Language of document : ECLI:EU:C:2006:96

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 febbraio 2006 (*)

«Cooperazione giudiziaria – Regolamento (CE) n. 1348/2000 – Artt. 4-11 e 14 – Notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari – Notificazione tramite organi designati – Notificazione per posta – Rapporti tra le modalità di trasmissione e di notificazione – Priorità – Termine d’appello»

Nel procedimento C‑473/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dallo Hof van Cassatie (Belgio), con decisione 22 ottobre 2004, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2004, nella causa

Plumex

contro

Young Sports NV,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), A. La Pergola, S. von Bahr e A. Borg Barthet, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–        per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;

–        per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;

–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. O’Neill, in qualità di agente;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud-Joët e dal sig. R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 novembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 4-11 e 14 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37; in prosieguo: il «regolamento»).

2        La domanda è sorta nell’ambito di un ricorso proposto dalla società Plumex contro il rigetto per tardività, da parte dello Hof van Beroep te Gent, di un appello presentato avverso la sentenza di un giudice di primo grado che aveva statuito su una controversia tra tale società e la società Young Sports NV.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        Ai sensi del secondo ‘considerando’ del regolamento, il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

4        Il regolamento è quindi volto a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari, stabilendo il principio di una trasmissione diretta degli atti giudiziari ed extragiudiziali.

5        Ai sensi dell’art. 1, n. 1, esso si applica, in materia civile o commerciale, qualora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso da uno Stato membro a un altro per essere notificato o comunicato al suo destinatario.

6        Il capo II del regolamento contiene disposizioni che prevedono diverse modalità di trasmissione e di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari. Esso si divide in due sezioni.

7        La sezione 1 di tale capo, che include gli artt. 4-11, verte sulla prima modalità di trasmissione e notificazione (in prosieguo: la «notificazione tramite organi designati»), nell’ambito della quale l’atto giudiziario da notificare viene trasmesso, in un primo tempo, direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati dagli Stati membri, rispettivamente denominati «organi mittenti» e «organi riceventi». Successivamente, l’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legislazione dello Stato membro ricevente oppure nella forma particolare chiesta dall’organo mittente, a meno che essa sia incompatibile con la legislazione di detto Stato membro.

8        Ai sensi dell’art. 7 del regolamento, tutte le formalità necessarie per la notificazione o la comunicazione sono espletate nel più breve tempo possibile.

9        La sezione 2 del capo II del regolamento prevede «[a]ltri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari», vale a dire la trasmissione per via consolare o diplomatica (art. 12), la notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari (art. 13), la notificazione o comunicazione per posta (art. 14) e la domanda diretta di notificazione o comunicazione (art. 15).

10      Per quanto riguarda, più precisamente, la notificazione o comunicazione per posta, l’art. 14 del regolamento così dispone:

«1.      Ciascuno Stato membro ha la facoltà di effettuare la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari direttamente per posta alle persone residenti in un altro Stato membro.

2.      Ciascuno Stato membro può specificare, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, le condizioni alle quali accetta la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari per posta».

11      Dalle comunicazioni degli Stati membri a norma dell’art. 23 del regolamento (GU 2001, C 151, pag. 4), come modificate segnatamente dal primo aggiornamento delle stesse (GU 2001, C 202, pag. 10), risulta che la Repubblica portoghese ha accettato le notificazioni e comunicazioni per posta, a condizione che siano inviate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e siano accompagnate da una traduzione.

 La normativa nazionale

12      Risulta dall’art. 1051 del codice giudiziario belga che il termine per interporre appello è di un mese dalla notificazione della sentenza.

13      Ai sensi di questa stessa norma, in combinato disposto con l’art. 55 del detto codice, qualora una delle parti cui la sentenza è notificata non abbia in Belgio né domicilio, né residenza, né domicilio eletto, il termine d’appello è prorogato di 30 giorni allorché tale persona risiede in un altro paese d’Europa diverso dai paesi limitrofi e dal Regno Unito.

