Causa T‑164/03
Ampafrance SA
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di registrazione di marchio comunitario figurativo contente l’elemento verbale “monBeBé” — Marchi denominativi anteriori bebe — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94»
Massime della sentenza
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo monBeBé e marchio denominativo bebe
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
Per il consumatore medio tedesco esiste un rischio di confusione tra il segno figurativo composto dall’elemento verbale «monBeBé», con un’alternanza di lettere maiuscole e minuscole, il tutto collocato in una cornice ovale nera, di cui si chiede la registrazione quale marchio comunitario per pannolini di cotone idrofilo della classe 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e i marchi denominativi bebe, registrati anteriormente in Germania con effetto, quale marchio internazionale, in particolare, in Italia, in Austria e nei paesi del Benelux per prodotti per la cura della pelle e del corpo e per prodotti cosmetici della classe 3 del detto accordo, dati la somiglianza dei prodotti di cui trattasi, la somiglianza visiva e concettuale e una certa somiglianza fonetica tra i segni in conflitto e l’elevato carattere distintivo del marchio anteriore nazionale, acquisito con l’uso.
(v. punti 69, 86)