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Ricorso proposto il 21 novembre 2023 – OT / Consiglio

(Causa T-1095/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: OT (rappresentanti: J.-P. Hordies e P. Blanchetier, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 104), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione UE 2023/1765 del Consiglio del 13 settembre 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 3), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

di conseguenza, ingiungere al Consiglio di espungere il nome del ricorrente dagli allegati del regolamento di esecuzione UE 2023/1765 del Consiglio del 13 settembre 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;

condannare il Consiglio ai costi e alle spese del procedimento, compresi quelli sostenuti dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Tali risultanze consentono al ricorrente di sollevare un primo motivo che mette in evidenza l’errore di valutazione del Consiglio.

Con un secondo motivo il ricorrente sostiene che le misure di cui è stato oggetto, consistenti in un blocco completo di tutti i suoi fondi e in un divieto di circolare nel territorio dell’Unione europea, sono del tutto sproporzionate posto che esso non ha legami con le autorità russe e soprattutto non ha il minimo potere per fare pressione sui decisori russi, circostanza che costituisce l’obiettivo dichiarato del Consiglio per giustificare le misure restrittive controverse.

Infine, con un terzo motivo, vertente sulla violazione dei suoi diritti della difesa e alla garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva, il ricorrente denuncia il costante squilibrio che deve subire tanto nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio, volto al riesame della sua situazione, quanto dinanzi al Tribunale dell’Unione, per il fatto che il Consiglio trattiene documenti essenziali senza comunicarli, non risponde agli argomenti del ricorrente, tralascia di tener conto dei suoi argomenti e dei documenti che presenta e si astiene da qualsiasi riesame periodico semestrale. A tali censure si aggiunge una mancanza di prove solide e verificabili e la debolezza dei fascicoli e delle prove presentati come tali da fondare le decisioni di mantenere il ricorrente nell’elenco controverso.

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