Language of document : ECLI:EU:T:2021:925

sentenza del tribunale (Quinta Sezione)

21 dicembre 2021 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa T‑195/21,

Oleksandr Viktorovych Klymenko, residente a Mosca (Russia), rappresentato da M. Phelippeau, avvocata,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da S. Lejeune e A. Vitro, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2021, L 77, pag. 29), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2021, L 77, pag. 2), nella parte in cui tali atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Spielmann, presidente, R. Mastroianni (relatore) e M. Brkan, giudici,

cancelliere: E. Coulon,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La presente causa si inserisce nell’ambito del contenzioso relativo alle misure restrittive adottate nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, in seguito alla repressione delle manifestazioni di piazza dell’Indipendenza a Kiev (Ucraina) nel febbraio 2014.

2        Il sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko, ricorrente, è stato Ministro delle Entrate e delle Imposte dell’Ucraina.

3        Il 5 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26). In pari data, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1).

4        I considerando 1 e 2 della decisione 2014/119 precisano quanto segue:

«(1)      Il 20 febbraio 2014 il Consiglio ha condannato nel modo più assoluto il ricorso alla violenza in Ucraina. Ha esortato all’immediata cessazione delle violenze in Ucraina e al pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ha rivolto un appello al governo ucraino affinché dia prova di massima moderazione e ai leader dell’opposizione affinché prendano distanza da quanti ricorrono ad azioni radicali, inclusa la violenza.

(2)      Il 3 marzo 2014 il Consiglio ha convenuto di concentrare le misure restrittive sul congelamento e sul recupero dei beni delle persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e delle persone responsabili di violazioni di diritti umani, con l’obiettivo di consolidare e sostenere lo [S]tato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina».

5        L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/119 dispone quanto segue:

«1.      Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associate, elencati nell’allegato.

2.      Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato».

6        Le modalità di tale congelamento di fondi sono definite all’articolo 1, paragrafi da 3 a 6, della decisione 2014/119.

7        Conformemente alla decisione 2014/119, il regolamento n. 208/2014 impone l’adozione delle misure di congelamento di fondi e di risorse previste da tale decisione (in prosieguo: le «misure restrittive in questione») e definisce le modalità di tale congelamento in termini sostanzialmente identici a quelli di detta decisione.

8        I nominativi delle persone cui fanno riferimento la decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 sono inseriti nell’elenco contenuto nell’allegato di detta decisione e nell’allegato I del citato regolamento (in prosieguo: l’«elenco») accompagnati, in particolare, dalla motivazione del loro inserimento. Inizialmente, il nome del ricorrente non compariva nell’elenco di cui trattasi.

9        La decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 sono stati modificati dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119 (GU 2014, L 111, pag. 91), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2014, L 111, pag. 33) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti dell’aprile 2014»).

10      Con gli atti dell’aprile 2014, il nome del ricorrente è stato aggiunto all’elenco, con le informazioni identificative «ex Ministro delle [E]ntrate e delle [I]mposte» e la seguente motivazione:

«Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina».

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2014, il ricorrente ha proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T‑494/14, volto, in particolare, all’annullamento degli atti dell’aprile 2014, nella parte in cui lo riguardavano.

12      Il 29 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/143, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), ed il regolamento (UE) 2015/138, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1).

13      La decisione 2015/143 ha precisato, con decorrenza dal 31 gennaio 2015, i criteri di inserimento delle persone sottoposte al congelamento dei fondi; la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 è stata sostituita dalla seguente formulazione:

«1.      Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a esse associati, elencati nell’allegato.

Ai fini della presente decisione, le persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini comprendono persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine:

a)      per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici ucraini o per essersi rese complici di tale appropriazione, o

b)      per abuso d’ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso».

14      Il regolamento 2015/138 ha modificato in modo analogo il regolamento n. 208/2014.

15      Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2015»). La decisione 2015/364, da un lato, ha sostituito l’articolo 5 della decisione 2014/119, prorogando l’applicazione delle misure restrittive, per quanto concerne il ricorrente, fino al 6 marzo 2016, e, dall’altro, ha sostituito l’allegato della decisione da ultimo citata. Il regolamento di esecuzione 2015/357 ha sostituito di conseguenza l’allegato I del regolamento n. 208/2014.

16      Con gli atti del marzo 2015, il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco, con le informazioni identificative «ex Ministro delle [E]ntrate e delle [I]mposte» e la nuova motivazione che segue:

«Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per abuso d’ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni statali ucraini».

17      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2015, il ricorrente ha proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T‑245/15, volto, in particolare, all’annullamento degli atti del marzo 2015, nella parte in cui lo riguardavano.

18      Il 4 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/318, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2016, L 60, pag. 76), e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2016, L 60, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2016»).

19      Con gli atti del marzo 2016, l’applicazione delle misure restrittive in questione è stata prorogata, anche nei confronti del ricorrente, fino al 6 marzo 2017, senza che la motivazione della sua designazione fosse modificata rispetto a quella degli atti del marzo 2015.

20      Il 28 aprile 2016 il ricorrente ha adattato le proprie conclusioni nell’ambito della causa T‑245/15, conformemente all’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, cosicché queste ultime erano altresì volte ad ottenere l’annullamento degli atti del marzo 2016 nella parte in cui lo riguardavano.

21      Con ordinanza del 10 giugno 2016, Klymenko/Consiglio (T‑494/14, EU:T:2016:360), adottata sulla base dell’articolo 132 del regolamento di procedura, il Tribunale ha accolto il ricorso menzionato al precedente punto 11, dichiarandolo manifestamente fondato e annullando, quindi, gli atti dell’aprile 2014, nella parte in cui riguardavano il ricorrente.

22      Il 3 marzo 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/381, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2017, L 58, pag. 34), e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2017, L 58, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2017»).

23      Con gli atti del marzo 2017, l’applicazione delle misure restrittive in questione è stata prorogata, anche nei confronti del ricorrente, fino al 6 marzo 2018, senza che la motivazione della designazione di quest’ultimo fosse modificata rispetto a quella degli atti del marzo 2015.

24      Il 27 marzo 2017 il ricorrente ha nuovamente adattato le sue conclusioni nell’ambito della causa T‑245/15 cosicché anche queste ultime erano volte ad ottenere l’annullamento degli atti del marzo 2017 nella parte in cui lo riguardavano.

25      Con sentenza dell’8 novembre 2017, Klymenko/Consiglio (T‑245/15, non pubblicata, EU:T:2017:792), il Tribunale ha respinto la totalità delle domande del ricorrente di cui ai precedenti punti 17, 20 e 24.

26      Il 5 gennaio 2018 il ricorrente ha presentato un’impugnazione dinanzi alla Corte, iscritta a ruolo con il numero C‑11/18 P, avverso la sentenza dell’8 novembre 2017, Klymenko/Consiglio (T‑245/15, non pubblicata, EU:T:2017:792).

