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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 4 maggio 2011 - Sportingbet PLC / Ypourgos Politismou, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

(Causa C-209/11)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Sportingbet PLC

Convenuti: Ypourgos Politismou, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con le disposizioni degli artt. 43 e 49 del Trattato CE una normativa nazionale che, allo scopo di limitare l'offerta di giochi d'azzardo, attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento dei giochi d'azzardo ad un'unica impresa, costituita in forma di società per azioni e quotata in borsa, a maggior ragione allorché tale impresa pubblicizza i giochi d'azzardo che organizza, estende la propria attività in altri Stati, i giocatori partecipano liberamente e l'importo massimo della scommessa e della vincita è determinato per schedina e non per giocatore.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se sia compatibile con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE una normativa nazionale che, perseguendo di per sé la lotta alla criminalità attraverso l'esercizio di un controllo sulle imprese operanti nel settore di cui trattasi, in modo da assicurare che tali attività si svolgano esclusivamente all'interno di circuiti controllati, attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento dei giochi d'azzardo ad un'unica impresa, anche qualora tale attribuzione abbia l'effetto parallelo di sviluppare illimitatamente la relativa offerta; oppure se occorra, in ogni caso, e affinché tale restrizione venga considerata idonea al conseguimento dello scopo della lotta alla criminalità, che lo sviluppo dell'offerta sia comunque controllato, cioè si mantenga entro la misura necessaria al perseguimento di tale scopo e non la ecceda. Nel caso in cui detto sviluppo debba essere comunque controllato, se, in tale prospettiva, esso possa considerarsi controllato qualora in tale settore venga attribuito un diritto esclusivo ad un ente dotato delle caratteristiche elencate nella prima questione pregiudiziale. Infine, nel caso in cui si ritenga che l'attribuzione del diritto esclusivo in parola conduca a uno sviluppo controllato dell'offerta dei giochi d'azzardo, se l'attribuzione ad una sola impresa vada oltre quanto necessario, nel senso che il medesimo scopo può essere utilmente perseguito anche con l'attribuzione di tale diritto a più di un'impresa.

Qualora, con riferimento alle due questioni pregiudiziali precedenti, si ritenesse che l'attribuzione, con le disposizioni nazionali in questione, di un diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento dei giochi d'azzardo non sia compatibile con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE: a) se sia ammissibile, ai sensi di dette disposizioni del Trattato, che le autorità nazionali omettano di esaminare, nel corso di un periodo transitorio, necessario all'adozione di disposizioni compatibili con il Trattato CE, le domande relative all'avvio di tali attività presentate da soggetti stabiliti in altri Stati membri; b) in caso di risposta affermativa, sulla base di quali criteri si determini la durata di tale periodo transitorio; c) se non si ammette un periodo transitorio, sulla base di quali criteri le autorità nazionali debbano valutare le relative domande.

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