Language of document : ECLI:EU:T:2018:812





Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 novembre 2018 – Landesbank Baden-Württemberg/CRU

(causa T14/17)

«Ricorso di annullamento – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico per gli istituti di credito e per talune imprese finanziarie (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Fissazione del contributo ex ante per il 2016 – Termine di ricorso – Tardività – Manifesta irricevibilità»

1.      Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto non pubblicato né notificato al ricorrente – Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione – Obbligo di chiedere il testo completo dell’atto entro un termine ragionevole una volta che se ne sia conosciuta l’esistenza – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione

(Art. 263, comma 6, TFUE)

(v. punti 35, 44‑46, 51)

2.      Atti delle istituzioni – Obbligo generale di informare i destinatari dei mezzi e dei termini di ricorso – Insussistenza

(Artt. 263, commi 4 e 6, TFUE e 275, comma 2, TFUE)

(v. punto 41)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento, da una parte, della decisione del CRU approvata nella sua sessione esecutiva del 15 aprile 2016, sui contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06) e, dall’altra, della decisione del CRU approvata nella sua sessione esecutiva del 20 maggio 2016, sull’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, che completa la decisione del CRU del 15 aprile 2016 (SRB/ES/SRF/2016/13), nella parte in cui riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

La Landesbank Baden-Württemberg è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese del Comitato di risoluzione unico (CRU).

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.