrenti.

(condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti appartengono alle dieci società invitate, nell'ambito di una licitazione privata, a sottoporre offerte relativamente al progetto TACIS, FDRUS 9902. A seguito di un conflitto di interessi tra un altro concorrente ed un membro della commissione aggiudicatrice, una prima aggiudicazione a favore di tale concorrente veniva annullata. Aveva quindi luogo una seconda aggiudicazione, con cui il contratto diretto a dare attuazione al progetto TACIS veniva assegnato all'impresa medesima.

Secondo i ricorrenti, la Commissione avrebbe agito illegittimamente nella procedura di offerte FDRUS 9902. A loro parere, la loro offerta sarebbe stata illegittimamente respinta con conseguente rilevante danno economico, ivi comprese le spese sostenute nel corso della procedura di sottoposizione delle offerte, il lucro cessante, nonché danno alla loro immagine professionale ed alla loro reputazione.

Secondo i ricorrenti, la Commissione, a seguito dell'annullamento della prima aggiudicazione, avrebbe dovuto escludere tale consorzio di imprese dalla partecipazione alla procedura della seconda giudicazione, ovvero avrebbe dovuto applicare una sanzione.

Atteso che il detto consorzio non avrebbe rispettato la normativa della Commissione in materia di offerte relative all'assistenza tecnica, i ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe illegittimamente assegnato il contratto, in esito alla seconda aggiudicazione, al consorzio medesimo.

I ricorrenti sostengono anche che la Commissione avrebbe consentito alla seconda Commissione aggiudicatrice di tener conto delle precedenti esperienze nell'ambito dei progetti TACIS, in violazione del n. 3 dell'allegato III del regolamento n. 1279/1996, non tenendo conto dei precedenti lavori svolti con successo dai ricorrenti.

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