Language of document : ECLI:EU:T:1997:199

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

17 dicembre 1997(1)

«Organizzazione comune del tabacco greggio — Gestione da parte della Commissione — Ricorso di risarcimento — Prescrizione — Principio di proporzionalità — Principio di parità di trattamento»

Nella causa T-152/95,

Odette Nicos Petrides Co. Inc., società di diritto greco, con sede in Kavala (Grecia), rappresentata dagli avv.ti Édouard Didier e Joël Grangé, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv.to Carlos Zeyen, 67, rue Ermesinde,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gérard Berscheid, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di condanna della Commissione al risarcimento danni in forza degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE, come riparazione del danno causato da taluni atti della sua gestione dell'organizzazione comune del mercato del tabacco greggio durante il periodo 1990/1991,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),



composto dal signor Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh e dal signor J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore,

vista la fase orale del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 maggio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

  1. Il 21 aprile 1970 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 727, relativo all'attuazione di un organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 94, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 727/70»). Fra i meccanismi principali di tale organizzazione comune del mercato (in prosieguo: l'«OCM») figura l'obbligo di acquisto, da parte degli organismi di intervento degli Stati membri, al prezzo di intervento, del tabacco in foglia raccolto nella Comunità e non smerciato nel normale circuito commerciale. Lo smercio dei tabacchi così acquistati deve avvenire senza perturbazione del mercato e nel rispetto della parità di accesso alle merci nonché della parità di trattamento degli acquirenti (art. 7, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 727/70).

  2. L'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 327, che fissa taluni norme generali relative ai contratti di prima trasformazione e di condizionamento, ai contratti di ammasso e allo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento (GU L 39, pag. 3, in prosieguo: il «regolamento n. 327/71»), stabilisce che lo smercio si effettua in base a condizioni di prezzo fissate caso per caso tenendo conto in particolare dell'evoluzione e delle necessità del mercato.

  3. L'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 13 dicembre 1973, n. 3389, che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento (GU L 345, pag. 47, in prosieguo: il «regolamento n. 3389/73»), regolamento più volte modificato, dispone:

    «1.    Il tabacco in colli, detenuto dagli organismi di intervento, è rimesso sul mercato, mediante gara o asta pubblica.

    2.    Si intende per gara il procedimento mediante il quale gli interessati sono posti in concorrenza tra di loro mediante apposito bando e l'aggiudicazione ha luogo in favore di coloro che presentano l'offerta più favorevole e conforme alle disposizioni del presente regolamento.

    (...)»

  4. L'art. 6, n. 1, dello stesso regolamento precisa per quanto concerne lo svolgimento delle gare:

    «Entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito delle offerte, e tenuto conto delle offerte ricevute, viene fissato, secondo la procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 727/70, un prezzo minimo di vendita di ciascuna partita ovvero viene deciso di non dar seguito alla gara».

  5. Originariamente, l'art. 5, n. 1, di detto regolamento prevedeva:

    «Ogni offerente deve costituire una cauzione di 0,28 u c. per chilogrammo di tabacco greggio presso l'organismo di intervento interessato».

  6. L'importo della cauzione è stato aumentato a 0,339 ECU per chilogrammo col regolamento (CEE) della Commissione 21 novembre 1985, n. 3263, che modifica il regolamento n. 3389/73 (GU L 311, pag. 22). In deroga all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3389/73, esso è stato aumentato a 0,7 ECU per chilogrammo di tabacco in colli col regolamento (CEE) della Commissione 15 ottobre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2436/91 relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuti dagli organismi d'intervento tedesco, greco e italiano (GU L 288, pag. 18, in prosieguo: il «regolamento n. 3040/91»).

    Fatti

  7. La ricorrente è una società greca la cui attività principale è costituita dalla trasformazione e dal commercio del tabacco in Grecia e all'estero. Durante il periodo controverso disponeva di un fabbrica di trasformazione e di ammasso di tabacco e di un altro centro di ammasso. A seconda delle sue esigenze essa affittava anche varie piccole fabbriche ed uffici. Lavorava con intermediari e altri rappresentanti in Grecia e all'estero.

  8. Il periodo controverso cominciava nell'aprile 1990 e terminava alla fine del 1991. Durante questo periodo la Commissione bandiva tre gare concernenti tabacco detenuto dall'organismo di intervento greco, e una quarta gara relativa al tabacco detenuto da tre organismi di intervento degli Stati membri, compreso l'organismo di intervento greco. Il 15 ottobre 1991 essa adottava del pari il regolamento n. 3040/91, aumentando l'importo della cauzione che ciascuno offerente era tenuto a costituire presso l'organismo di intervento interessato.

  9. La prima gara controversa (in prosieguo: la «prima gara») veniva bandita con regolamento (CEE) della Commissione 5 aprile 1990, n. 899, relativo ad una gara per la vendita a fine di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento greco (GU L 93, pag. 7), e aveva ad oggetto quattro partite di tabacco greggio in colli proveniente dai raccolti 1986 e 1987 e detenuti dall'organismo di intervento greco, ripartiti per varietà e ammontati complessivamente a 5 271 428 kg. La data limite fissata per la decisione della Commissione sulla gara era il 14 giugno 1990. La prima partita comprendeva 1 805 903 kg di tabacco. Essa era composta dalle varietà Mavra, Kaba Koulak (classica) e Elassona, Kaba Koulak (non classica) Katerini, Burlay EL, e Basmas. La seconda partita comprendeva 1 519 836 kg di tabacco, composto dalle stesse varietà, ad eccezione della varietà Basmas. La terza partita comprendeva 1 519 991 kg di tabacco, composto dalle stesse varietà della seconda partita. La quarta partita comprendeva 425 698 kg di tabacco, composto soltanto dalle varietà Mavra e Basmas. La ricorrente presentava un'offerta per la prima e la seconda partita (per i rispettivi importi di 76, 11 DR e 63,11 DR per chilogrammo). La Commissione decideva tuttavia il 14 giugno 1990 di non accogliere le offerte degli offerenti, in quanto i prezzi presentavano il rischio di perturbare il mercato.