27      Il 5 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/333, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2018, L 63, pag. 48), e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2018, L 63, pag. 5) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2018»).

28      Con gli atti del marzo 2018, l’applicazione delle misure restrittive in questione è stata prorogata fino al 6 marzo 2019, anche nei confronti del ricorrente, senza che la motivazione della designazione di quest’ultimo fosse modificata rispetto a quella degli atti del marzo 2015.

29      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2018, il ricorrente ha proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T‑274/18, volto all’annullamento degli atti del marzo 2018 nella parte in cui lo riguardavano.

30      Il 4 marzo 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/354, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2019, L 64, pag. 7), e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2019, L 64, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2019»).

31      Con gli atti del marzo 2019, l’applicazione delle misure restrittive in questione è stata prorogata fino al 6 marzo 2020 e il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco, con la medesima motivazione ricordata al precedente punto 16, accompagnata da una precisazione riguardante il rispetto dei suoi diritti della difesa e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nel corso del procedimento penale su cui si era basato il Consiglio.

32      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 maggio 2019, il ricorrente ha proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T‑295/19, volto all’annullamento degli atti del marzo 2019, nella parte in cui lo riguardavano.

33      Con sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio (T‑274/18, EU:T:2019:509), il Tribunale ha annullato gli atti del marzo 2018 nella parte in cui riguardavano il ricorrente.

34      Con sentenza del 26 settembre 2019, Klymenko/Consiglio (C‑11/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:786), la Corte ha annullato, da un lato, la sentenza dell’8 novembre 2017, Klymenko/Consiglio (T‑245/15, non pubblicata, EU:T:2017:792) (v. precedente punto 25), e, dall’altro, gli atti del marzo 2015, del marzo 2016 e del marzo 2017, nella parte in cui riguardavano il ricorrente.

35      Il 5 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/373, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2020, L 71, pag. 10), e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2020, L 71, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2020»).

36      Con gli atti del marzo 2020, l’applicazione delle misure restrittive in questione è stata prorogata fino al 6 marzo 2021 e il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco, con la medesima motivazione ricordata al precedente punto 16, accompagnata da una precisazione relativa al rispetto dei suoi diritti della difesa e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nel corso del procedimento penale sul quale il Consiglio si era basato.

37      Tra i mesi di novembre del 2020 e di gennaio del 2021 il Consiglio e il ricorrente si sono scambiati diverse lettere in relazione alla possibile proroga delle misure restrittive in questione nei confronti di quest’ultimo. In particolare, il Consiglio ha trasmesso al ricorrente diverse lettere dell’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina (in prosieguo: l’«UPG») in merito, segnatamente, ai procedimenti penali cui egli era sottoposto e sui quali il Consiglio si basava per contemplare detta proroga.

38      Con sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio (T‑258/20, EU:T:2021:52), il Tribunale ha annullato gli atti del marzo 2020, nella parte in cui riguardavano il ricorrente.

39      Il 4 marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/394, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2021, L 77, pag. 29), e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2021, L 77, pag. 2) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»).

40      Con gli atti impugnati, l’applicazione delle misure restrittive in questione è stata prorogata, per quanto concerne il ricorrente, fino al 6 settembre 2021 ed il nome di quest’ultimo è stato mantenuto nell’elenco, con la medesima motivazione richiamata al precedente punto 16. Peraltro, l’allegato della decisione 2014/119 e l’allegato I del regolamento n. 208/2014 sono stati suddivisi in due sezioni, la seconda delle quali è stata intitolata «Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva». In tale sezione, per quanto concerne il ricorrente, si afferma quanto segue:

«Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Klymenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 1° maggio 2017 e del 5 ottobre 2018 che hanno autorizzato un’indagine speciale in contumacia. Il Consiglio osserva che la difesa è stata informata del completamento delle indagini preliminari, rispettivamente nel 2017 e nel 2018, e che da allora le è stato fornito il materiale del procedimento penale perché potesse familiarizzarvisi. Sono attualmente in corso il controllo e l’esame da parte della difesa della grande quantità di materiale disponibile in relazione all’indagine preliminare del procedimento penale. Il Consiglio ritiene che la lunghezza dei tempi di familiarizzazione [debba] essere imputat[a] alla difesa».

41      Con lettera del 5 marzo 2021, il Consiglio ha informato il ricorrente del mantenimento delle misure restrittive in questione nei suoi confronti. Esso ha risposto alle osservazioni del ricorrente formulate nella sua corrispondenza dell’11 dicembre 2020, del 22 e del 27 gennaio 2021 e gli ha trasmesso gli atti impugnati. Inoltre, gli ha comunicato il termine per presentare osservazioni prima dell’adozione della decisione relativa all’eventuale mantenimento del suo nome nell’elenco.

 Fatto successivo alla presentazione del ricorso in esame

42      Con lettera del 14 settembre 2021, il Consiglio ha informato il Tribunale della scadenza delle misure restrittive in questione nei confronti del ricorrente e del fatto che il nome di quest’ultimo non era pertanto più inserito nell’elenco.

 Procedimento e conclusioni delle parti

43      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 aprile 2021, il ricorrente ha presentato un ricorso di annullamento degli atti impugnati.

44      Il 25 giugno 2021 il Consiglio ha depositato il controricorso.

45      A causa di un impedimento di un membro della Quinta Sezione, il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice al fine di integrare la Sezione.

46      Il ricorrente non ha depositato una replica entro il termine impartito.

47      Il 31 agosto 2021 si è conclusa la fase scritta del procedimento.

48      Ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, in assenza di una domanda di fissazione di un’udienza presentata dalle parti entro il termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, il Tribunale può decidere di statuire su un ricorso senza fase orale. Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo, ha deciso, in assenza di una tale domanda, di statuire senza fase orale.

49      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare gli atti impugnati nella parte in cui lo riguardano;

–        condannare il Consiglio alle spese.

50      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        in subordine, qualora gli atti impugnati dovessero essere annullati nella parte in cui riguardano il ricorrente, disporre il mantenimento degli effetti della decisione 2021/394 fino a quando non acquisti efficacia l’annullamento parziale del regolamento di esecuzione 2021/391;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

51      A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, su un errore manifesto di valutazione e su uno sviamento di potere, il terzo, in sostanza, sulla violazione dei diritti fondamentali in sede di adozione degli atti impugnati e, il quarto, su una mancanza di base legale.

52      Occorre anzitutto esaminare il secondo motivo, nella parte in cui si contesta al Consiglio di non aver correttamente verificato il rispetto, da parte delle autorità ucraine, dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente, dal che deriverebbe un errore manifesto di valutazione commesso in sede di adozione degli atti impugnati.

