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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso presentato il 12 agosto 2005 - ASTEC Global Consultancy / Commissione

(Causa T-310/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ASTEC Global Consultancy Limited (Dublino, Irlanda) [Rappresentanti: B. O'Connor, solicitor e I. Carreño, lawyer]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullamento della decisione della Commissione 25 luglio 2005 [Riferimento. n. AIDCO/F3/ACH D (2005) 19574] recante rigetto della candidatura della ricorrente al lotto 3 della procedura di appalto pubblico EuropeAid//119860/C/SV multi;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 15 aprile 2005, la ricorrente, in qualità di capofila del consorzio, ha presentato domanda per il lotto 3 del contratto quadro nell'ambito del rilancio, da parte della Commissione, della procedura di appalto pubblico EuropeAid//119860/C/SV multi. Uno degli altri partecipanti al consorzio della ricorrente era la Austroconsult Ges.m.b.H. Tale società era anche membro di un altro consorzio candidato per lo stesso lotto. Il 31 maggio 2005 l'Austroconsult si è ritirata formalmente da questo altro consorzio.

Con la decisione impugnata la Commissione ha rifiutato di selezionare la candidatura della ricorrente in quanto non conforme al bando di gara, figurando l'Austroconsult anche in un'altra candidatura.

A sostegno del suo ricorso di annullamento della decisione impugnata, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso violazione delle forme sostanziali nelle procedure di gara, in quanto ogni possibile conflitto d'interessi derivante dalla partecipazione dell'Austroconsult in due consorzi era stato risolto con il ritiro della stessa dall'altro consorzio. Nello stesso contesto, la ricorrente deduce, in subordine, che l'Austroconsult non poteva essere considerata un valido membro dell'altro consorzio dato che la sua lettera formale allegata alla candidatura non era datata.

La ricorrente fa inoltre valere che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento, di buon andamento dell'amministrazione e di diligenza, in quanto ha omesso di svolgere accertamenti relativamente al ritiro dell'Austroconsult dall'altro consorzio, nel caso nutrisse dubbi in merito ad esso, e ha omesso di informare la ricorrente degli stessi. La ricorrente ritiene che la sua esclusione, in assenza di ulteriori chiarimenti, fosse sproporzionata e in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione.

Infine, la ricorrente sostiene che, compilando un elenco di soli sei candidati e procedendo con la gara, la Commissione ha violato le norme sancite dal bando di gara, che richiedevano un minimo di otto candidati. Inoltre, a suo parare, essa è stata discriminata, in quanto la norma che impone un elenco di almeno otto candidati è stata osservata sia nel lancio originario sia nel primo rilancio della gara pubblica, nell'ambito dei quali la ricorrente è stata ammessa, al contrario di quanto avvenuto con il secondo rilancio, dal quale la ricorrente è rimasta esclusa.

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