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Ricorso proposto il 5 luglio 2021 – Vendrame/Commissione

(Causa T-379/21)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Michele Vendrame (Venezia, Italia) (rappresentante: R. Sciaudone, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia

annullare la decisione della Commissione del 26 aprile 2021 (di seguito, la decisione impugnata) con cui la Commissione, confermando la precedente decisione di diniego del 3 marzo 2021, ha respinto la domanda della ricorrente per l’accesso alla relazione finale, e relativi allegati, redatta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) all’esito dell’indagine OC/2019/0766;

ordinare alla Commissione di produrre la relazione dell’OLAF e dei relativi allegati; e

condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sull’errata interpretazione delle conseguenze derivanti dall’accesso alla relazione dell’OLAF.

Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata deve essere annullata in quanto l’accesso alla relazione dell’OLAF non potrebbe, stando agli articoli 10, par. 1, e 2, par. 4, del regolamento n. 1049/20011 , divenire di “pubblico dominio”.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 4, par. 2, terzo trattino, del regolamento n.1049/2001.

Si fa valere a questo riguardo che la convenuta ha violato l’art. 4, par. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, come interpretato dalla giurisprudenza, ai sensi della quale quando il destinatario della relazione di OLAF ha intenzione di adottare atti pregiudizievoli per gli interessati, questi ultimi hanno il diritto di avere accesso al rapporto in questione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 4, par. 1, lettera b), del regolamento n.1049/2001 e del principio di proporzionalità.

Si fa valere a questo riguardo che il ricorrente non ha mai chiesto il trasferimento di dati personali di persone fisiche, ragion per cui gli eventuali dati personali eventualmente presenti nella relazione ben potevano essere tutelati attraverso una comunissima operazione di oscuramento del dato.

Quarto motivo, vertente sull’errata applicazione e interpretazione dell’art. 4, par. 6, del regolamento n.1049/2001.

Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata deve essere annullata perché la convenuta non ha proceduto, in concreto, a verificare, nel concreto, se poteva essere concesso un accesso parziale.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

Si fa valere a questo riguardo che la convenuta non ha fornito alcuna motivazione sull’applicabilità dell’eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento n.1049/2001.

Sesto motivo, vertente sull’errata esclusione di un interesse pubblico alla divulgazione.

Si fa valere a questo riguardo che la convenuta ha erroneamente interpretato il diritto alla difesa come mero interesse di parte, omettendo di considerare che il diritto di difendersi è un cardine dello Stato di diritto e, come tale, assicura e garantisce la collettività e non già un solo individuo.

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1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).