Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 25 maggio 2023 – J e A / Reisebüro GmbH e R GmbH

(Causa C-328/23, Reisebüro e R)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrenti: J, A

Convenute: Reisebüro GmbH, R GmbH

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 1 debba essere interpretato nel senso che devono essere considerate circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, legittimano il consumatore a risolvere il contratto di pacchetto turistico senza spese di risoluzione e vengono invocate dal viaggiatore, quelle circostanze che

–     possono sussistere già all’atto della conclusione del contratto di pacchetto turistico; oppure

–     non possono sussistere già all’atto della conclusione del contratto di pacchetto turistico, bensì devono verificarsi per la prima volta tra detto momento e

–     la dichiarazione di risoluzione, oppure

–     il momento dell’inizio del pacchetto turistico.

2.    Se l’articolo 12, paragrafo 2, della succitata direttiva (UE) 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che rientrano tra le circostanze inevitabili e straordinarie ivi indicate quelle che

–     non sono note alle parti all’atto della conclusione del contratto di viaggio, oppure

–     possono essere note alle parti all’atto della conclusione del contratto di viaggio, oppure

–     non possono essere previste dalle parti all’atto della conclusione del contratto di viaggio; oppure

–     possono essere previste dalle parti all’atto della conclusione del contratto di viaggio e, se del caso, in base a quali criteri concreti risultanti dalla direttiva; oppure

–     all’atto della conclusione del contratto di pacchetto turistico erano sì, a grandi linee, note alle parti, ma non era ancora possibile stimare (tutt’al più con un certo grado di probabilità) quale forma specifica avrebbero assunto (ad esempio se, a causa di una pandemia [nella specie: di Covid] in corso già da mesi [nella specie: da più di dieci] nella località di vacanza fossero stati imposti dalle autorità ulteriori test e/o misure di confinamento o restrizioni alla libertà di circolazione); oppure

–     completamente a prescindere dal grado di conoscenza delle persone coinvolte, devono essere valutate unicamente sulla base di criteri oggettivi e, se del caso, sulla base di quali criteri concreti risultanti dalla direttiva.

3.    Se l’articolo 5 della succitata direttiva (UE) 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che tra le informazioni precontrattuali che devono essere messe a disposizione del viaggiatore – in particolare, tra le informazioni su «formalità sanitarie» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f) – rientrino anche quelle relative ai test e/o alle misure di confinamento o restrizioni alla libertà di circolazione imposti nella località di vacanza in ragione della pandemia.

In caso di risposta affermativa alla terza questione:

4.    Se l’articolo 5 della succitata direttiva (UE) 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che, laddove le parti emendino (adeguino; «modifichino la prenotazione») consensualmente le condizioni del contratto di pacchetto turistico dopo la sua conclusione – ad esempio (come nel caso di specie) in relazione a singoli servizi turistici ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), come i servizi di trasporto, l’itinerario del viaggio o la data del viaggio –, le informazioni precontrattuali che devono essere fornite al viaggiatore devono essere nuovamente messe a disposizione o messe a disposizione in forma aggiornata per intero (anche se non sono interessate dalla «modifica della prenotazione») o in parte.

____________

1 Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).