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Ricorso proposto il 22 giugno 2010 - El Coto De Rioja / UAMI - Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)

(Causa T-276/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Coto De Rioja, S.A. [Oyón (Alava), Spagna] (rappresentanti: avv.ti J. Grimau Muñoz, J. Villamor Muguerza)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: María Álvarez Serrano [Gomariz Leiro (Orense), Spagna].

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 28 aprile 2010, nel procedimento R 1020/2008-4 e, di conseguenza, dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 2.631.828, per beni della classe 33, che contiene l'elemento denominativo "COTO DE GOMARIZ", e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo che contiene l'elemento denominativo "COTO DE GOMARIZ" (domanda di registrazione n. 2.631.828), per beni della classe 33 "vini".

Titolare del marchio comunitario: sig.ra María Alvarez Serrano.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: EL COTO DE RIOJA S.A.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Marchio comunitario denominativo "COTO DE IMAZ" (n. 339.333), per beni delle classi 29, 32 e 33; marchio comunitario denominativo "EL COTO" (n. 339.408), per beni delle classi 29, 32 e 33; e marchi notori spagnoli "EL COTO" e "COTO DE IMAZ", per "vini".

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario impugnato.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di nullità.

Motivi dedotti: Errata applicazione dell'art. 52, n. 1, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, in combinato disposto con l'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del medesimo regolamento.

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