  10. La seconda gara controversa (in prosieguo: la «secondo gara») veniva bandita col regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1990, n. 1560, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento greco (GU L 148, pag. 7, in prosieguo: il «regolamento n. 1560/90»). Essa riguardava nuovamente le stesse quattro partite di tabacco greggio in colli. La data limite fissata per la decisione della Commissione sulla gara era il 9 agosto 1990. La ricorrente presentava un'offerta per la prima e la quarta partita (per importi rispettivamente di 91,11 DR e 101,11 DR al chilogrammo). Il 7 agosto 1990 la Commissione accoglieva l'offerta di un altro offerente per la seconda partita (per un importo di 102 DR al chilogrammo), ma respingeva tutte le altre offerte riguardanti la prima, la terza e la quarta partita, riferendosi a rischi di perturbazione del mercato.

  11. La terza gara controversa (in prosieguo: la «terza gara») veniva bandita per le tre partite restanti col regolamento (CEE) della Commissione 10 settembre 1990, n. 2610, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento greco (GU L 248, pag. 5). La data limite fissata per la decisione della Commissione sulla gara era il 12 novembre 1990. La ricorrente presentava un'offerta per le tre partite (per importi rispettivamente di 152,26 DR, 132,26 DR e 121,26 DR al chilogrammo). La sua offerta per la prima partita era la maggiore delle offerte ricevute. Ancora una volta la Commissione decideva il 16 novembre 1990 di non accogliere le offerte degli offerenti, in quanto i prezzi offerti rischiavano di causare un anomalo sviluppo del mercato.

  12. La quarta gara controversa (in prosieguo: la «quarta gara») veniva bandita con regolamento (CEE) della Commissione 7 agosto 1991, n. 2436, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dagli organismi di intervento tedesco, greco e italiano (GU L 222, pag. 23, in prosieguo: il «regolamento n. 2436/91»). Il quantitativo complessivo di 105 486 276 kg era diviso in undici partite ripartite in quattro gruppi. Ciascun gruppo di partite poteva essere posto in vendita soltanto quando il gruppo delle partite precedenti fosse stato aggiudicato. Lo scopo perseguito era quello di ottenere offerte per tutte le varietà del tabacco, e le operazioni dovevano cominciare con le varietà meno ricercate sul mercato. In ciascuna partita erano riuniti i tabacchi di una determinata varietà detenuti dai vari organismi di intervento dei differenti Stati membri interessati. La ricorrente partecipava ad alcune messe in vendita di tale serie. Le sue offerte, aventi ad oggetto un quantitativo inferiore a quello che era fissato per le partite di cui trattasi, venivano respinte in quanto non conformi.

  13. Dopo avere scritto il 13 settembre 1991 al Commissario competente in materia di questioni agricole allo scopo di ottenere la sospensione dell'applicazione del regolamento n. 2436/91, senza tuttavia ricevere a suo avviso una risposta soddisfacente, la ricorrente ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso diretto all'annullamento, da un lato, di detto regolamento e, dall'altro, del bando di gara della Commissione n. 91/C/213/04, pubblicato in applicazione dello stesso regolamento (causa C-232/91). Essa presentava del pari, mediante istanza di provvedimento urgente, una domanda di sospensione del regolamento impugnato (causa C-232/91 R). Non essendo la ricorrente individualmente interessata dagli atti impugnati, la sua domanda nel merito veniva dichiarata irricevibile con ordinanza 14 novembre 1991, Petridi e Kapnemporon Makedonias/Commissione, (cause riunite C-232/91 e C-233,91, Racc. pag. I-5351). L'istanza di provvedimento urgente della stessa veniva del pari respinta, con ordinanza 10 gennaio 1992 (cause riunite C-232/91 R e C-233/91 R, non pubblicata nella Raccolta).

  14. Col regolamento (CEE) della Commissione 24 gennaio 1992, n. 162, che modifica il regolamento n. 2436/91 (GU L 18, pag. 16), la Commissione ha diviso in dieci partite le ultime tre partite della quarta gara, in quanto una distinzione in funzione dell'anno di raccolta consentiva di sperare una migliore valorizzazione.

    Procedimenti e conclusioni delle parti

  15. Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 luglio 1995, la ricorrente ha proposto contro la Commissione un ricorso di risarcimento, basato sull'art. 215, secondo comma, del Trattato CE.

  16. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione), ha deciso di passare alla fase orale senza procedere all'istruttoria. Tuttavia, esso ha invitato le due parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti, cui è stato debitamente risposto.

  17. Le parti hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 2 maggio 1997.

  18. La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    • dichiarare che la convenuta risponde dei propri atti in forza dell'art. 215, secondo comma, del Trattato;

    • condannarla di conseguenza a risarcire il danno subito dalla ricorrente nell'importo di 20 403 788 ECU;

    • condannarla alle spese.



  19. Nella replica essa chiede inoltre al Tribunale di intimare alla convenuta di versare agli atti:

    • i resoconti dei Comitati di gestione dal 25 luglio 1990 al 30 gennaio 1992;

    • tutti gli studi, note interne, documenti relativi all'analisi del fabbisogno del mercato e alla gestione degli ammassi di intervento del tabacco durante il periodo censurato;

    • tutti i documenti interni relativi al progetto di vendita di tabacco verso la Russia, tutta la corrispondenza fra la Commissione e l'Agrointorg e tutti i documenti attestanti il ruolo svolto dal signor Ballot come intermediario.



  20. Essa aggiunge che non si oppone alla designazione di un perito, a spese anticipate dalla convenuta, per valutare il danno da essa subito.

