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Ricorso proposto il 5 luglio 2011 - Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon / Commissione e a.

(Causa T-369/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grecia) (rappresentante: avv. A. Krystallidis)

Convenute: Commissione europea, Delegazione dell'UE in Turchia (Ankara, Turchia) e Central Finance & Contracts Unit (CFCU) (Ankara)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

risarcire il danno cagionato alla ricorrente dalla decisione, asseritamente illegittima, di una delle convenute (la Delegazione dell'UE in Turchia) 5 aprile 2011 (e da ogni decisione conseguente) che revoca l'aggiudicazione dell'appalto "Ampliamento della rete di business center turco-europei a Sivas, Antakya, Batman e Van - Europe Aid/128621/D/SER/TR" al Consorzio 1, a causa di una pretesa "falsa dichiarazione";

condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente:

sulla lesione, da parte delle convenute, del legittimo affidamento della ricorrente, commessa in violazione dell'art. 10 del Codice europeo di buona condotta amministrativa, mediante l'inaspettata revoca della decisione di aggiudicare il progetto in questione al Consorzio con la motivazione che questi avrebbe compiuto una "falsa dichiarazione".

Secondo motivo, vertente:

sulla violazione, da parte delle convenute, del principio generale della certezza del diritto e delle disposizioni di cui all'art. 4 del Codice europeo di buona condotta amministrativa, in quanto esse hanno accusato la ricorrente di aver rilasciato una falsa dichiarazione senza prima dichiarare la falsità alcuno dei documenti presentati.

Terzo motivo, vertente:

sulla violazione, da parte delle convenute, del diritto al contraddittorio, non avendo esse informato la ricorrente della loro intenzione di revocare l'aggiudicazione, contrariamente all'art. 16 del Codice europeo di buona condotta amministrativa.

Quarto motivo, vertente:

sulla circostanza che le convenute non hanno fornito alcuna dichiarazione motivata in merito a quali fossero i documenti falsificati dalla ricorrente, contrariamente all'art. 18 del Codice europeo di buona condotta amministrativa.

Quinto motivo, vertente:

sul fatto che le convenute non hanno informato la ricorrente dei mezzi di impugnazione disponibili per contestare la decisione adottata nei suoi confronti, contrariamente agli artt. 11 e 19 del Codice europeo di buona condotta amministrativa.

Sesto motivo, vertente:

sulla circostanza che le convenute hanno abusato del loro potere discrezionale nel decidere in merito ai fatti ad esse presentati, così eccedendo i limiti dei loro poteri, in quanto le motivazioni dedotte dall'autorità aggiudicatrice si sarebbero potute esclusivamente applicare per escludere un'offerta nel corso della gara d'appalto in quanto non conforme ai criteri di valutazione, ma non una volta avvenuta l'aggiudicazione.

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