14      L’art. 40, primo comma, dello stesso codice dispone che, a coloro che non abbiano in Belgio né domicilio, né residenza, né domicilio eletto noto, la copia dell’atto è indirizzata da parte dell’ufficiale giudiziario, in plico raccomandato alla posta, al loro domicilio o alla loro residenza all’estero e la notificazione si considera perfezionata con la consegna dell’atto ai servizi della posta, dietro ricevuta dell’invio nelle forme previste al presente articolo.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

15      La Plumex, società di diritto portoghese avente la sede sociale in Portogallo, si è vista notificare presso il proprio indirizzo in tale Stato membro la sentenza di un giudice belga di primo grado, pronunciata in una causa nella quale tale società è contrapposta alla Young Sports NV. Tale notificazione è stata effettuata sia tramite organi designati sia per posta.

16      Il 17 dicembre 2001, la Plumex ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi allo Hof van Beroep. Quest’ultimo ha respinto l’appello per tardività, dichiarando che il termine d’appello previsto dall’art. 1051 del codice giudiziario belga era scaduto l’11 dicembre 2001, in quanto tale termine avrebbe cominciato a decorrere il giorno della prima notificazione validamente effettuata, nella fattispecie quella per posta.

17      Avverso la decisione di rigetto la Plumex ha proposto ricorso in cassazione dinanzi allo Hof van Cassatie, affermando che il regolamento doveva essere interpretato nel senso che la notificazione tramite organi designati costituiva la modalità principale di notificazione, prevalente su quella per posta. Pertanto, il termine d’appello avrebbe dovuto essere calcolato a decorrere dalla data di tale notificazione principale – avvenuta successivamente alla notificazione per posta – avendo quest’ultima soltanto carattere secondario.

18      Alla luce di quanto sopra, lo Hof van Cassatie ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la notificazione prevista agli artt. 4-11 sia il mezzo principale di notificazione e la notificazione direttamente per posta, prevista all’art. 14, sia un mezzo di notificazione subordinato, restando inteso con ciò che il mezzo menzionato per primo ha la priorità su quello menzionato per secondo, qualora entrambe vengano eseguite conformemente alle disposizioni di legge.

2)      Se, in caso di cumulo di una notificazione ai sensi degli artt. 4-11, da un lato, e di una notificazione direttamente per posta ai sensi dell’art. 14, dall’altro, per il destinatario della notificazione il termine di appello inizi a decorrere alla data della notificazione effettuata ai sensi degli artt. 4-11 e non alla data della notificazione ai sensi dell’art. 14».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

19      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio domanda in sostanza se esista un rapporto gerarchico tra la modalità di notificazione tramite enti designati e la modalità di notificazione per posta, nel senso che la prima prevalga sulla seconda qualora entrambe siano validamente compiute.

20      Occorre rilevare anzitutto che nulla nel testo del regolamento indica che quest’ultimo abbia istituito una gerarchia tra queste modalità di notificazione. Né i ‘considerando’, né le norme dello stesso prevedono che un mezzo di trasmissione e di notificazione, utilizzato conformemente alle modalità del regolamento, sia dotato di un rango inferiore rispetto alla modalità di notificazione tramite enti designati.

21      Risulta inoltre dalla ratio del regolamento che esso mira a garantire l’effettivo perfezionamento di notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, nel rispetto dei legittimi interessi dei loro destinatari. Orbene, se tutti i mezzi di notificazione previsti dal regolamento possono garantire, in via di principio, il rispetto di tali interessi, dev’essere possibile, tenuto conto della detta ratio, ricorrere all’uno o all’altro, o anche simultaneamente a due o più di tali mezzi di notificazione che si rivelino, date le circostanze, i più opportuni o i più appropriati.

22      Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che il regolamento non stabilisce alcuna gerarchia tra la notificazione tramite enti designati e la notificazione per posta e che, di conseguenza, un atto giudiziario può essere notificato con l’uno o con l’altro mezzo oppure cumulativamente.

 Sulla seconda questione

23      Con la seconda questione, il giudice del rinvio domanda in sostanza quale sia la data di notificazione cui fare riferimento per determinare, nei confronti del destinatario, il dies a quo di un termine processuale connesso al perfezionamento di una notificazione, in caso di cumulo della notificazione tramite enti designati con la notificazione per posta.

