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Impugnazione proposta il 15 settembre 2023 da Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí i Obiols avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 5 luglio 2023, causa T-272/21, Puigdemont i Casamajó e a. / Parlamento

(Causa C-572/23 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí i Obiols (rappresentanti: P. Bekaert e S. Bekaert, advocaten, G. Boye, abogado)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Regno di Spagna

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare le decisioni P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 e P9_TA(2021)0061 del Parlamento europeo, del 9 marzo 2021, relative alla richiesta di revoca della loro immunità; o, in subordine

rinviare la causa al Tribunale;

condannare il Parlamento europeo e il Regno di Spagna alle spese; o, in subordine

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti deducono i seguenti dieci motivi.

Primo motivo di impugnazione: il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel respingere il primo motivo di ricorso affermando che le decisioni contestate non hanno violato l’obbligo di motivazione quale previsto all’articolo 296 TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel respingere il secondo motivo di ricorso, in particolare affermando che non sarebbe spettato né al Parlamento né al Tribunale esercitare un controllo sulla richiesta di revoca dell’immunità, nello specifico, sulla sua ricevibilità, conformemente alla giurisprudenza risultante dalla sentenza Berlusconi e Fininvest 1 .

Terzo motivo di impugnazione: in Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che il Parlamento non aveva violato il diritto dei ricorrenti a che le loro questioni fossero trattate in modo imparziale ed equo.

Quarto motivo di impugnazione: il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che il Parlamento non aveva violato il diritto dei ricorrenti di essere ascoltati, quale riconosciuto dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta.

Quinto motivo di impugnazione: il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel respingere il quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto risultante dalla mancanza di chiarezza delle decisioni contestate.

Sesto motivo di impugnazione: Tribunale è incorso in un errore di diritto nel respingere il sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione delle immunità previste all’articolo 343 TFUE e all’articolo 9 del protocollo n. 7, in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 39, paragrafo 2, e l’articolo 45 della Carta, l’articolo 21 TFUE nonché l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento. Il Tribunale è incorso un errore di diritto nel respingere altresì il settimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del principio della parità di trattamento, laddove [il Parlamento] si è discostato dalla propria prassi anteriore o laddove esso ha commesso un errore di valutazione.

Settimo motivo di impugnazione: il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha snaturato elementi di prova respingendo l’ottavo motivo del ricorso di annullamento, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del principio della parità di trattamento per quanto riguarda la prassi del Parlamento, da cui risulta che esso non revoca l’immunità dei suoi membri a fini dell’arresto in mancanza di una condanna, e per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento interno del Parlamento.

Ottavo motivo di impugnazione: violazione dell’articolo 47 della Carta, alla luce dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, dell’articolo 296 TFUE e degli articoli 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto omettendo di fornire una motivazione adeguata e sufficiente.

Nono motivo di impugnazione: il Tribunale ha violato l’articolo 47 della Carta, interpretato alla luce degli articoli 6 e 13 della summenzionata convenzione, rifiutando di adottare le misure di organizzazione del procedimento e le misure istruttorie richieste.

Decimo motivo di impugnazione: il Tribunale è incorso in un errore di diritto omettendo di esaminare, d’ufficio, se vi fosse ancora luogo a statuire sul ricorso, in particolare alla luce dell’ordinanza del 12 gennaio 2023 del giudice istruttore presso la Corte suprema spagnola. Violazione del principio della certezza del diritto.

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1 Sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023).