  21. La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    • dichiarare irricevibile il ricorso per risarcimento in quanto si riferisce a fatti e ad atti della convenuta precedenti il 23 luglio 1990;

    • dichiarare irricevibili, nell'ambito del procedimento in esame, gli elementi e le informazioni rientranti nell'ambito dei lavori del Comitato di gestione del tabacco;

    • per il resto, respingere il ricorso;

    • condannare la ricorrente alle spese.



  22. Nella controreplica essa chiede inoltre che il Tribunale voglia dichiarare irricevibili o altrimenti respingere le domande nuove relative alla comunicazione degli atti e all'anticipazione delle spese di un'eventuale perizia.

    Sulla prescrizione dell'azione in quanto essa si riferisce ad atti della Commissione precedenti il 24 luglio 1990

    Argomenti delle parti

  23. La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto esso si riferisce ad atti della Commissione anteriori al 23 luglio 1990, poiché il ricorso è stato depositato il 24 luglio 1995. Essa osserva che le azioni di risarcimento esperite in base all'art. 215, secondo comma, del Trattato sono soggette ad una prescrizione di cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. Il termine di prescrizione comincerebbe a decorrere quando sono soddisfatte tutte le condizioni cui è subordinato l'obbligo di risarcimento. Orbene, per quanto concerne la prima gara, essa osserva che la decisione di non accogliere le offerte recava la data del 14 giugno 1990. L'asserito danno subito dalla ricorrente sisarebbe quindi sufficientemente concretato prima del 23 luglio 1990. Di conseguenza, il ricorso sarebbe prescritto almeno per quanto attiene alla prima gara.

  24. La ricorrente replica che sono contestate le condizioni ulteriori di diniego delle sue offerte, nonché la sospensione di procedimento di gara e le modalità di ripresa delle gare. I vari illeciti della Commissione sarebbero tutti successivi al 23 luglio 1990. Il danno non si sarebbe integralmente concretato al momento del rigetto della sua offerta da parte della Commissione in data 14 giugno 1990.

    Giudizio del Tribunale

  25. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto (CE) della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell'art. 46 del detto Statuto, le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.

  26. Nella specie, la ricorrente non ha cercato di dimostrare nelle sue osservazioni sotto quale profilo la decisione di rigetto 14 giugno 1990 adottata nell'ambito della prima gara costituisca un comportamento illegittimo da parte della Commissione. Essa ha infatti dedicato tutte le sue osservazioni agli altri atti della Commissione da essa censurati.

  27. Peraltro, contrariamente a quanto dichiara nell'ambito della discussione sulla ricevibilità del suo ricorso, essa non ha tentato di dimostrare l'esistenza di un qualsivoglia nesso fra la decisione 14 giugno 1990 e gli altri atti della Commissione da essa censurati. Essa non ha neanche menzionato un qualsivoglia nesso di casualità fra la decisione 14 giugno 1990 e il danno di cui chiede il risarcimento.

  28. Infine, il calcolo sul quale si basa per determinare l'importo del risarcimento danni da essa richiesto (v. relazione del perito nell'allegato n. 121 del ricorso) non prende in considerazione la prima gara in quanto tale.

  29. Stando così le cose, essa non può fare riferimento, senza spiegare neanche gli elementi della fattispecie che ne giustificherebbero l'applicazione, la giurisprudenza secondo la quale il termine di prescrizione non comincia a decorrere prima che si sia concretato il danno da risarcire (sentenza della Corte 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 85, punto 10).

  30. Nel valutare la ricevibilità del ricorso, non si deve quindi considerare la decisione 14 giugno 1990 come un elemento inseparabile da un comportamento illegittimo più generale della Commissione.

  31. Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile nella parte in cui esso verte sulla prima gara.

    Nel merito

  32. Secondo la costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, la responsabilità extracontrattuale della Comunità può sorgere solo se ricorre un insieme di condizioni, per quanto riguarda l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione comunitaria, il carattere effettivo del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il danno lamentato (v. sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 80).

  33. Prima di statuire sull'esistenza di un comportamento illegittimo da parte della Commissione, occorre pronunciarsi sulla sorte da riservare alle informazioni che rientrano nell'ambito dei lavori del Comitato di gestione del tabacco, cui la ricorrente fa riferimento nel procedimento in esame.

    Sul diritto della ricorrente di avvalersi di talune informazioni

    Argomenti delle parti

  34. La Commissione osserva che la ricorrente non ha il diritto di avvalersi delle informazioni rientranti nell'ambito dei lavori del Comitato di gestione del tabacco, in quanto l'art. 10 del regolamento interno del Comitato dispone che le delibere di quest'ultimo sono riservate. Inoltre, ai sensi dell'art. 214 del Trattato, i membri dei Comitati sarebbero tenuti a non divulgare le informazioni protette dal segreto professionale. La ricorrente non avrebbe avuto quindi il diritto né di procurarsi le informazioni di cui trattasi né, a maggior ragione, di utilizzarle nel ricorso in esame. L'art. 214 del Trattato produrrebbe un effetto diretto e illimitato nel tempo e sarebbe irrilevante il fatto che la ricorrente abbia ricevuto in buona o in cattiva fede i resoconti. Infatti, la ricorrente non avrebbe potuto ignorare che questi non erano pubblici e non erano quindi destinati ad essere divulgati.

  35. La ricorrente fa valere che non conosceva il regolamento interno del Comitato di gestione del tabacco, poiché questo non era pubblicato. Tale regolamento non potrebbe quindi esserle opposto. Inoltre, essa non si sarebbe procurata illecitamente i resoconti dei Comitati di gestione redatti dalle autorità greche. Infatti, l'Associazione greca delle industrie del tabacco diffonderebbe regolarmente ai suoi membri i resoconti senza avvertirli della riservatezza di tali documenti. La ricorrente potrebbe quindi legittimamente versare agli atti tali documenti. Inoltre, l'utilità di preservare tale riservatezza oltre quattro anni dopo i fatti sarebbe del tutto irragionevole.

