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Ricorso proposto il 24 agosto 2009 - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia / Commissione

(Causa T-337/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Valencia, Spagna) (rappresentante: E. Navarro Varona, abogada)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare, ai sensi degli artt. 230 231 del Trattato CE, la decisione della Commissione europea 15 giugno 2009, con cui detta istituzione rifiuta parzialmente l'accesso all'informazione richiesta dal MICOF con domanda iniziale del 23 ottobre 2008 e con domanda di conferma del 19 gennaio 2009;

condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dal MICOF nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente è diretto avverso la decisione della Commissione delle Comunità europee con cui si rifiuta parzialmente l'accesso a taluni documenti redatti dalla società di consulenze ECORYS Nederlands BV per la preparazione della relazione intitolata "Study of regulatory restrictions in the field of pharmacies", del 22 giugno 2007, destinata alla Direzione Generale Mercato interno e servizi della convenuta.

A sostegno delle sue richieste il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 4, n. 2, e 8 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione1.

A tale riguardo si afferma che la decisione impugnata:

-    è carente sotto il profilo della motivazione;

-    valuta scorrettamente l'eccezione relativa agli interessi commerciali di una     persona giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale;

-    incorre in un errore manifesto di motivazione in quanto non valuta la     sussistenza di interesse pubblico prevalente;

-    non osserva i termini previsti per rispondere alla domanda di conferma di     accesso alla documentazione.

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1 - GU L 145, del 31.05.2001, pag. 43.