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Impugnazione proposta il 23 febbraio 2021 dall’Universität Bremen avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-660/19, Universität Bremen / Agenzia esecutiva per la ricerca

(Causa C-110/21 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Universität Bremen (rappresentante: C. Schmid, Hochschullehrer)

Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva per la ricerca

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea (Ottava Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-660/19, Universität Bremen/Agenzia esecutiva per la ricerca;

rinviare la causa al Tribunale, se possibile, dinanzi ad un’altra sezione, per la decisione nel merito;

constatare che la rappresentanza dell’Universität Bremen da parte del professore universitario Christoph Schmid, nella causa T-660/19, è valida secondo l’articolo 19, paragrafo 7, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;

in subordine, per il caso in cui si debba negare che il menzionato professore eserciti validamente detta rappresentanza, constatare che l’Universität Bremen è legittimata a far proseguire dinanzi al Tribunale il patrocinio del procedimento, nella causa T-660/19, allo stato degli atti, da un avvocato che integri i presupposti previsti dall’articolo 19, paragrafi 3 e 4, dello Statuto;

riservare le spese e rinviare la questione della loro determinazione al Tribunale con l’indicazione che la convenuta sopporta indipendentemente dalla decisione del Tribunale le spese del ricorso e dell’impugnazione svoltisi finora oppure che - in subordine - ognuna delle parti sopporta le proprie spese nel procedimento svoltosi finora; disporre che il rimborso degli onorari di avvocato corrisposto dalla ricorrente alla convenuta per il procedimento dinanzi al Tribunale in entrambi i casi debba esserle restituito senza ritardo.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel giudizio di impugnazione sostiene che l’ordinanza impugnata respinge ingiustamente il suo ricorso di annullamento della decisione Ares (2019) 4590599 dell’Agenzia esecutiva per la ricerca, del 16 luglio 2019, a causa della rappresentanza processuale non valida del professor Christoph Schmid, in quanto manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale. Tale ordinanza del Tribunale sarebbe errata in diritto. In primo luogo, il Tribunale traviserebbe la circostanza che, in base al diritto nazionale, i professori abilitati legittimati ad agire sarebbero privilegiati a rivestire il ruolo di rappresentanti processuali secondo il tenore letterale e l’impianto dell’articolo 19, paragrafo 7, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e non sarebbero tenuti a soddisfare i presupposti dell’autonoma nozione di avvocato, ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 3 e 4, dello Statuto. In secondo luogo, e in subordine, il Tribunale, secondo il principio del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 6, paragrafo 1, CEDU, nonché secondo il principio di proporzionalità, avrebbe comunque dovuto fornire un’indicazione in merito ai problemi di ricevibilità; in alternativa, tale indicazione avrebbe dovuto quantomeno essere contenuta nel sito Internet del Tribunale, ad esempio nella rubrica «“Promemoria» – Atto di ricorso”».

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