    Giudizio del Tribunale

  36. Nella specie, le sole informazioni contenute nelle delibere del Comitato di gestione del tabacco che rilevino per la soluzione della causa sono quelle relative alle offerte concernenti la prima, la seconda e la quarta partita della seconda gara e la prima partita della terza gara.

  37. Occorre tuttavia osservare che le informazioni citate dalla ricorrente per quanto concerne tali offerte sono note grazie ad altre fonti. Infatti, la stessa Commissione ha confermato nella sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale che le offerte della ricorrente per le prime partite della seconda e della terza gara erano le offerte più elevate ricevute per tali partite. L'importo dell'offerta accettata per la seconda partita della seconda gara è stato comunicato dalla Commissione alla ricorrente con la sua decisione 7 agosto 1990. Il fatto che l'offerta della ricorrente per la quarta partita della seconda gara fosse l'offerta più elevata fra quelle ricevute è stato confermato dalla Corte dei conti nel suo rapporto speciale sull'organizzazione del mercato del tabacco grezzo, n. 8/93 (GU 1994 C 65, pag. 1, in prosieguo: il «rapporto speciale»). Infine, la seconda e la quarta partita della seconda gara costituiscono oggetto di una discussione dettagliata ai punti 4.53 - 4.55 di detto rapporto.

  38. Tutte tali informazioni sono quindi disponibili indipendentemente da qualsiasi atto di autorità o di organismi greci.

  39. E' pertanto irrilevante la questione se la ricorrente avesse il diritto di avvalersi delle deliberazioni del Comitato di gestione.

    Sull'illegittimità del comportamento della Commissione

  40. Sembra che la ricorrente consideri che il comportamento illegittimo addebitato alla Commissione sia composto da un'insieme di atti successivi a varie gare. Essa esamina tuttavia distintamente ciascun aspetto di tale comportamento. Occorre pertanto valutare separatamente l'asserita illegittimità dei vari aspetti di tale comportamento, tranne la decisione 14 giugno 1990 (v. sopra punti 25 - 31). Si dovrà esaminare peraltro le censure formulate dalla ricorrente per quanto concerne, da un lato, il termine trascorso fra la terza e la quarta gara e, inoltre, l'aumento della cauzione effettuato dalla Commissione.

    Sulla seconda gara

    • Argomenti delle parti



  41. La ricorrente sostiene che, rigettando il 7 agosto 1990 le sue offerte relative alla seconda gara, la Commissione ha violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

  42. In primo luogo, contrariamente a quanto dichiara la Commissione, il rigetto delle offerte non sarebbe giustificato da un rischio di perturbazione del mercato. I mezzi utilizzati dalla Commissione al riguardo non sarebbero stati idonei a conseguire lo scopo perseguito e sarebbero stati eccessivi rispetto a quanto era necessario per raggiungerlo, contrariamente a quanto richiedeva il rispetto del principio di proporzionalità sancito dalla giurisprudenza (sentenza della Corte 8 aprile 1992, causa C-256/90, Mignini, Racc. pag. I-2651, punto 16).

  43. Il rigetto delle offerte della ricorrente, non essendo né utile né necessario, non sarebbe quindi conforme al principio di proporzionalità.

  44. La ricorrente rileva che la sua offerta per la prima partita è stata respinta benché fosse la più elevata. Peraltro, essa rileva che, anche se si accettasse l'argomento adotto dalla Commissione nella sua risposta al rapporto speciale, in cui si specifica che i valori della seconda e della quarta partita erano uguali, il rigetto della sua offerta per la quarta partita sarebbe stato ridicolo, poiché la differenza fra i prezzi offerti era inferiore ad una dracma. A suo avviso, al contrario, la sua offerta per la quarta partita era certamente migliore (più di tre volte) di quella accolta per la seconda partita. Al riguardo, essa cita un estratto del rapporto speciale (punto 4.55): «[...]l'offerta respinta per la partita di qualità inferiore [la quarta partita] era nettamente migliore di quella che è stata accettata per la partita di qualità superiore [la seconda partita]». Essa ricorda che la quarta partita aveva ad oggetto soltanto 425 tonnellate e rileva che la vendita di siffatto quantitativo non avrebbe potuto comportare una perturbazione del mercato.

  45. In secondo luogo, la ricorrente asserisce che, respingendo la sua offerta per la quarta partita ed accettando l'offerta di un altro offerente per la seconda partita, la Commissione ha manifestamente violato il principio di parità di trattamento, da applicare nella specie in forza dell'art. 40, n. 3, del Trattato, della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 727/70.

  46. In primo luogo, la Commissione fa valere che intendeva far capire agli operatori economici che era disposta a riprendere le assegnazioni di partite qualora i prezzi fossero sufficientemente aumentati. Del resto, i prezzi infine accolti in altre gare per le due varietà di cui trattasi della quarta partita avrebbero pienamente giustificato le sue esitazioni. Per contro, l'offerta per la seconda partita sarebbe stata accettabile, tenuto conto della composizione della partita e dei prezzi medi di ciascuna varietà che la componevano, e rispetto ai prezzi offerti per la terza partita, la quale aveva praticamente la stessa composizione della seconda.

  47. In secondo luogo, la Commissione ribatte che la ricorrente confonde in generale le varietà di tabacco senza tener conto dei loro rispettivi prezzi. Non vi sarebbe stata quindi alcuna violazione del principio della parità di trattamento a seguito del rigetto dell'offerta della ricorrente per la quarta partita e della concomitante accettazione dell'offerta di un offerente per la seconda partita.

    • Giudizio del Tribunale



  48. Per giurisprudenza costante, il principio di proporzionalità fa parte dei principi generali del diritto comunitario. In base a tale principio, le misure imposte da un atto comunitario devono essere idonee a raggiungere lo scopo prefisso non eccedendo i limiti di quanto sia all'uopo necessario. Inoltre, qualora si presenti una scelta fra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva, e gli oneri imposti non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. precedente sentenza Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, punto 119).

