Language of document : ECLI:EU:T:2011:220

Causa T‑341/09

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e altri

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario collettivo denominativo TXAKOLI — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Art. 66, n. 2, del regolamento n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009»

Massime della sentenza

1.      Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Vino — Designazione e presentazione dei vini — Regolamenti nn. 1493/1999 e 753/2002 — Distinzione tra indicazioni geografiche e menzioni tradizionali complementari

[Regolamento del Consiglio n. 1493/1999, art. 47, n. 2, lett. e); regolamento della Commissione n. 753/2002, art. 23]

2.      Marchio comunitario — Marchi comunitari collettivi — Segni o indicazioni che possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi — Eccezione — Interpretazione restrittiva

[Regolamenti del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, n. 1, lett. c), e 66, n. 2, e n. 1234/2007]

1.      La distinzione tra indicazioni geografiche in senso lato e menzioni tradizionali complementari emergeva con chiarezza dal regolamento n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo – regolamento di base anteriore al regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e sul quale si fondava il regolamento n. 753/2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999, per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli – dal momento che all’art. 47, n. 2, lett. e), esso stabiliva che le disposizioni sulla designazione, sulla denominazione e sulla presentazione di taluni prodotti disciplinati da detto regolamento e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini riguardavano in particolare la disciplina dell’utilizzazione di indicazioni geografiche e di menzioni tradizionali.

Tra queste ultime, l’art. 23 del regolamento n. 753/2002 – abrogato dal regolamento n. 607/2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli – definiva la menzione tradizionale complementare come un’espressione che «si utilizza tradizionalmente per indicare i vini [da tavola con indicazione geografica e i vini di qualità prodotti in una regione determinata] negli Stati membri produttori; essa si riferisce in particolare ad un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità, al colore o al tipo di luogo o ad un evento connesso alla storia del vino e che è definito nella legislazione degli Stati membri produttori allo scopo di designare i vini in questione prodotti nel loro territorio». Le menzioni tradizionali complementari ai sensi del regolamento n. 753/2002 erano di conseguenza termini indicanti taluni elementi caratteristici del vino, del luogo di produzione o della sua storia e non la sua provenienza geografica.

(v. punti 27-28)

2.      Secondo l’art. 66, n. 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, in deroga all’art. 7, n. 1, lett. c), possono costituire marchi comunitari collettivi, ai sensi del n. 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Detto art. 66, n. 2, che prevede un’eccezione all’impedimento alla registrazione di cui al citato art. 7, n. 1, lett. c), non deve essere interpretato in maniera estensiva ricomprendendo i segni che costituiscono soltanto nella sostanza un’indicazione geografica.

Per quanto riguarda il mercato molto specifico del vino, nell’ambito dell’esame della domanda di registrazione presentata all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), ammettere che il termine richiesto designi o possa servire a designare, nell’uso normale dal punto di vista del pubblico di riferimento, un paese come provenienza geografica del vino in questione equivarrebbe a sconfinare nelle competenze delle autorità che partecipano ai procedimenti diretti alla creazione di nuove denominazioni d’origine o indicazioni geografiche protette contenenti tale termine o aventi ad oggetto l’aumento del numero di denominazioni associate a tali menzioni.

Spetta tuttavia a tali autorità, nei limiti del loro potere discrezionale e in seguito all’esame di tutte le circostanze pertinenti, determinare se un termine debba essere protetto in quanto designazione della provenienza geografica di un prodotto, e ciò nel rispetto della procedura specifica prevista a tal fine dal regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), che comporta in particolare diritti specifici per gli interessati oltre alla possibilità di contestare dinanzi al giudice dell’Unione la decisione definitiva della Commissione in proposito.

(v. punti 35-37)