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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Lecce (Italia) il 24 maggio 2023 – ED / Ministero dell’Istruzione e del Merito, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

(Causa C-322/23, Lufoni 1 )

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Lecce

Parti nella causa principale

Ricorrente: ED

Resistenti: Ministero dell’Istruzione e del Merito, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

Questioni pregiudiziali

Se la clausola 4 [dell’accordo quadro] della direttiva 99/701 osti a una normativa nazionale quale quella costituita dagli articoli 485 e 489 del decreto legislativo n. 297/1994, dall’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 nonché dall’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/88 che prevedono un computo dell’anzianità pre-ruolo, effettuato tenendo conto dell’articolo 11, comma 14 citato, per intero solo per i primi 4 anni e, per i successivi, una valutazione dei 2/3 ai fini giuridici ed economici e del restante terzo ai soli fini economici e dopo il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio prevista dall’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/88.

In ogni caso, se ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione ex clausola 4 [dell’accordo quadro] della direttiva 99/70 il giudice nazionale debba tenere conto della sola anzianità pre-ruolo riconosciuta al momento dell’immissione in servizio o se, al contrario, debba tenersi conto dell’intero complesso normativo riguardante il trattamento della citata anzianità e quindi anche delle norme che prevedono, in periodi successivi all’immissione in ruolo, un recupero totale di anzianità di servizio ai soli fini economici.

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1     Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1     Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).