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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 24 gennaio 2022 – Austrian Airlines AG / TW

(Causa C-49/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti nel procedimento principale

Appellante: Austrian Airlines AG

Appellato: TW

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 1 (il «regolamento sui diritti dei passeggeri»), debbano essere interpretati nel senso che deve essere considerato come un riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, che il vettore aereo operativo è tenuto ad offrire in caso di cancellazione, anche un volo di rimpatrio operato nell’ambito dell’attività di autorità pubblica di uno Stato, qualora il vettore aereo operativo, pur non potendo giustificare un diritto al trasporto del passeggero, poteva tuttavia registrare il passeggero a tal fine, sopportandone i costi e, in virtù di un accordo contrattuale con lo Stato, opera infine il volo con lo stesso aeromobile e gli stessi orari previsti per il volo originario.

Se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (il «regolamento sui diritti dei passeggeri»), debba essere interpretato nel senso che un passeggero che si registri esso stesso su un volo di rimpatrio di cui alla prima questione e che a tal fine versi un contributo obbligatorio alle spese allo Stato, vanta, nei confronti del vettore aereo, un diritto al rimborso di tali spese che deriva direttamente dal regolamento sui diritti dei passeggeri, anche se le spese non consistono esclusivamente nei meri costi del volo.

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1 GU 2004, L 46, pag. 1.