Language of document : ECLI:EU:T:2013:621





Ordinanza del Presidente del Tribunale del 19 novembre 2013 –
1. garantovaná / Commissione

(causa T‑42/13)

«Ricorso di annullamento – Concorrenza – Intese – Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito – Ammende – Interessi moratori – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione che invita il destinatario a pagare un’ammenda, maggiorata di interessi di mora, inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Atto preparatorio di atti meramente esecutivi – Irricevibilità [Artt. 256 CE, 263, quarto comma, TFUE, 267 TFUE e 299, quarto comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 51; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 86, § 2, b)] (v. punti 19, 20, 24-28, 35, 39)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 21 dicembre 2012 (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), con cui quest’ultima intima alla ricorrente il pagamento del saldo dell’importo dell’ammenda inflitta dalla sua decisione C (2009) 5791 definitivo, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, oltre a interessi moratori, o di costituire a suo beneficio una garanzia bancaria per il medesimo importo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La 1. garantovaná a.s. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.