53      Nell’ambito di tale motivo, il ricorrente sostiene, in particolare, che il Consiglio ha omesso di verificare se i procedimenti penali che lo riguardano e recanti, rispettivamente, il riferimento 42017000000000113 (in prosieguo: il «procedimento 113») e il riferimento 42014000000000521 (in prosieguo: il «procedimento 521»), sui quali esso si è basato quando ha deciso di mantenere le misure restrittive nei suoi confronti, si fossero svolti nel rispetto dei suoi diritti della difesa e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

54      Secondo il ricorrente, le risposte dell’UPG ai quesiti posti dal Consiglio, concernenti il rispetto dei suoi diritti della difesa e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, incluso il rispetto del termine ragionevole da parte delle autorità ucraine, lo stato dei procedimenti penali che lo riguardano nonché la competenza delle diverse autorità inquirenti interessate, i rapporti tra queste ultime e il trasferimento delle indagini dall’una all’altra, non erano soddisfacenti. Pertanto, egli rimprovera, in sostanza, al Consiglio di aver effettuato verifiche insufficienti e di aver ignorato gli elementi di prova che gli avrebbe fornito, riguardanti gli illeciti procedurali commessi dalle autorità ucraine e l’assenza di indipendenza di queste ultime.

55      In primo luogo, egli fa valere che il suo nome non figurava nell’elenco delle persone ricercate a livello internazionale redatto dall’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) (in prosieguo: l’«elenco delle persone ricercate dall’Interpol»), come è stato constatato dalla sezione degli appelli dell’alta Corte anticorruzione ucraina nella sentenza del 13 maggio 2020 (in prosieguo: la «sentenza del 13 maggio 2020») che annulla una misura cautelare sotto forma di detenzione preventiva nei suoi confronti, motivando con la mancanza di una delle condizioni che devono essere soddisfatte, secondo il codice di procedura penale ucraino (in prosieguo: il «codice di procedura penale»), per l’adozione di una decisione siffatta, ossia che il nome della persona interessata sia inserito in un elenco internazionale delle persone ricercate. Tale sentenza sarebbe importante anche con riferimento alla valutazione della decisione del giudice istruttore del Tribunale distrettuale di Petchersk a Kiev (in prosieguo: il «Tribunale di Petchersck») emessa il 5 ottobre 2018 (in prosieguo: la «decisione del giudice istruttore del 5 ottobre 2018») che ha autorizzato un’indagine speciale in contumacia nei suoi confronti, considerato che la sua adozione presupponeva parimenti, in particolare, l’inserimento del nome del ricorrente in un elenco internazionale delle persone ricercate.

56      In secondo luogo, il ricorrente ritiene che la durata dei procedimenti avviati nei suoi confronti in Ucraina non sia ragionevole, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), e che la durata anormalmente lunga dei procedimenti penali sui quali il Consiglio si è basato senza effettuare una qualsivoglia verifica sia imputabile unicamente alle autorità incaricate di questi ultimi, che non avrebbero adottato alcuna decisione di rinviare la causa dinanzi ad un tribunale al fine di prorogare il congelamento dei fondi.

57      In terzo luogo, il ricorrente contesta al Consiglio di non aver effettuato alcuna verifica riguardo al rispetto dei suoi diritti della difesa e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva in relazione al trasferimento delle indagini preliminari, che erano già state chiuse, all’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina, ben sei anni dopo l’apertura delle stesse, mentre tale ufficio era operativo dall’aprile del 2015.

58      In quarto luogo, il ricorrente afferma che la decisione del giudice istruttore del 5 ottobre 2018 non è stata adottata nel rispetto dei suoi diritti della difesa e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

59      In quinto luogo, il ricorrente sostiene che, considerate le irregolarità commesse dalle autorità ucraine, non vi è alcuna garanzia che le indagini siano state condotte nel rispetto di detti diritti e che, perciò, il Consiglio non poteva basarsi sulle sole informazioni provenienti dall’UPG, che è nominato dal governo e che, nel contesto di un clima di regolamento politico dei conti, si sarebbe reso pubblicamente colpevole di ripetute violazioni dei suoi diritti fondamentali.

60      In definitiva, il Consiglio sarebbe venuto meno ai propri obblighi di verifica del rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente, sebbene quest’ultimo ne avesse più volte denunciato la violazione.

61      Il Consiglio sostiene che, dalla corrispondenza con il ricorrente, risulta che esso ha preso in considerazione le osservazioni di quest’ultimo, che ne ha verificato la fondatezza, ponendo anche quesiti precisi e ottenendo chiarimenti presso le autorità ucraine, e che, alla luce delle informazioni ricevute da queste ultime, ha potuto ritenere, da un lato, che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente non fossero stati violati e, dall’altro lato, che vi fossero sufficienti motivi per mantenere il suo nome nell’elenco.

62      Del resto, il ricorrente avrebbe esercitato il proprio diritto di essere rappresentato da un difensore in Ucraina nei procedimenti che lo riguardano e si sarebbe servito della sua assenza dal paese per addurre vizi procedurali ed evitare di comparire dinanzi ai giudici competenti. Inoltre, il codice di procedura penale offrirebbe al ricorrente mezzi di opposizione o di contestazione e dal fascicolo risulterebbe che egli se ne sia utilmente avvalso, cosicché i suoi ricorsi hanno talvolta avuto un esito a lui favorevole.

63      Riguardo agli argomenti del ricorrente relativi alla durata asseritamente eccessiva delle indagini preliminari e alla mancanza di incriminazione nei suoi confronti, il Consiglio ribatte di aver chiesto e ottenuto chiarimenti in merito da parte delle autorità ucraine, che le indagini riguardanti i procedimenti 113 e 521 sono state chiuse rispettivamente nel 2017 e nell’ottobre 2018, e che la difesa del ricorrente si sta familiarizzando con la documentazione, il che dimostrerebbe un’evoluzione del procedimento. In proposito, esso afferma che tale processo di familiarizzazione con il contenuto del fascicolo è stato rallentato a causa della complessità della causa, della notevole mole dei documenti contenuti nel fascicolo, della crisi sanitaria nonché dell’assenza del ricorrente dal territorio ucraino. Il Consiglio sostiene poi che le disposizioni del codice di procedura penale non impongono alle autorità ucraine di porre fine ai procedimenti penali in questione, in quanto la riforma del 2017 di tale codice, che ha stabilito una durata massima per lo svolgimento delle indagini preliminari, è successiva all’inserimento del nome del ricorrente nel registro dei sospettati e, di conseguenza, non si applica a detti procedimenti.

64      Per quanto attiene, infine, alla sentenza del 13 maggio 2020, il Consiglio sostiene che essa non incide sul procedimento 113 e che una misura cautelare sotto forma di detenzione preventiva sussiste anche nell’ambito del procedimento 521, benché non possa essere eseguita in quanto il ricorrente ha lasciato il paese. In ogni caso, detta sentenza conferma che il ricorrente ottiene la salvaguardia dei propri diritti.