24      Nelle osservazioni che hanno presentato alla Corte, il governo austriaco e la Commissione delle Comunità europee esprimono dubbi in ordine alla competenza della Corte a risolvere tale questione, giacché quest’ultima verterebbe unicamente sull’interpretazione del diritto nazionale. Allorché, infatti, uno Stato membro consente di notificare una decisione giudiziaria in maniere diverse, il termine d’appello decorrerebbe in via di principio, secondo il diritto belga, dalla prima notificazione valida. Tale momento si determinerebbe secondo il diritto dello Stato membro ricevente e, in ogni caso, secondo il diritto interno.

25      In proposito occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., segnatamente, sentenze 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I‑2099, punto 38, e 22 maggio 2003, causa C‑18/01, Korhonen e a., Racc. pag. I‑5321, punto 19).

26      Orbene, la seconda questione verte sui rapporti tra le diverse modalità di notificazione previste dal regolamento e riguarda quindi l’interpretazione del diritto comunitario.

27      La Corte è pertanto tenuta a statuire.

28      Nel merito, risulta anzitutto dalla soluzione fornita alla prima questione che non esiste gerarchia tra la notificazione tramite enti designati e quella per posta.

29      Occorre poi rilevare che, al fine di non privare di contenuto le disposizioni del regolamento che disciplinano queste modalità di notificazione, tutti gli effetti giuridici connessi al valido compimento di una di loro devono essere presi in considerazione, indipendentemente dall’esito successivo di un’altra forma di notificazione.

30      Occorre infine rilevare che, conformemente al secondo ‘considerando’, il regolamento è volto ad accelerare la trasmissione degli atti giudiziari a fini di notificazione o di comunicazione e, con ciò, lo svolgimento dei procedimenti giudiziari. Orbene, se, ai fini del computo di un termine processuale, viene presa in considerazione la prima delle notificazioni dell’atto di cui trattasi, il destinatario di quest’ultimo – cui si applica tale termine – è tenuto ad agire in giudizio prima, il che consentirà al giudice competente di pronunciarsi entro termini più brevi.

31      Dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che, in caso di cumulo di più notificazioni effettuate conformemente al regolamento, occorre tenere conto di quella compiuta per prima. Nulla nel regolamento osta a che una siffatta interpretazione sia applicata ai rapporti tra la notificazione tramite enti designati e la notificazione per posta. Pertanto, in caso di cumulo di questi due mezzi di notificazione, per determinare nei confronti del destinatario il dies a quo di un termine processuale connesso al perfezionamento di una notificazione, occorre fare riferimento alla data della notificazione per posta ove questa sia avvenuta per prima.

32      Questa conclusione non lede affatto gli interessi del destinatario di un atto giudiziario, in quanto la prima notificazione valida gli consente di prendere effettivamente conoscenza dell’atto e di disporre di un lasso di tempo sufficiente per agire in giudizio. Orbene, la circonstanza che successivamente egli si veda notificare il medesimo atto giudiziario con un altro mezzo nulla toglie al fatto che tali requisiti sono già stati rispettati con la notificazione iniziale.

33      La seconda questione deve essere pertanto risolta dichiarando che, in caso di cumulo di una notificazione tramite enti designati con una notificazione per posta, per determinare nei confronti del destinatario il dies a quo di un termine processuale connesso al perfezionamento di una notificazione occorre fare riferimento alla data della prima notificazione validamente effettuata.

 Sulle spese

34      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, dev’essere interpretato nel senso che esso non stabilisce alcuna gerarchia tra il mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 e quello previsto all’art. 14 e che, di conseguenza, un atto giudiziario può essere notificato con l’uno o con l’altro mezzo oppure cumulativamente.

2)      Il regolamento n. 1348/2000 dev’essere interpretato nel senso che, in caso di cumulo del mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 con quello previsto all’art. 14, per determinare nei confronti del destinatario il dies a quo di un termine processuale connesso al perfezionamento di una notificazione occorre fare riferimento alla data della prima notificazione validamente effettuata.

Firme


* Lingua processuale: l'olandese.