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Ricorso proposto il 3 settembre 2010 - Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia e a. / Commissione

(Causa T-367/10)

Lingua processuale: l' inglese

Parti

Ricorrenti: Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia (Atene, Grecia), Chrisderic (St Cyprien, Francia), André Sébastien Fortassier (Grau D'Agde, Francia) (rappresentanti: avv.ti V. Akritidis e E. Petritsi)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare il regolamento (UE) della Commissione 9 giugno 2010, n. 498, relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia o immatricolate in Francia o in Grecia 1;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono tre motivi a sostegno del loro ricorso.

In primo luogo, esse deducono che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione sancito dall'art. 18 TFUE, il quale vieta qualsiasi discriminazione in base alla cittadinanza e dall'art. 40, n. 2, TFUE, il quale vieta qualsiasi discriminazione tra produttori e consumatori nel settore agricolo, nonché in violazione del principio generale del diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 21, n. 2, della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

A tal riguardo, le ricorrenti affermano che la Commissione ha commesso una discriminazione per due ordini di motivi. In primo luogo, ha vietato la prosecuzione della pesca in Grecia, Francia e Spagna 2 prima della fine del periodo di pesca, benché il grado di esaurimento della quota greca fosse senz'altro inferiore a quello della Spagna. In secondo luogo, sebbene la Commissione avesse informato tutti e tre gli Stati membri che sarebbe stato posto un termine alla pesca, essa ha pubblicato a tale proposito due diversi regolamenti vincolanti, uno per la Grecia e per la Francia e un altro per la Spagna, nel quale la flotta spagnola viene di fatto autorizzata a continuare la pesca fino alla fine del periodo di pesca. Le ricorrenti sostengono che, per quanto di loro conoscenza, non sussisteva alcuna ragione obiettiva per giustificare una tale disparità di trattamento.

In secondo luogo, le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato il principio generale della proporzionalità sancito dall'art. 5, n. 4 TFUE e dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato e riconosciuto da una giurisprudenza costante come norma di diritto superiore a tutela dei singoli. A giudizio delle ricorrenti, la Commissione avrebbe potuto adottare provvedimenti più proporzionati per garantire l'attuazione, da parte degli Stati membri, del regime delineato dal regolamento n. 1224/20093 e vietare la pesca del tonno rosso vivo quando le quote nazionali avrebbero raggiunto un livello più critico, prossimo al 100 %. Essa avrebbe anche potuto vietare tale attività alla stessa data per tutti gli Stati membri interessati.

In terzo luogo, le ricorrenti deducono che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dei principi generali di buona amministrazione e/o del dovere di diligenza, quali sanciti da una giurisprudenza ben consolidata e previsti dall'art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

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1 - GU L 142, pag. 1.

2 - Regolamento (UE) della Commissione 14 giugno 2010, n. 508 relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna (GU L 149, pag. 7).

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, GU L 343, pag. 1.