  49. Nella specie, la ricorrente, anche se afferma che la decisione della Commissione di respingere le sue offerte per la prima e per la quarta partita era inutile e inadeguata, omette di precisare rispetto a quale obiettivo la detta decisione avrebbe presentato tali caratteristiche e non fornisce alcun elemento a dimostrazione di queste ultime.

  50. Essa sostiene in realtà che la decisione della Commissione 7 agosto 1990, basata sul diritto che l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3389/73 le conferirebbe di non dar seguito ad una gara (v. sopra, punto 4), non era giustificata da un intento di non perturbare il mercato tenuto conto del livello dei prezzi delle offerte presentate, ma dal fatto che la Commissione ignorava i prezzi del mercato, come sarebbe dimostrato dalla decisione di non attribuirle la quarta partita, ma di accettare peraltro l'offerta meno favorevole di un altro offerente per la seconda partita.

  51. Tuttavia, anche ammesso che la Commissione abbia effettivamente ignorato i prezzi del mercato quando ha adottato la decisione controversa, a causa della propria scelta di costituire partite di tabacco di diverse varietà, come sostenuto dalla ricorrente, tale circostanza non sarebbe di alcuna utilità per stabilire se l'istituzione abbia violato in tal occasione il principio di proporzionalità.

  52. In ogni caso, si deve constatare che uno degli obiettivi perseguiti dalla normativa da applicare è quello di evitare di perturbare il mercato di cui trattasi (v., al riguardo, l'art. 7, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 727/70). Orbene, è assodato che la decisione della Commissione ha indotto gli operatori interessati a proporle, nell'ambito della terza gara, prezzi superiori a quelli offerti per le stesse partite in occasione della seconda gara (v. sopra punti 10 e 11). La ricorrente non può pertanto avvalersi di un'asserita ignoranza dei prezzi da parte della Commissione per sostenere che la decisione 7 agosto 1990 non è conforme all'obiettivo di non perturbare il mercato di cui trattasi.

  53. Da quanto precede si evince l'infondatezza del motivo relativo ad una violazione del principio di proporzionalità.

  54. Per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, di cui si asserisce del pari la violazione, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, anch'esso fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario e impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata (v. sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973, punto 67).

  55. Orbene, nella specie, la seconda e la quarta partita che costituiscono oggetto del raffronto effettuato dalla ricorrente non riguardavano le stesse varietà di tabacco. Come risulta dal regolamento n. 1560/90, la seconda partita era composta da Mavra, da Kaba Koulak (classico) e da Elassona, da Kaba Koulak (non classico), da Katerini e da Burley EL, mentre la quarta partita era composta da Mavra e da Basmas, e quindi l'unica varietà di tabacco comune alle due partite era la varietà Mavra. Inoltre, i quantitativi considerati erano nettamente diversi, in quanto la seconda partita ammontava a 1 519 836 kg di tabacco, mentre la quarta partita a solamente 425 698 kg.

  56. Peraltro, in base agli elementi di cui disponeva all'epoca, la Commissione ha considerato che l'offerta della ricorrente per la quarta partita era bassa, ma che quella presentata per la seconda partita era accettabile, soprattutto rispetto al prezzo offerto per la terza partita, la quale aveva una composizione quasi identica a quella della seconda partita, per quanto concerne tanto le varietà di tabacco dicui trattasi quanto i loro pesi rispettivi.

  57. Infine, la Commissione ha considerato che, se si toglieva alla seconda e alla quarta partita il quantitativo di Mavra, che era quasi lo stesso per le due partite (306 491 kg per la seconda partita e 333 872 kg per la quarta partita), risultava che la ricorrente offriva un prezzo al chilogrammo meno elevato per la varietà di tabacco Basmas della quarta partita rispetto al prezzo offerto al chilogrammo per le altre varietà di tabacco della seconda partita da parte dell'aggiudicatario di quest'ultima, mentre la varietà Basmas era più ricercata delle altre varietà che componevano la seconda partita, il che non è contestato dalla ricorrente. Orbene, nell'ambito del procedimento in esame, la ricorrente non ha provato perché tale valutazione sia manifestamente errata, limitandosi a citare un estratto del rapporto speciale che ha considerato che l'offerta respinta per la quarta partita era migliore di quella accolta per la seconda partita (v. sopra punto 44), senza rispondere convincentemente agli argomenti della Commissione sopraesposti, che si oppongono alla conclusione contenuta nell'estratto del rapporto speciale citato.

  58. A questo proposito va sottolineato che, nella sua funzione di gestore dell'OCM del tabacco, la Commissione è tenuta a svolgere un ruolo commerciale. Essa deve decidere se occorra accettare o meno offerte per partite da aggiudicare, alla luce di tutti gli elementi in possesso al momento della sua decisione. Orbene, per giurisprudenza costante essa dispone al riguardo di un ampio potere discrezionale, poiché si tratta di decisioni che mettono in raffronto tra loro vari fattori, quali i prezzi offerti per le varie partite nonché i costi di ammasso quanto alle partite non vendute. Di conseguenza, persino decisioni che potrebbero risultare in seguito censurabili non fanno sorgere necessariamente la responsabilità della Comunità, in mancanza di un manifesto errore di valutazione da parte dell'istituzione (v., al riguardo, sentenza della Corte 11 marzo 1987, Causa 27/85, Vandemoortele/Commissione, Racc. pag. 1129, punti 31 - 34).

  59. In definitiva, non avendo dimostrato che la Commissione ha trattato in modo diverso due situazioni analoghe, la ricorrente non è legittimata a dedurre nella specie una violazione del principio della parità di trattamento.

  60. Da tutte le precedenti considerazioni emerge che la decisione della Commissione 7 agosto 1990 recante rigetto delle offerte della ricorrente relative alla prima e alla quarta partita della seconda gara non è viziata da alcuna illegittimità. Essa non può pertanto far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità nei confronti della ricorrente.