65      In via preliminare, occorre rilevare che il secondo motivo dev’essere considerato come vertente su un errore di valutazione e non su un errore manifesto di valutazione. Infatti, il Consiglio non godeva di alcun margine di discrezionalità nello stabilire se disponesse di sufficienti elementi per valutare il rispetto, da parte delle autorità ucraine, dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente e se tali elementi fossero idonei a determinare dubbi legittimi in ordine al rispetto di tali diritti (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 9 giugno 2021, Yanukovych/Consiglio, T‑303/19, non pubblicata, EU:T:2021:334, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).

66      Peraltro, da una giurisprudenza consolidata risulta che, nell’ambito dell’esame delle misure restrittive, i giudici dell’Unione europea devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione alla luce dei diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione, fra i quali figurano, in particolare, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e i diritti della difesa, quali sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio, T‑258/20, EU:T:2021:52, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

67      L’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta esige che, nello svolgere il controllo della legittimità dei motivi su cui si basa la decisione di inserire o di mantenere il nome di una persona in un elenco di persone oggetto di misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che tale decisione, la quale riveste una portata individuale per detta persona, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò implica una verifica dei fatti allegati nell’esposizione dei motivi sottesi a tale decisione, di modo che il controllo giurisdizionale non sia limitato alla valutazione della verosimiglianza astratta dei motivi addotti, ma sia inteso a stabilire se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare detti atti, siano fondati (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio, T‑258/20, EU:T:2021:52, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

68      L’adozione e il mantenimento di misure restrittive, come quelle previste dalla decisione 2014/119 e dal regolamento n. 208/2014, come modificati, adottate nei confronti di una persona che è stata identificata come responsabile di un’appropriazione indebita di fondi appartenenti a uno Stato terzo, si fondano, sostanzialmente, sulla decisione di un’autorità di quest’ultimo, competente al riguardo, di avviare e condurre un procedimento di indagine penale relativo a tale persona e riguardante reati di appropriazione indebita di fondi pubblici (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio, T‑258/20, EU:T:2021:52, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

69      Inoltre, sebbene, in forza del criterio di inserimento, come quello di cui al punto 13 supra, il Consiglio possa fondare misure restrittive sulla decisione di uno Stato terzo, l’obbligo incombente a tale istituzione di rispettare i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva implica che esso debba assicurarsi del rispetto dei suddetti diritti da parte delle autorità dello Stato terzo che hanno adottato la citata decisione (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio, T‑258/20, EU:T:2021:52, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

70      L’obbligo incombente al Consiglio di verificare che le decisioni degli Stati terzi sulle quali esso intende fondarsi siano state adottate nel rispetto dei diritti summenzionati è volto a garantire che l’adozione o il mantenimento delle misure di congelamento dei fondi abbia luogo soltanto su una base fattuale sufficientemente solida e, quindi, a proteggere le persone o entità interessate. Così, il Consiglio potrebbe ritenere che l’adozione o il mantenimento di tali misure si fondi su una base fattuale sufficientemente solida solamente dopo aver accertato esso stesso che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati in occasione dell’adozione della decisione dello Stato terzo interessato sulla quale esso intende fondarsi (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio, T‑258/20, EU:T:2021:52, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

71      Peraltro, se è vero che la circostanza che lo Stato terzo faccia parte degli Stati che hanno aderito alla CEDU comporta un controllo, da parte della Corte EDU, sui diritti fondamentali garantiti da detta convenzione, i quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, TUE, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali, una tale circostanza non può tuttavia rendere superfluo l’obbligo di verifica richiamato supra al punto 70 (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio, T‑258/20, EU:T:2021:52, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

72      Secondo la giurisprudenza, il Consiglio deve dar atto, nell’esposizione dei motivi relativi all’adozione o al mantenimento delle misure restrittive nei confronti di una persona o di una entità, sia pure in maniera succinta, delle ragioni per le quali ritiene che la decisione dello Stato terzo sulla quale intende fondarsi sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Pertanto, il Consiglio, per adempiere il proprio obbligo di motivazione, deve indicare, nella decisione che impone misure restrittive, di aver verificato se la decisione dello Stato terzo su cui si fondano dette misure sia stata adottata nel rispetto di tali diritti (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio, T‑258/20, EU:T:2021:52, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

73      In definitiva, allorché esso basa l’adozione o il mantenimento di misure restrittive, come quelle del caso di specie, sulla decisione di uno Stato terzo di avviare e condurre un procedimento penale per appropriazione indebita di fondi o beni statali da parte della persona interessata, il Consiglio deve, da un lato, assicurarsi che, al momento dell’adozione di detta decisione, le autorità di questo Stato terzo abbiano rispettato i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della persona oggetto del procedimento penale di cui trattasi e, d’altro lato, menzionare, nella decisione che impone misure restrittive, le ragioni per le quali esso ritiene che la citata decisione dello Stato terzo sia stata adottata nel rispetto di questi diritti (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio, T‑258/20, EU:T:2021:52, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

74      Nel caso di specie, siffatti obblighi risultano a maggior ragione imperativi in quanto, come emerge dal considerando 2 della decisione 2014/119, quest’ultima e le decisioni successive sono state adottate nell’ambito di una politica volta a consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina (v. precedente punto 4), conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), TUE. Di conseguenza, l’obiettivo di tali decisioni, consistente, in particolare, nel facilitare l’accertamento da parte delle autorità ucraine delle distrazioni di fondi pubblici commesse e nel conservare la possibilità, per queste ultime, di recuperare i proventi di tali distrazioni, non sarebbe pertinente alla luce di detti obiettivi qualora tale constatazione fosse viziata da un diniego di giustizia, se non addirittura da arbitrio (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 28 ottobre 2020, Ben Ali/Consiglio, T‑151/18, EU:T:2020:514, punto 95).

75      Alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali, occorre stabilire se il Consiglio abbia rispettato tali obblighi, su di esso gravanti in sede di adozione degli atti impugnati nella misura in cui questi ultimi riguardano il ricorrente.

76      In proposito, si deve rilevare che il Consiglio ha menzionato negli atti impugnati le ragioni per le quali aveva considerato che la decisione delle autorità ucraine di avviare e condurre procedimenti penali nei confronti del ricorrente per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici fosse stata adottata nel rispetto dei suoi diritti della difesa e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (v. precedente punto 40). Occorre nondimeno verificare se tale valutazione del Consiglio fosse corretta.

