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Ricorso proposto il 24 novembre 2022 – Pumpyanskaya / Consiglio

(Causa T-737/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Galina Evgenyevna Pumpyanskaya (Ekaterinburg, Russia) (rappresentanti: G. Lansky, P. Goeth, A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare, ai sensi degli articoli 263, 275, paragrafo 2, e 277 TFUE, l’inapplicabilità dell’articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma, della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio (in prosieguo: i «criteri d’inserimento in elenco contestati»);

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio del 14 settembre 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina , nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio del 14 settembre 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina  (in prosieguo: gli «atti impugnati»), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente (numero della voce 724);1

condannare il Consiglio alle spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE:

Motivo ai sensi dell’articolo 277 TFUE, vertente sul conflitto insanabile tra i criteri d’inserimento in elenco contestati e il principio di prevedibilità, i valori contenuti nella norma e lo Stato di diritto.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione commesso dal Consiglio nell’inserire il nome della ricorrente negli allegati degli atti impugnati.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione stabilito dal secondo comma dell’articolo 296 TFUE.

Quarto motivo di ricorso, vertente su una violazione dei diritti fondamentali della ricorrente, ivi compreso il diritto alla vita privata e familiare, al domicilio e alle comunicazioni, nonché il diritto di proprietà.

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1 GU 2022, L 239, pag.149.

1 GU 2022, L 239, pag.1.