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Ricorso proposto il 1° dicembre 2023 – Intel Corporation/Commissione

(Causa T-1129/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Intel Corporation, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: J. F. Bellis e B. Meyring, avvocati, e D. Beard e J. Williams, Barristers at law)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in tutto o in parte, la decisione C(2023) 5914 final della Commissione del 22 settembre 2023, caso AT.37990 - Intel (in prosieguo: la «decisione impugnata»);

di conseguenza, o in subordine, annullare o ridurre l'ammenda inflitta alla Intel nell'esercizio della competenza estesa al merito del Tribunale; e

condannare la Commissione alle spese sostenute dall’Intel nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla sproporzione e sull'illegittimità dell'importo dell'ammenda in quanto: (i) è sproporzionata alla luce delle conclusioni nella causa T-286/09 RENV, Intel/Commissione, EU:T:2022:19, della natura, dell’ambito e della portata dell'articolo 1, lettere da f) a h), della decisione C(2009) 3726 della Commissione, del 13 maggio 2009, e dell'annullamento dell'articolo 1, lettere da a) a e), della decisione C(2009) 3726 della Commissione, del 13 maggio 2009; (ii) la Commissione non ha riconosciuto il radicale cambiamento della natura di qualsiasi nuova infrazione unica e continuata costituita unicamente dalle condotte di cui all'articolo 1, lettere da f) a h), della decisione C(2009) 3726 della Commissione, del 13 maggio 2009 e il suo effetto sulla nuova imposizione e sul calcolo di qualsiasi ammenda; (iii) la Commissione non ha riconosciuto il diverso e minore impatto cumulativo delle condotte di cui all'articoli 1, lettere da f) a h), della decisione C(2009) 3726 della Commissione, del 13 maggio 2009; (iv) la Commissione non ha tenuto conto, in tutto o in misura sufficiente, delle questioni geografiche e giurisdizionali nell'imposizione e nel calcolo dell'ammenda; (v) l'approccio della Commissione al calcolo del valore rilevante delle vendite ai fini della determinazione dell'importo di base dell'ammenda non è conforme al diritto dell'Unione europea in materia di calcolo delle ammende, contribuisce al risultato manifestamente sproporzionato e compromette la corretta interpretazione e l'effetto della sentenza del Tribunale nella causa T-286/09 RENV, Intel/Commissione; (vi) la Commissione ha applicato una riduzione insignificante al fattore di gravità nel calcolo dell'ammenda; e/o (vii) la Commissione non ha preso in considerazione, del tutto o in misura sufficiente, alcuni fattori attenuanti.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione di requisiti procedurali essenziali, in quanto (a) non ha fornito alcuna motivazione nella decisione impugnata e/o in relazione al procedimento amministrativo che ha portato a tale decisione; e/o (b) non ha dato alla Intel la possibilità di esercitare correttamente i suoi diritti della difesa.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di valutare se fosse competente ad effettuare accertamenti e/o a infliggere un'ammenda in relazione alle condotte di cui all'articolo 1, lettere g) e h), della decisione C(2009) 3726 della Commissione, del 13 maggio 2009. Se lo avesse fatto, avrebbe dovuto concludere di non essere competente.

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