    Sulla terza gara

    • Argomenti delle parti



  61. Adducendo una violazione del principio di proporzionalità anche per quanto concerne la terza gara, la ricorrente sostiene che il rigetto da parte della Commissione, avvenuto il 16 novembre 1990, delle offerte presentate, motivato ancora una volta dai rischi di perturbazione del mercato, ha contribuito ad un anomalo rialzo dei prezzi, ha comportato spese di ammasso supplementari e ha privato la Comunità di notevoli risorse. Essa considera che l'aumento delle offerte non era né anomalo né eccessivo rispetto al prezzo di vendita all'esportazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione. Al contrario, esso avrebbe costituito una logica conseguenza del rigetto delle offerte in occasione della gara precedente.

  62. La Commissione replica di aver respinto tutte le offerte in occasione di tale gara, da un lato, per tentare di vendere tutte le scorte in una sola volta e, dall'altro, per organizzare successivamente vendite per varietà, al fine di stabilire il loro effettivo valore commerciale. Aggiunge che, poiché il mercato era incerto all'epoca, ha preferito respingere tutte le offerte al fine di elaborare nuove proposte.

    • Giudizio del Tribunale



  63. Come per la seconda gara, la ricorrente, anche se deduce a sostegno del suo motivo relativo ad una violazione del principio di proporzionalità l'inutilità e l'inadeguatezza della decisione della Commissione 16 novembre 1990, non determina con precisione l'obiettivo rispetto al quale la detta decisione avrebbe presentato tali caratteristiche, rinviando sia, in generale, «agli obiettivi conferiti ai procedimenti di aggiudicazione del tabacco», sia all'obiettivo secondo il quale «le gare devono tener conto delle esigenze del mercato».

  64. Anche ammesso che la Commissione abbia effettivamente ignorato i prezzi del mercato quando ha adottato la sua decisione 16 novembre 1990, come sostiene nuovamente la ricorrente, tale fatto non sarebbe di alcuna utilità per stabilire se l'istituzione abbia violato in tale occasione il principio di proporzionalità (v. sopra i punti 50 e 57).

  65. Peraltro, la ricorrente non ha fornito alcun elemento che dimostri che la Commissione, decidendo il 16 novembre 1990 di respingere tutte le offerte per non perturbare il mercato, non abbia tenuto conto delle esigenze del mercato, che, ai sensi dell'art. 3, lett. c), del regolamento n. 327/71, dovevano essere prese in considerazione. Orbene, fino a prova contraria, il fatto che la Commissione abbia inteso non perturbare il mercato dimostra che ha tenuto conto dell'andamento e delle esigenze del mercato, perlomeno quali le apparivano in quel momento.

  66. Si deve ricordare comunque che l'intento di non perturbare il mercato figura fra gli obiettivi considerati dalla normativa da applicare (v. sopra punto 52), e che, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3389/73, la Commissione aveva il diritto di non accettare l'offerta della ricorrente per la prima partita, anche se essa era la maggiore delle offerte, nonché tutte le altre offerte che aveva ricevuto.

  67. E' quindi infondato il motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità.

  68. Occorre aggiungere che poco rileva che la decisione 16 novembre 1990 sia stata adottata oltre il termine di quindici giorni prescritto dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3389/73 per l'adozione di una decisione su una gara. Infatti, in mancanza di qualsiasi sanzione connessa all'inosservanza di tale termine, questo dev'essere considerato un termine ordinatorio, la cui scadenza, secondo la giurisprudenza, fa sorgere la responsabilità della Commissione solo se è la conseguenza di una sua negligenza (sentenza della Corte 6 ottobre 1993, C-55/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4813, punto 69). Orbene, nella specie, la ricorrente non ha nemmeno asserito che la Commissione si sia resa colpevole di siffatta negligenza, limitandosi a riferisi all'inosservanza di tale termine nella sua unica risposta ai quesiti scritti posti dal Tribunale.

  69. Dall'insieme degli elementi che precedono emerge che la decisione della Commissione 16 novembre 1990 recante rigetto delle offerte della ricorrente relative alle tre partite della terza gara non è viziata da alcuna illegittimità. Essa non può pertanto far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità nei confronti della ricorrente.

    Sul termine fra la terza e la quarta gara

    • Argomenti delle parti



  70. La ricorrente fa valere che il termine tra la terza e la quarta gara era irragionevole poiché ha causato un accumulo delle scorte e ha così gravemente perturbato il mercato. Essa rileva che, cercando di organizzare un'operazione con l'Unione sovietica in spregio delle norme enunciate dall'art. 7 del regolamento n. 727/70 e delle esigenze del mercato di cui all'art. 3, lett. c), del regolamento n. 327/71, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, in quanto tale operazione non era né necessaria né adeguata. Essa confuta i vari argomenti adotti dalla Commissione per giustificare il termine censurato.

  71. La Commissione osserva che il lasso di tempo trascorso fra la terza e la quarta gara era dovuto a più motivi, in particolare a enormi fluttuazioni dei livelli dei prezzi fra la terza gara e le gare precedenti, alle discussioni svoltesi fra la Commissione e l'ex Unione Sovietica per esaminare le possibilità di una vendita complessiva delle scorte a quest'ultima, e alla volontà della Commissione di consentire lo smercio complessivo dei quantitativi presentati all'intervento al fine di avviare la nuova OCM in una situazione d'intervento risanata.

    • Giudizio del Tribunale



  72. Le omissioni delle istituzioni comunitarie possono far sorgere la responsabilità della Comunità solo qualora le istituzioni abbiano violato un'obbligo di agire stabilito per legge risultante da una disposizione comunitaria (v. sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4199, punto 58).

  73. Nella fattispecie, nessuna disposizione della normativa da applicare imponeva alla Commissione di effettuare una gara entro un termine specifico, il che del resto la ricorrente non ha affermato.

