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Ricorso presentato il 8 agosto 2005 - Fermont / Commissione

(Causa T-307/05)

Lingua di procedura: il francese

Parti

Ricorrente: Alain Fermont (Kraainem, Belgio) [Rappresentanti: L. Kakiese e N. Luzeyemo, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente:

ordinare alla Commissione europea di far cessare i comportamenti altamente pregiudizievoli nei confronti del ricorrente dei due dipendenti accusati che violano entrambi le regole dello Statuto del personale;

constatare la violazione del dovere di tutela del legittimo affidamento;

constatare che il ricorrente ha subito e vissuto una molestia psicologica da parte dei due dipendenti accusati;

ordinare alla Commissione europea, per carenza e omissione di fronte ai comportamenti altamente pregiudizievoli dei due dipendenti nei confronti del ricorrente, di versare EUR 5 040 000 come risarcimento morale, fisico e materiale.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa aveva concluso un contratto di lavoro con il Centro per lo Sviluppo delle Imprese (CSI), una struttura dipendente dal gruppo degli Stati ACP. Nell'ambito dell'esecuzione di questo contratto, il ricorrente aveva come compito l'attuazione dell'armonizzazione sanitaria e la sorveglianza della pesca a Sao Tomé & Principe e nel Golfo di Guinea.

Il ricorrente fa valere innanzitutto che la convenuta avrebbe ostacolato l'esercizio delle sue funzioni.

Il ricorrente fa valere anche una violazione del regolamento CE del Parlamento e del Consiglio n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nonché una violazione delle disposizioni dello Statuto del personale che vietano la molestia psicologica e sanciscono il dovere di indipendenza.

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