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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden (Germania) il 26 giugno 2017 – Torsten Hein / Albert Holzkamm GmbH & Co.

(Causa C-385/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Verden

Parti

Ricorrente: Torsten Hein

Resistente: Albert Holzkamm GmbH & Co.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE 1 , del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale, per effetto della quale i contratti collettivi possono prevedere che riduzioni retributive, conseguenti, nel periodo di riferimento, ad una riduzione dell’orario di lavoro, incidano sul calcolo della retribuzione delle ferie, con la conseguenza che il lavoratore riceverà, per la durata del periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, un’indennità per ferie inferiore – ovvero, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, un’indennità sostitutiva delle ferie inferiore – rispetto a quella altrimenti spettantegli qualora il calcolo dell’indennità per ferie venisse effettuato sulla scorta della retribuzione media che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo di riferimento in assenza di dette riduzioni della retribuzione.

In caso di soluzione affermativa: a quale valore percentuale massimo, calcolato sulla retribuzione media integrale del lavoratore, possa ammontare una riduzione collettiva dell’indennità per ferie – consentita da disposizioni legislative nazionali – conseguente ad una riduzione dell’orario di lavoro nel periodo di riferimento, affinché possa ritenersi che tale disciplina nazionale sia interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il principio generale della certezza del diritto, sancito dal diritto dell’Unione, e il divieto di retroattività, impongano di limitare nel tempo, con effetto per tutti gli interessati, la possibilità di ricorrere all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, per mezzo dell’emananda decisione pregiudiziale nel presente procedimento, laddove la giurisprudenza nazionale di ultimo grado abbia già escluso la possibilità di un’interpretazione in senso conforme al diritto dell’Unione delle pertinenti normative legislative e collettive nazionali . Qualora la Corte dovesse risolvere la questione in senso negativo: se sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che i giudici nazionali garantiscano, in base al diritto nazionale, la tutela del legittimo affidamento ai datori di lavoro che abbiano confidato nel mantenimento della giurisprudenza nazionale di ultimo grado, oppure se la garanzia della tutela del legittimo affidamento sia riservata alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

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1 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).