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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 26 ottobre 2023 – flightright GmbH / Etihad Airways P.J.S.C.

(Causa C-642/23, flightright)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: flightright GmbH

Convenuta: Etihad Airways P.J.S.C.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 1 , debba essere interpretato nel senso che sussiste un valido accordo firmato dal passeggero per il rimborso del prezzo del biglietto sotto forma di buoni di viaggio e crediti qualora il passeggero stesso abbia creato, sul sito internet della compagnia aerea, un conto cliente elettronico sul quale i buoni di viaggio e i crediti devono essere trasferiti, senza che egli abbia confermato con firma autografa il proprio accordo per tale modalità di rimborso.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il passeggero possa revocare il suo accordo validamente prestato per il rimborso del prezzo del biglietto sotto forma di buoni di viaggio e crediti ed esigere nuovamente l’adempimento mediante pagamento in denaro, qualora la compagnia aerea successivamente non accrediti sul conto cliente i buoni di viaggio e i crediti promessi.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).