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Ricorso proposto il 12 gennaio 2017 – Europa Terra Nostra / Parlamento

(Causa T-13/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Europa Terra Nostra e.V. (Berlino, Germania) (rappresentante: P. Richter, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nullo l’articolo I.4.1 della decisione del convenuto del 12 dicembre 2016 (n. FINS-2017-30) relativa alla riduzione dell’importo di prefinanziamento al 33 % dell’importo massimo fissato, nonché all’obbligo di costituzione di una garanzia;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, l’associazione ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dei Trattati e di norme giuridiche relative alla loro applicazione

La ricorrente sostiene che, secondo l’articolo 134, paragrafo 2, del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 1 e l’articolo 206, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 2 , per le sovvenzioni di valore modesto non può essere richiesta alcuna garanzia.

Inoltre non sussisterebbe alcun interesse del convenuto a pretendere la costituzione di una garanzia, poiché la domanda di riesame diretta contro la «Alliance for Peace and Freedom» (in prosieguo: la «APF») sarebbe totalmente inconsistente e palesemente infondata.

Oltre a ciò, il convenuto avrebbe intenzionalmente procrastinato di più di sei mesi il procedimento di riesame avviato contro la APF, facendo così sorgere esso stesso la propria presunta esigenza di ottenere una garanzia.

Oltretutto, le misure si rivelerebbero sproporzionate poiché la ricorrente non è in grado di fornire garanzie e il ritiro del sostegno finanziario rischia di provocarne la rovina economica, il che configura una distorsione della concorrenza politica. Ciò integrerebbe una grave ingerenza nei diritti fondamentali di libertà di espressione e di associazione della ricorrente (articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

Secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere

La ricorrente deduce, inoltre, uno sviamento di potere da parte del convenuto. Essa ritiene che i provvedimenti del Parlamento configurino una manovra dettata da motivi puramente politici, tendente a sottrarre il sostegno finanziario a un partito politico sgradito, inclusa la fondazione collegata, e a manipolare in tal modo la concorrenza politica nell’Unione.

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1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1).

2 Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362 pag. 1).