  74. Di conseguenza, senza che occorra esaminare la fondatezza delle spiegazioni presentate dalla Commissione, si deve rilevare che il termine di undici mesi trascorso tra la terza e la quarta gara non è illegittimo. Pertanto, esso non può far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità nei confronti della ricorrente.

    Sulla quarta gara

    • Argomenti delle parti



  75. In primo luogo, la ricorrente considera che il modo con cui la Commissione ha bandito la quarta gara viola in modo manifesto e grave il principio di proporzionalità, in quanto esso esclude di fatto le piccole e le medie imprese. Le partite proposte nell'ambito della quarta gara avrebbero riguardato quantitativi di tabacco detenuti da organismi di intervento stabiliti in più Stati membri e avrebbero costituito un volume talmente rilevante che la gara sarebbe stata accessibile soltanto a gruppi multinazionali che disponevano di strutture adeguate per effettuare esportazioni a partire da ciascuno degli Stati membri che detenevano una parte delle scorte poste in vendita nell'ambito di detta gara. La Commissione avrebbe implicitamente ammesso tale stato di fatto dividendo le ultime tre partite non aggiudicate in occasione della quarta gara in dieci nuove partite all'atto della quinta gara decisa il 24 gennaio 1992 (v. sopra punto 14).

  76. Del pari, la necessità di depositare cauzioni a seconda delle esigenze di più organismi di intervento avrebbe reso la gara inaccessibile alle piccole e alle medie imprese. L'acquisto di quantitativi talmente rilevanti avrebbe inoltre comportato spese di ammasso incompatibili con le dimensioni di tali imprese, di cui la ricorrente fa parte. A questo proposito, il volume di tabacco posto in vendita nell'ambito della quarta gara sarebbe equivalso ad un anno di produzione in Grecia e al terzo della produzione annuale comunitaria.

  77. La ricorrente lamenta il fatto che il regolamento che bandisce la quarta gara ha stabilito un termine di 20 giorni fra la data di pubblicazione del bando di gara e la data fissata per la presentazione delle offerte in luogo del termine normale di 45 giorni contemplato dall'art. 3 del regolamento n. 3389/73, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 27 maggio 1975, n. 1344 (GU L 137, pag. 20). Siffatta riduzione avrebbe costituito un ulteriore svantaggio per le piccole e le medie imprese.

  78. La ricorrente respinge il suggerimento della Commissione secondo cui essa avrebbe potuto unirsi ad altri offerenti per presentare un'offerta collettiva. Essa ricorda che la Corte dei conti, nel suo rapporto speciale, ha sottolineato che il raggruppamento di più operatori esponeva la Commissione a un rischio di costituzione di cartelli.

  79. In secondo luogo, essa adduce che il modo con cui la Commissione ha bandito la quarta gara viola del pari in modo manifesto e grave il principio della parità di trattamento, e in particolare l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 727/70, in quanto esclude di fatto le piccole e le medie imprese.

  80. In primo luogo, la Commissione considera che essa non ha affatto violato il principio di proporzionalità, in quanto il criterio da essa adottato era adeguato e necessario per una buona gestione dell'OCM. La composizione delle partite avrebbe corrisposto alle esigenze ben precise della situazione del mercato all'epoca. La Commissione dubita della necessità, asserita dalla ricorrente, di disporre di strutture nei vari Stati membri per realizzare un'operazione di offerta unica. Tuttavia, sarebbe evidente che un'esportazione è più facile a partire dal paese di ammasso e che tale scelta sarebbe razionale per minimizzare i costi di gestione. Il fatto di dovere costituire cauzioni presso vari organismi di intervento non costituirebbe per contro un ostacolo per un'impresa sperimentata nel commercio internazionale. Per di più, imprese di dimensioni medie avrebbero partecipato alle gare e alcune di esse sarebbero state dichiarate aggiudicatarie.

  81. La Commissione considera che essa aveva diritto a ridurre il termine da 45 a 20 giorni, in quanto il regolamento n. 2436/91 poteva validamente derogare al regolamento n. 3389/73, poiché entrambi erano basati sull'art. 7, n. 4, del regolamento n. 727/70, il quale autorizza la Commissione ad adottare i procedimenti e stabilire le condizioni per la messa in vendita da parte degli organismi d'intervento.

  82. Peraltro, vi sarebbe una differenza fra un raggruppamento lecito di operatori provvisoriamente associati che effettuano un'offerta collettiva e un cartello illecito. Spesso le imprese si raggrupperebbero per presentare un'offerta collettiva per una partita che ciascuna, considerata isolatamente, non potrebbe assorbire.

  83. Infine, vi sarebbero più ragioni che giustificano il nuovo criterio adottato per la quarta gara.

  84. Da un lato, vi sarebbe stata una forte domanda di tabacco presentata dall'Unione Sovietica per i prodotti di qualità inferiore, il che avrebbe consentito di costituire partite omogenee, mentre in precedenza il carattere eccedentario del mercato mondiale del tabacco avrebbe imposto il ricorso alla vendita di partite composte da varie varietà. Il proseguimento delle operazioni avrebbe richiesto la presentazione di offerte per tutte le partite, e tale scopo avrebbe potuto essere raggiunto soddisfacentemente solo mediante la messa in vendita di partite di notevoli dimensioni.

  85. Dall'altro, l'imminenza della riforma dell'OCM avrebbe svolto un ruolo importante, in particolare con la prevista abolizione del regime di intervento, prospettiva che avrebbe implicato lo smercio delle scorte ancora detenute dagli organismi di intervento. Un'aggiudicazione rapida e completa sarebbe stata necessaria a causa delle condizioni favorevoli del mercato all'epoca. Un prodotto omogeneo sarebbe stato più facile da valutare e da smerciare poiché corrispondente alla tipologia di acquirenti e a sbocchi specifici.

  86. In secondo luogo, la Commissione considera che, per gli stessi motivi, essa non ha violato il principio della parità di trattamento bandendo la quarta gara.