77      Infatti, l’esame della fondatezza della motivazione, che attiene alla legalità sostanziale degli atti impugnati e consiste, nel caso di specie, nel verificare se gli elementi invocati dal Consiglio siano accertati e se siano idonei a dimostrare la verifica del rispetto di tali diritti da parte delle autorità ucraine, deve essere distinto dalla questione della motivazione, che riguarda una forma prescritta ad substantiam e costituisce solo il corollario dell’obbligo del Consiglio di assicurarsi preliminarmente del rispetto di detti diritti (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio, T‑258/20, EU:T:2021:52, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

78      Orbene, le misure restrittive precedentemente adottate sono state prorogate e mantenute nei confronti del ricorrente mediante gli atti impugnati sulla base del criterio di inserimento enunciato all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119, come precisato nella decisione 2015/143, e all’articolo 3 del regolamento n. 208/2014, come precisato nel regolamento 2015/138 (v. precedenti punti 13 e 14). Tale criterio riguarda le persone identificate come responsabili di fatti di appropriazione indebita di fondi pubblici statali ucraini, incluse le persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine.

79      Dalle motivazioni degli atti impugnati, richiamate al precedente punto 40, e dalla lettera del 5 marzo 2021 emerge che il Consiglio, nel decidere sul mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco, si è basato sulla circostanza che egli era sottoposto a procedimenti penali promossi dalle autorità ucraine per illeciti integranti appropriazione indebita di fondi o beni pubblici e connessi ad un abuso di qualità, che era attestato, in particolare, dalle lettere dell’UPG nonché da talune decisioni giudiziarie.

80      Il mantenimento delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente si basava dunque, come nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 26 settembre 2019, Klymenko/Consiglio (C‑11/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:786), del 25 giugno 2020, Klymenko/Consiglio (T‑295/19, EU:T:2020:287), e del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio (T‑258/20, EU:T:2021:52), sulla decisione delle autorità ucraine di avviare e condurre procedimenti di indagine penali aventi ad oggetto il reato di appropriazione indebita di fondi statali ucraini.

81      Si deve inoltre rilevare che, modificando, con gli atti impugnati, l’allegato della decisione 2014/119 e l’allegato I del regolamento n. 208/2014, il Consiglio ha aggiunto a questi ultimi, come aveva già fatto in occasione dell’adozione degli atti del marzo 2019 e del marzo 2020, una nuova sezione, interamente dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, che si suddivide in due parti.

82      Nella prima parte è contenuto un semplice richiamo, di ordine generale, dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva in forza del codice di procedura penale. In particolare, sono anzitutto richiamati i differenti diritti processuali di cui gode chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale ai sensi dell’articolo 42 del codice di procedura penale. È poi menzionato l’articolo 303 del medesimo codice, che distingue tra le decisioni e le omissioni che possono essere contestate nel corso del procedimento istruttorio e le decisioni, gli atti e le omissioni che possono essere presi in considerazione durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. Inoltre, da un lato, si ricorda che, in forza dell’articolo 306 di detto codice, qualsiasi ricorso avverso decisioni, atti od omissioni dell’inquirente o del procuratore dev’essere esaminato dal giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. Dall’altro lato, è indicato, in particolare, che l’articolo 309 di detto codice precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso. Infine, si specifica che è possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d’indagine, come il sequestro di beni e provvedimenti di detenzione, solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale.

83      La seconda parte della sezione riguarda il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva delle singole persone il cui nome è inserito in elenco. Per quanto concerne più specificamente il ricorrente, si precisa che, secondo le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio, i suoi diritti della difesa ed il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio, come dimostrerebbero, in particolare, le «decisioni del giudice istruttore del 1° marzo 2017 e del 5 ottobre 2018 che hanno autorizzato un’indagine speciale in contumacia». Inoltre, il Consiglio osserva che «la difesa è stata informata del completamento delle indagini preliminari, rispettivamente nel 2017 e nel 2018, e che da allora le è stato fornito il materiale del procedimento penale perché potesse familiarizzarvisi», che il processo di familiarizzazione della difesa del ricorrente con il contenuto del fascicolo era in corso e che la lunghezza dei tempi di familiarizzazione doveva essere imputata a quest’ultima (v. precedente punto 40).

84      Nella lettera del 5 marzo 2021 inviata al ricorrente (v. precedente punto 41), anzitutto, il Consiglio ha dichiarato che le informazioni provenienti dall’UPG e quelle che risultavano dal fascicolo della causa dimostravano che il ricorrente continuava ad essere sottoposto a procedimenti penali in Ucraina per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici. Inoltre, da un lato, il Consiglio ha dichiarato che la sentenza del 13 maggio 2020 aveva confermato che l’informazione di garanzia era stata validamente notificata nell’ambito del procedimento 113 e che il ricorrente aveva dunque lo status di sospettato. Dall’altro lato, riguardo alla durata asseritamente eccessiva delle indagini preliminari, il Consiglio ha obiettato che le disposizioni del codice di procedura penale che impongono al procuratore di chiudere un procedimento qualora il periodo di indagine sia scaduto erano entrate in vigore il 3 ottobre 2017, ossia successivamente all’inserimento del nome del ricorrente nel registro dei sospettati e che, di conseguenza, esse non erano applicabili nell’ambito dei procedimenti 113 e 521. Inoltre, il Consiglio ha precisato che la fase di familiarizzazione della difesa con il fascicolo non era conteggiata nell’ambito del termine dell’indagine preliminare, cosicché gli eventuali ritardi in tale fase del procedimento non potevano essere imputati alle autorità ucraine incaricate dell’indagine. Infine, il Consiglio ha concluso che non era tenuto a verificare se le indagini penali fossero effettivamente fondate, ma soltanto se sussistesse un motivo sufficiente per l’imposizione di una misura restrittiva alla luce dei documenti sui quali essa si basava.

85      Pertanto, dalla lettura coordinata delle motivazioni illustrate negli atti impugnati e nella lettera del 5 marzo 2021 emerge che il Consiglio attesta di aver verificato il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente in entrambi i procedimenti menzionati al precedente punto 84.

86      A tale riguardo, si deve osservare, in via preliminare, che il Consiglio non dimostra in quale misura le decisioni del giudice istruttore del Tribunale di Petchersck richiamate supra al punto 83 attesterebbero il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente nell’ambito del procedimento 113 o del procedimento 521. Come ricordato supra ai punti da 67 a 69, infatti, nel caso di specie, il Consiglio, prima di decidere sul mantenimento delle misure restrittive in questione, era tenuto a verificare se la decisione dell’amministrazione giudiziaria ucraina di avviare e condurre procedimenti di indagine penali sui reati di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici e di abuso di ufficio commessi dal titolare di una carica pubblica, asseritamente commessi dal ricorrente, fosse stata adottata nel rispetto di detti diritti di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio, T‑258/20, EU:T:2021:52, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

87      In tale ottica, le decisioni giudiziarie menzionate al precedente punto 83 non sono qualificabili come decisioni di avviare e condurre il procedimento di indagine alla base del mantenimento delle misure restrittive in questione. Ciò posto, si può ammettere che, da un punto di vista sostanziale, essendo state adottate da un giudice, ossia il giudice istruttore del Tribunale di Petchersk, tali decisioni siano state realmente prese in considerazione dal Consiglio come la base fattuale che giustifica il mantenimento dell’adozione delle misure restrittive in questione (v., in tal senso, sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio, T‑258/20, EU:T:2021:52, punto 84 e giurisprudenza ivi citata).

