Language of document : ECLI:EU:T:2013:491

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

11 settembre 2013 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Rimborso di spese ripetibili – Carenza di interesse ad agire – Impugnazione manifestamente irricevibile»

Nella causa T‑475/11 P,

avente ad oggetto un’impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 20 giugno 2011, Marcuccio/Commissione (F‑67/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale ordinanza,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, N.J. Forwood e L. Truchot (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 20 giugno 2011, Marcuccio/Commissione (F‑67/10, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha dichiarato manifestamente irricevibile il suo ricorso inteso ad ottenere, in particolare, la condanna della Commissione europea a risarcirgli i danni che egli avrebbe subìto in conseguenza del rifiuto, da parte di detta istituzione, di rimborsargli le spese ripetibili asseritamente sostenute nella causa decisa dalla sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F‑41/06, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑339 e II‑A‑1‑1851).

 Fatti all’origine della controversia

2        Con la sentenza Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 1, il Tribunale della funzione pubblica ha, segnatamente, annullato la decisione della Commissione di collocare il ricorrente a riposo per invalidità e ha condannato l’istituzione convenuta a sopportare le proprie spese nonché i due terzi delle spese sostenute dal ricorrente. Contro tale sentenza la Commissione ha proposto impugnazione dinanzi al Tribunale, iscritta a ruolo con il numero T‑20/09 P.

3        Con note del 22 settembre 2009 e dell’8 ottobre 2009, il ricorrente ha proposto all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») una domanda, ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), volta ad ottenere dalla Commissione la rifusione delle spese da lui sostenute nella causa sfociata nella sentenza Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 1, e ammontanti, a suo dire, ad EUR 21 608,75.

4        Ritenendo che il silenzio tenuto dall’APN su tale domanda costituisse una decisione implicita di rigetto, il ricorrente ha chiesto, con una nuova nota in data 5 aprile 2010 indirizzata all’APN, l’annullamento di tale decisione ed il versamento immediato della somma di EUR 21 608,75, maggiorata degli interessi di mora a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della Commissione, della nota del 22 settembre 2009.

5        Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 18 agosto 2010, il ricorrente ha chiesto, in particolare, la condanna della Commissione al risarcimento dei danni che egli avrebbe subìto in conseguenza del rifiuto dell’istituzione di rimborsargli le spese ripetibili asseritamente sostenute nella causa decisa dalla sentenza Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 1.

6        Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso del ricorrente per manifesta irricevibilità, con la motivazione, in particolare, che esso aveva il medesimo oggetto di una domanda di liquidazione delle spese ex articolo 92, paragrafo 1, dello Statuto.

7        Con sentenza dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T‑20/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha accolto l’impugnazione proposta dalla Commissione contro la sentenza Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 1, ha parzialmente annullato tale sentenza e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

 Procedimento e conclusioni delle parti

8        Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 5 settembre 2011, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

9        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        dichiarare ricevibile il ricorso proposto in primo grado e, in via principale, accogliere le conclusioni presentate nell’ambito di tale ricorso o, in via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché si pronunci in merito alla medesima;

–        condannare la Commissione alle spese.

10      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o dichiarare il non luogo a statuire su di essa;

–        in subordine, respingere l’impugnazione in quanto infondata;

–        condannare il ricorrente alle spese.

11      Mediante misura di organizzazione del procedimento in data 16 aprile 2013, il Tribunale ha chiesto al ricorrente di presentare le proprie osservazioni in merito alle eventuali conseguenze dell’annullamento della sentenza Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 1, per l’odierna impugnazione. Il ricorrente ha risposto con lettera del 3 maggio 2013, con la quale invita il Tribunale a proseguire il procedimento e ad accogliere integralmente le sue conclusioni.

 In diritto

12      Ai sensi dell’articolo 145 del suo regolamento di procedura, il Tribunale, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, e ciò anche se una delle parti gli abbia chiesto lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del Tribunale del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T‑105/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑49 e II‑B‑1‑355, punto 21, e del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, T‑114/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑53 e II‑B‑1‑313, punto 10). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

13      Occorre ricordare che la sussistenza di un interesse ad agire in capo all’autore di un’impugnazione presuppone che quest’ultima possa, con il suo esito, procurargli un beneficio (sentenze della Corte del 19 ottobre 1995, Rendo e a./Commissione, C‑19/93 P, Racc. pag. I‑3319, punto 13; del 13 luglio 2000, Parlamento/Richard, C‑174/99 P, Racc. pag. I‑6189, punto 33, e ordinanza della Corte del 19 gennaio 2006, Audi/UAMI, C‑82/04 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 20).

14      Nel caso di specie, con la sentenza Commissione/Marcuccio, cit. supra al punto 7, il Tribunale ha annullato il punto 4 del dispositivo della sentenza Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 1, che aveva condannato la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese del ricorrente.

15      Come emerge dal punto 10 dell’ordinanza impugnata, le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado nella causa decisa da tale ordinanza mirano, nel loro insieme, ad ottenere l’esecuzione del punto 4 del dispositivo della sentenza Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 1, e non a determinare l’importo delle spese ripetibili afferenti alla causa che ha dato origine a tale sentenza.

16      Ne consegue che, quand’anche le conclusioni rassegnate dal ricorrente nell’ambito della presente impugnazione venissero accolte, un annullamento dell’ordinanza impugnata non potrebbe procurargli alcun beneficio.

17      Infatti, l’annullamento del punto 4 del dispositivo della sentenza Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 1, ad opera della sentenza Commissione/Marcuccio, cit. supra al punto 7, ha reso prive di oggetto le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado, ponendo in tal modo termine alla controversia.

18      La presente impugnazione, proposta il 5 settembre 2011, non era idonea, già a quella data, a procurare con il suo esito un beneficio al ricorrente, dato che la sentenza Commissione/Marcuccio, cit. supra al punto 7, aveva già annullato la sentenza Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 1. Tale impugnazione è pertanto manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

19      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 144 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

20      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 11 settembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.