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Ricorso proposto il 1° agosto 2008 - Elf Aquitaine / Commissione

(Causa T-299/08)

Lingua processuale:il francese

Parti

Ricorrente: Elf Aquitaine SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: avv.ti E. Morgan de Rivery, S. Thibault-Liger)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

In via principale, annullare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione delle Comunità europee 11 giugno 2008, n. C(2008) 2626 def., nella parte in cui concerne Elf Aquitaine;

in via subordinata:

annullare o ridurre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 229 CE, l'ammenda di EUR 22 700 000 inflitta congiuntamente e in solido ad Arkema France SA e ad Elf Aquitaine dall'art. 2, lett. c), della decisione della Commissione delle Comunità europee 11 giugno 2008, n. C(2008) 2626 def.;

annullare o ridurre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 229 CE, l'ammenda di EUR 15 890 000 inflitta ad Elf Aquitaine dall'art. 2, lett. e), della decisione della Commissione delle Comunità europee 11 giugno 2008, n. C(2008) 2626 def.;

in ogni caso, condannare la Commissione delle Comunità europee alla integrale rifusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 11 giugno 2008, n. C(2008) 2626 def., resa nel procedimento COMP/38.543 - Clorato di sodio, mediante la quale la Commissione ha dichiarato che talune imprese, ivi inclusa la ricorrente, essendosi ripartite alcuni volumi di vendite, avendo fissato dei prezzi, essendosi scambiate informazioni commercialmente sensibili relative ai prezzi e ai volumi di vendite, nonché avendo controllato l'attuazione di tali accordi anticoncorrenziali sul mercato del clorato di sodio nello Spazio economico europeo, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente deduce undici motivi, riguardanti:

la violazione delle norme che disciplinano l'imputabilità delle infrazioni in seno ai gruppi societari, posto che i) la Commissione avrebbe erroneamente affermato di non essere tenuta ad allegare elementi comprovanti la presunzione secondo cui una società madre che detiene una controllata al 100 % esercita un'influenza determinante su quest'ultima, ii) gli argomenti effettivamente invocati dalla Commissione non sarebbero di natura tale da avvalorare una siffatta presunzione e iii) la Commissione avrebbe rigettato il complesso di indizi invocati dalla ricorrente avverso tale presunzione;

la violazione dei diritti della difesa della ricorrente e dei principi della parità delle armi, della presunzione di innocenza, della responsabilità personale e della personalità della pena, della legalità e della parità di trattamento, vigenti in materia di imputabilità;

lo snaturamento del complesso degli indizi invocati dalla ricorrente;

la contraddittorietà della motivazione in ordine alla definizione di impresa ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, all'indipendenza della filiale Arkema France rispetto alla ricorrente ed alla portata del controllo che una società madre deve esercitare sulla propria controllata affinché l'infrazione commessa da quest'ultima possa essere ascritta alla società madre;

la violazione del principio di buona amministrazione, poiché la Commissione avrebbe omesso di i) esaminare in modo accurato ed imparziale tutti gli elementi pertinenti, ii) applicare alle parti le medesime norme che applica a se stessa, iii) sospendere il procedimento avviato contro la ricorrente in attesa delle sentenze sulle cause connesse che pendono dinanzi al Tribunale di primo grado;

la violazione del principio di certezza del diritto, in quanto la Commissione si sarebbe discostata dai criteri di imputabilità alla società madre di un'infrazione commessa da una controllata che aveva già applicato in precedenti decisioni;

lo sviamento di potere, laddove le sanzioni comminate non perseguirebbero il loro scopo legittimo, cioè quello di punire un'impresa per avere commesso un'infrazione;

l'infondatezza giuridica della comminazione alla ricorrente di un'ammenda distinta, in violazione del principio dell'autonomia della persona giuridica e prendendo in considerazione due volte l'effetto dissuasivo al momento della fissazione dell'ammontare dell'ammenda;

la violazione dei principi e delle regole che disciplinano il calcolo delle ammende;

la violazione della comunicazione sulla clemenza 1, concretizzatasi nella presunzione che le prove dedotte dalla filiale Arkema France fossero insufficienti; e

il fatto che non è equo comminare la sanzione più onerosa alla ricorrente attraverso l'applicazione di due ammende distinte, quando invece la responsabilità della filiale Arkema France era risultata sensibilmente inferiore a quella di EKA e di Finnish Chemicals.

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1 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3).