88      Occorre dunque verificare se il Consiglio abbia potuto correttamente ritenere che simili decisioni, nonché la circostanza che la fase di familiarizzazione della difesa con il fascicolo fosse in corso al momento dell’adozione degli atti impugnati e che la lunghezza di quest’ultima fosse, in sostanza, imputabile al ricorrente, dimostrassero il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo.

89      Per quanto attiene, in primo luogo, alle decisioni del giudice istruttore del 1° marzo 2017 e del 5 ottobre 2018 relative all’apertura di un’indagine speciale in contumacia nell’ambito, rispettivamente, del procedimento 113 e del procedimento 521, si deve constatare che sono state adottate, rispettivamente, quattro anni e due anni e mezzo prima dell’adozione degli atti impugnati. Ne consegue che esse non possono bastare a dimostrare che detti procedimenti, sui quali il Consiglio si basa per mantenere, per il periodo compreso tra il mese di marzo ed il mese di settembre del 2021, le misure restrittive in questione nei confronti del ricorrente, si siano svolti nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo.

90      Del resto, il Tribunale ha già avuto occasione di pronunciarsi, sia rispetto alla decisione del giudice istruttore del 1° marzo 2017 sia rispetto a quella del 5 ottobre 2018, nel contesto delle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 25 giugno 2020, Klymenko/Consiglio (T‑295/19, EU:T:2020:287, punti da 78 a 91), e del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio (T‑258/20, EU:T:2021:52, punti 83, 93 e 94), che non sono state impugnate dinanzi alla Corte, dichiarando che tali decisioni non erano idonee a dimostrare il rispetto dei diritti della difesa del ricorrente e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nell’ambito dei procedimenti di cui trattasi. Orbene, si deve sottolineare che il Tribunale non può ignorare completamente il ragionamento da esso svolto nelle due sentenze citate, che riguardano le stesse parti e sollevano essenzialmente le stesse questioni giuridiche.

91      Per quanto concerne, più specificamente, la decisione del giudice istruttore del 5 ottobre 2018, adottata nel contesto del procedimento 521, va ricordato che, in primo luogo, il Tribunale ha rilevato che il Consiglio non aveva verificato in quale misura tale decisione, che non poteva essere oggetto di appello, si conciliasse con le disposizioni del codice di procedura penale menzionate nella prima parte della sezione degli atti impugnati dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (v. precedente punto 82). In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che dagli atti di causa non risultassero le ragioni per le quali il ricorrente non era stato rappresentato da difensori da lui stesso designati e che il Consiglio non avesse adempiuto, in proposito, l’obbligo di assicurarsi del rispetto dei diritti della difesa del ricorrente. In terzo luogo, il Tribunale ha constatato che, nonostante tutti i documenti trasmessigli dal ricorrente dimostrassero che il suo nome non figurava nell’elenco delle persone ricercate dall’Interpol, il Consiglio si era accontentato di semplici affermazioni dell’UPG e del giudice istruttore al riguardo, mentre il fatto che il nome fosse inserito in un elenco interstatale o internazionale delle persone ricercate era una delle due condizioni che dovevano essere dimostrate dal pubblico ministero quando questi chiedeva l’autorizzazione a poter procedere in contumacia (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, Klymenko/Consiglio, T‑295/19, EU:T:2020:287, punti da 82 a 88).

92      Lo stesso può dirsi per quanto concerne il procedimento 113. Infatti, nell’ambito di tale procedimento, il Tribunale ha parimenti rilevato che il Consiglio non aveva illustrato le ragioni per le quali si era accontentato di semplici affermazioni dell’UPG e del giudice istruttore riguardo all’inserimento del nome del ricorrente in un elenco internazionale delle persone ricercate, nonostante i documenti che dimostravano che il nome di quest’ultimo non figurava nell’elenco delle persone ricercate dall’Interpol. Secondo il Tribunale, le informazioni di cui disponeva il Consiglio non gli consentivano di verificare il rispetto della condizione relativa a un siffatto inserimento da parte del procuratore e, pertanto, il rispetto da parte del giudice istruttore, al momento dell’adozione della sua decisione, dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente. In proposito, il Tribunale ha altresì osservato che dalla sentenza del 13 maggio 2020, che tuttavia era successiva all’adozione degli atti del marzo 2020, ma non all’adozione degli atti impugnati, risultava, da un lato, che il semplice fatto che il procuratore adottasse una decisione procedurale sotto forma di risoluzione consistente nell’inserire una persona nell’elenco delle persone ricercate dall’Interpol non era sufficiente, essendo altresì richiesto che dovessero essere adottate tutte le misure necessarie per attuare tale risoluzione, circostanza che non era stata assolutamente provata dal procuratore, e, dall’altro lato, che tale interpretazione dell’articolo 193‑6 del codice di procedura penale era già stata fornita dalla sezione degli appelli dell’alta Corte anticorruzione ucraina nell’ambito di diverse decisioni giudiziarie emanate tra il settembre 2019 e il febbraio 2020 (v., in tal senso, sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio, T‑258/20, EU:T:2021:52, punti da 86 a 92) e avrebbe dunque dovuto essere, a fortiori, conosciuta dal procuratore.

93      Nel caso di specie, si deve constatare che, sebbene la sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio (T‑258/20, EU:T:2021:52), sia stata pronunciata prima dell’adozione degli atti impugnati, nelle sue memorie il Consiglio non ha dedotto alcun elemento che consenta al Tribunale di pervenire a conclusioni differenti da quelle enunciate nelle sentenze del 25 giugno 2020, Klymenko/Consiglio (T‑295/19, EU:T:2020:287), e del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio (T‑258/20, EU:T:2021:52), riguardo al valore probatorio delle decisioni del giudice istruttore del 1° marzo 2017 e del 5 ottobre 2018.

94      In ogni caso, si deve altresì rilevare che le decisioni giudiziarie menzionate al precedente punto 83 si inseriscono nei procedimenti penali che hanno giustificato l’inserimento e il mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco e sono solo incidentali rispetto a questi ultimi, essendo di natura procedurale. Simili decisioni – che possono servire tutt’al più a provare l’esistenza di una base fattuale sufficientemente solida, in quanto, conformemente al criterio di inserimento applicabile, il ricorrente era sottoposto a procedimenti penali vertenti, in particolare, su un reato di appropriazione indebita di fondi o di beni appartenenti allo Stato ucraino – non sono ontologicamente idonee, di per sé, a dimostrare che la decisione dell’amministrazione giudiziaria ucraina di avviare e condurre i procedimenti penali in questione, sulla quale sostanzialmente poggia il mantenimento delle misure restrittive nei confronti del ricorrente, sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del medesimo, come compete al Consiglio verificare, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 70 (v., in tal senso, sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio, T‑258/20, EU:T:2021:52, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).

