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Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 - Italia/Commissione

(Causa T-308/05) 1

("Fondi strutturali - Cofinanziamento - Regolamenti (CE) nn. 1260/1999 e 448/2004 - Requisiti di ammissibilità degli acconti erogati da organismi nazionali nell'ambito di regimi di aiuti di Stato o relativamente alla concessione di aiuti - Prova dell'utilizzo dei fondi da parte dei destinatari ultimi - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica Italiana (rappresentanti: inizialmente A. Cingolo, successivamente P. Gentili, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e M. Velardo, agenti, assistiti dall'avv. G. Faedo)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni asseritamente contenute nelle lettere della Commissione del 7 giugno 2005, n. 5272, dell'8 giugno 2005, n. 5453, del 17 giugno 2005, nn. 5726 e 5728, e del 23 giugno 2005, n. 5952

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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1 - GU C 257 del 15.10.2005.