95      Del resto, il Consiglio non deduce alcun documento del fascicolo del procedimento che ha condotto all’adozione degli atti impugnati da cui risulti che esso abbia esaminato le decisioni giudiziarie fatte valere e che abbia potuto trarne la conclusione che i diritti processuali del ricorrente erano stati sostanzialmente rispettati.

96      Il semplice riferimento da parte del Consiglio a lettere e reiterate prese di posizione delle autorità ucraine nelle quali queste ultime hanno spiegato in che modo i diritti fondamentali del ricorrente fossero stati rispettati e hanno fornito rassicurazioni in proposito non può bastare per ritenere che la decisione di mantenere il suo nome nell’elenco si fondi su una base fattuale sufficientemente solida, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 70 (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2020, Saleh Thabet e a./Consiglio, C‑72/19 P e C‑145/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:992, punto 44).

97      In proposito, si deve altresì osservare che il Consiglio era tenuto ad effettuare una simile verifica a prescindere da qualsiasi elemento di prova prodotto dal ricorrente per dimostrare che, nel caso di specie, egli aveva subito una violazione dei suoi diritti della difesa e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, considerato che la semplice possibilità di far valere la violazione di tali diritti dinanzi ai giudici ucraini in forza di disposizioni del codice di procedura penale non è di per sé sufficiente a dimostrare il rispetto di detti diritti da parte dell’amministrazione giudiziaria ucraina (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2021, Yanukovych/Consiglio, T‑303/19, non pubblicata, EU:T:2021:334, punto 121 e giurisprudenza ivi citata).

98      Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento del Consiglio secondo il quale il ricorrente non ha prodotto elementi atti a dimostrare che gli asseriti problemi del sistema giudiziario ucraino abbiano inciso sulla sua specifica situazione. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, in caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2020, Saleh Thabet e a./Consiglio, C‑72/19 P e C‑145/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:992, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

99      Per quanto attiene, in secondo luogo, al processo di familiarizzazione della difesa con il contenuto del fascicolo, processo che era ancora in corso nell’ambito dei due procedimenti al momento dell’adozione degli atti impugnati, dagli atti di causa emerge che il Consiglio si è accontentato delle laconiche spiegazioni dell’UPG, il quale ha concluso che la durata del periodo di familiarizzazione dipendeva esclusivamente dalla difesa, senza fornire alcuna informazione documentata riguardo alla natura e alla durata massima di tale processo, mentre esso era in corso dal 21 aprile 2017, data di chiusura dell’indagine preliminare nell’ambito del procedimento 113, e dal 3 dicembre 2018, data di chiusura dell’indagine preliminare nell’ambito del procedimento 521.

100    Contrariamente a quanto da esso sostenuto, il Consiglio non ha dimostrato in che modo le informazioni di cui disponeva riguardo a detto processo di familiarizzazione della difesa nel contesto dei summenzionati procedimenti e le relative decisioni giudiziarie gli abbiano consentito di ritenere che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente fossero stati rispettati, mentre, come da quest’ultimo affermato, detti procedimenti, che riguardavano fatti asseritamente commessi tra il 2011 ed il 2014, si trovavano ancora nella fase dell’indagine preliminare e, per di più, erano stati trasferiti, allorché erano già chiusi, ad altre autorità inquirenti a novembre del 2019, cosicché le cause in questione non erano ancora state sottoposte ad un tribunale ucraino nel merito.

101    Orbene, l’articolo 47, secondo comma, della Carta, che costituisce il parametro alla luce del quale il Consiglio valuta il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio, T‑258/20, EU:T:2021:52, punto 98 e giurisprudenza ivi citata), prevede che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

102    Laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a diritti garantiti dalla CEDU, come quelli previsti all’articolo 6 di quest’ultima, il significato e la portata degli stessi, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta sono uguali a quelli conferiti dalla CEDU.

103    In proposito, occorre ricordare che, interpretando l’articolo 6 della CEDU, la Corte EDU ha rilevato che l’obiettivo del principio del termine ragionevole è, in particolare, quello di tutelare la persona accusata contro le lungaggini eccessive del procedimento e di evitare che rimanga troppo a lungo nell’incertezza sul suo destino e che detto principio sottolinea l’importanza di rendere giustizia senza ritardi che possano compromettere l’efficacia e la credibilità dell’amministrazione della giustizia (v. Corte EDU, 7 luglio 2015, Rutkowski e altri c. Polonia, CE:ECHR:2015:0707JUD007228710, § 126 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la Corte EDU ha considerato che si configura una violazione di tale principio, in particolare, quando la fase istruttoria di un procedimento penale è caratterizzata da un certo numero di periodi di inattività imputabili alle autorità competenti per tale istruttoria (v., in tal senso, Corte EDU, 6 gennaio 2004, Rouille c. Francia, CE:ECHR:2004:0106JUD005026899, §§ da 29 a 31; 27 settembre 2007, Reiner e altri c. Romania, CE:ECHR:2007:0927JUD000150502, §§ da 57 a 59, e 12 gennaio 2012, Borisenko c. Ucraina, CE:ECHR:2012:0112JUD002572502, §§ da 58 a 62).

104    Inoltre, risulta dalla giurisprudenza che, quando una persona è oggetto di misure restrittive da molti anni, e ciò per via dell’esistenza, in sostanza, delle medesime indagini preliminari, come nel caso di specie, il Consiglio, prima di adottare una decisione che proroghi l’applicazione di tali misure, è tenuto ad assicurarsi del rispetto del diritto di tale persona di essere giudicata entro un termine ragionevole (v., in tal senso, sentenze del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio, T‑258/20, EU:T:2021:52, punto 101, e del 9 giugno 2021, Yanukovych/Consiglio, T‑303/19, non pubblicata, EU:T:2021:334, punto 127; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza del 28 ottobre 2020, Ben Ali/Consiglio, T‑151/18, EU:T:2020:514, punto 114 e giurisprudenza ivi citata).

105    In proposito, come rilevato al precedente punto 74, occorre ricordare la natura cautelare del congelamento dei capitali del ricorrente e il suo obiettivo, ossia, come sottolineato dal Consiglio nelle sue memorie, facilitare l’accertamento da parte delle autorità ucraine delle distrazioni di fondi pubblici commesse, al termine dei procedimenti giudiziari avviati, e conservare la possibilità, per le autorità medesime, di recuperare, alla fine, i proventi di tali distrazioni. Incombe dunque al Consiglio evitare che una simile misura, che è appunto giustificata dalla sua temporaneità, sia prorogata inutilmente, a scapito dei diritti e delle libertà del ricorrente, sui quali essa produce un significativo impatto negativo, per il solo fatto che i procedimenti penali, ancora nella fase dell’indagine preliminare, sui quali si basa sono stati lasciati aperti, in sostanza, a tempo indeterminato e senza una reale giustificazione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 28 ottobre 2020, Ben Ali/Consiglio, T‑151/18, EU:T:2020:514, punto 115 e giurisprudenza ivi citata).

106    Dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa all’interpretazione del citato articolo 6 della CEDU risulta inoltre che ritardi causati da sospensioni del procedimento ad opera delle autorità, dalle decisioni di riunire e di separare i differenti procedimenti penali nonché dai rinvii di una causa per un’indagine supplementare nel contesto di uno stesso procedimento possono essere considerati indici rivelatori di una grave carenza nel funzionamento del sistema giudiziario penale (v., in tal senso, Corte EDU, 23 giugno 2016, Krivoshey c. Ucraina, CE:ECHR:2016:0623JUD000743305, § 97 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, considerate la proroga della durata delle indagini preliminari e l’assenza di progressi in dette indagini, da quanto indicato al precedente punto 104 risulta che il Consiglio, prima di adottare gli atti impugnati, era tenuto ad assicurarsi che la durata irragionevole di tali indagini preliminari fosse giustificata. Il Consiglio non poteva quindi validamente accontentarsi del motivo addotto dall’UPG, vertente sull’inapplicabilità, a causa della loro irretroattività, delle nuove disposizioni del codice di procedura penale relative alla chiusura di procedimenti penali, in quanto non si dimostra e neppure si afferma che le disposizioni del codice di procedura penale applicabili ai procedimenti di cui trattasi non permettessero di chiudere le relative indagini preliminari.

107    Tale conclusione non può essere posta in discussione dall’argomento che il Consiglio ricava dalla causa che ha dato luogo alla sentenza del 5 ottobre 2017, Mabrouk/Consiglio (T‑175/15, EU:T:2017:694), nell’ambito della quale l’indagine penale era stata sospesa per vari anni. In proposito, in primo luogo, si deve constatare che la sentenza del 5 ottobre 2017, Mabrouk/Consiglio (T‑175/15, EU:T:2017:694), è stata emessa prima della pronuncia della sentenza del 19 dicembre 2018, Azarov/Consiglio (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), che ha fornito significativi chiarimenti riguardo all’obbligo del Consiglio di verificare, in particolare, se il diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole, il quale, come sottolineato al precedente punto 101, costituisce una componente del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sia stato rispettato nel contesto dei procedimenti penali che servono da fondamento per l’adozione di misure restrittive. In secondo luogo, nella causa che ha condotto alla sentenza del 5 ottobre 2017, Mabrouk/Consiglio (T‑175/15, EU:T:2017:694), la situazione era differente da quella del caso di specie, considerato che i documenti di cui il Consiglio disponeva dimostravano l’esistenza al contempo di un’attività processuale effettiva nell’ambito dell’istruttoria della causa concernente la parte ricorrente e, in particolare, di atti procedurali compiuti dalle autorità interessate nel contesto delle commissioni rogatorie internazionali (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2021, Yanukovych/Consiglio, T‑303/19, non pubblicata, EU:T:2021:334, punto 130 e giurisprudenza ivi citata).

108    Ne consegue che, nel caso di specie, il Consiglio avrebbe per lo meno dovuto valutare tutti gli elementi prodotti dall’UPG e dal ricorrente e indicare le ragioni per le quali, al termine di un’analisi autonoma e approfondita di tali elementi, esso poteva ritenere che il diritto del ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi all’amministrazione giudiziaria ucraina fosse stato rispettato sotto il profilo del suo diritto all’esame della causa entro un termine ragionevole (v., in tal senso, sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio, T‑258/20, EU:T:2021:52, punto 102).

109    Non si può dunque concludere, in considerazione degli atti di causa, che gli elementi di cui il Consiglio disponeva al momento dell’adozione degli atti impugnati gli abbiano permesso di verificare se la decisione dell’amministrazione giudiziaria ucraina di avviare e condurre i procedimenti penali in questione fosse stata adottata e attuata nel rispetto dei diritti del ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva e, più specificamente, all’esame della sua causa entro un termine ragionevole.

110    A tale proposito, è altresì opportuno rilevare che la giurisprudenza consolidata – secondo la quale, in caso di adozione di una decisione di congelamento di fondi come quella adottata nei confronti del ricorrente nel contesto degli atti impugnati, spetta al Consiglio o al giudice dell’Unione verificare la fondatezza non già delle indagini cui la persona interessata da tali misure restrittive era sottoposta in Ucraina, bensì unicamente della decisione di congelamento dei fondi in considerazione del o dei documenti sui quali tale decisione è stata fondata – non può essere interpretata nel senso che il Consiglio non è tenuto a verificare se la decisione dello Stato terzo sulla quale esso intende basare l’adozione di dette misure restrittive sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (v., in tal senso, sentenza del 3 febbraio 2021, Klymenko/Consiglio, T‑258/20, EU:T:2021:52, punto 104 e giurisprudenza ivi citata).

111    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, non è dimostrato che il Consiglio, prima dell’adozione degli atti impugnati, si sia assicurato del rispetto, da parte dell’amministrazione giudiziaria ucraina, dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente nell’ambito dei procedimenti penali sui quali si è basato. Ne consegue che, decidendo di mantenere il nome del ricorrente nell’elenco, il Consiglio è incorso in un errore di valutazione.

112    In tali circostanze, gli atti impugnati devono essere annullati nella parte in cui riguardano il ricorrente, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e argomenti dedotti da quest’ultimo.

113    Riguardo alla domanda presentata dal Consiglio in subordine (v. precedente punto 50, secondo trattino) diretta, in sostanza, al mantenimento degli effetti della decisione 2021/394 fino alla scadenza del termine previsto per proporre l’impugnazione della presente sentenza, in quanto essa annullerebbe il regolamento di esecuzione 2021/391 nella parte in cui riguarda il ricorrente e, qualora sia proposta un’impugnazione in proposito, fino alla decisione che statuisca su di essa, è sufficiente rilevare che la decisione 2021/394 ha prodotto effetti soltanto fino al 6 settembre 2021. Di conseguenza, l’annullamento di quest’ultima da parte della presente sentenza è privo di conseguenze sul periodo successivo a tale data, cosicché non è necessario pronunciarsi sulla questione del mantenimento degli effetti di detta decisione (v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 2020, Arbuzov/Consiglio, T‑289/19, non pubblicata, EU:T:2020:445, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulle spese

114    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio è risultato soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

2)      Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

Spielmann

Mastroianni

Brkan

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 dicembre 2021.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.