    • Giudizio del Tribunale



  87. La ricorrente adduce gli stessi argomenti per sostenere i suoi mezzi relativi ad una violazione del principio di proporzionalità e ad una violazione del principio dellaparità di trattamento.

  88. Nessuno di tali argomenti può essere accolto.

  89. La ricorrente non può anzitutto sostenere che il volume di tabacco posto in vendita nelle varie partite della quarta gara impediva alle piccole e alle medie imprese di partecipare alla gara stessa. Infatti, dalle risposte della Commissione ai quesiti scritti del Tribunale emerge che varie imprese di dimensioni medie hanno presentato offerte e che alcune di esse sono state accolte dalla Commissione. Inoltre, dalle stesse risposte risulta che 20 offerte ricevibili sono state depositate per la prima vendita della gara, 11 per la seconda, 14 per la terza, e 25 per la quarta.

  90. La ricorrente non può neanche sostenere che la dispersione geografica dei quantitativi di tabacco che costituivano le partite impediva alle piccole e alle medie imprese di partecipare alla quarta gara. Infatti, poiché dal regolamento n. 2436/91 emerge che per sei partite su undici il tabacco era detenuto da un unico organismo d'intervento, che per quattro partite su undici esso era detenuto da due organismi d'intervento diversi, e che per una sola partita su undici era detenuto da tre organismi d'intervento diversi, le difficoltà pratiche dovute alla dispersione geografica del tabacco posto in vendita non erano del tipo asserito dalla ricorrente.

  91. La ricorrente non può infine far valere una qualsivoglia illegittimità a causa della riduzione da 45 a 20 giorni del termine fra il bando di gara e la data di presentazione delle offerte. Al riguardo, la Commissione aveva diritto di derogare all'art. 3 del regolamento n. 3389/73, come modificato, nell'ambito dell'ampio potere discrezionale riconosciutole nel settore della politica agricola comune (v. sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3061, punto 12). Orbene, la ricorrente non ha asserito né dimostrato che la Commissione abbia commesso un manifesto errore di valutazione considerando che occorreva ridurre il termine da applicare per procedere alla vendita delle partite in modo accelerato prima dell'istituzione della nuova OCM. Inoltre, la riduzione del termine si imponeva a tutti gli operatori interessati, indipendentemente dalle loro dimensioni. Per di più, la ricorrente non precisa in quale misura la riduzione avrebbe potuto favorire gli operatori avventi una certa dimensione rispetto agli altri.

  92. Avendo la Commissione dimostrato che imprese di dimensioni medie hanno partecipato alla gara, non occorre pronunciarsi sulla liceità di un eventuale offerta congiunta di più operatori per una medesima partita.

  93. In ogni caso, i provvedimenti scelti dalla Commissione nell'ambito della quarta gara per smerciare i quantitativi di tabacco detenuti dagli organismi d'intervento erano tali da raggiungere l'obiettivo perseguito ed essi non hanno esorbitato da quanto fosse necessario per conseguirli (precitata sentenza Vandemoortele/Commissione, punto 34), poiché vi è stata una notevole diminuzione dei quantitativi immagazzinati presso organismi d'intervento fra il 1991 e il 1992, e in quanto, almeno per talune varietà, i prezzi ottenuti in occasione della quarta gara erano nettamente maggiori di quelli offerti per le gare precedenti. In tale contesto, la Commissione non ha superato i limiti del suo potere discrezionale nell'ambito dell'attuazione dell'OCM del tabacco grezzo.

  94. Occorre constatare inoltre che la quarta gara era accessibile a tutte le imprese del settore secondo le medesime modalità e gli stessi principi, e che è stato possibile organizzarla in modo diverso rispetto alle gare precedenti, in quanto la Commissione non si è privata della sua libertà di adeguare la sua politica in funzione dell'andamento dei dati del mercato e degli obiettivi perseguiti (v., al riguardo, sentenza della Corte 17 dicembre 1981, cause riunite C-197 - 80, C-198/80, C-199/80, C/200/80, C/243/80, C/245/80 e C/247/80, Ludwigshafener Walzmühle e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3211, punto 40).

  95. Ne consegue l'infondatezza dei motivi relativi ad una violazione del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento.

  96. Dagli elementi che precedono emerge che il regolamento n. 2436/91 non è viziato da alcuna illegittimità tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità nei confronti della ricorrente.

    Sull'aumento dell'importo della cauzione

    • Argomenti delle parti



  97. La ricorrente deduce che, aumentando l'importo della cauzione, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, in quanto tale aumento non era giustificato né dall'andamento del mercato né dalle restituzioni all'esportazione. L'obiettivo della cauzione sarebbe stato quello di garantire che l'offerente rispettasse gli obblighi derivanti dalla sua partecipazione alla gara e, in particolare, l'obbligo dell'effettiva esportatazione della merce. Orbene, fissando la cauzione ad un importo uniforme indipendentemente dalla varietà di tabacco e quindi dal valore della stessa, la Commissione avrebbe dimostrato che gli andamenti del mercato non erano all'origine dell'aumento.

  98. La ricorrente considera peraltro che l'obiettivo di detto aumento era di fatto quello di estromettere taluni acquirenti potenziali, il che dimostrerebbe del pari l'esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento.

  99. La Commissione ribatte che l'importo della cauzione non era affatto eccessivo e che era indispensabile per compensare la differenza fra il prezzo di vendita all'esportazione e il prezzo sul mercato comunitario, nonché, quantomeno, l'incidenza delle restituzioni all'esportazione.

  100. Essa osserva inoltre che la ricorrente ha partecipato ad una quinta gara per la quale era richiesta la cauzione di 0,7 ECU, il che dimostrerebbe che essa non era affatto esclusa dalle vendite di intervento.

  101. Al riguardo, la ricorrente replica che la sua partecipazione ad una gara per la quale l'importo della cauzione era stato fissato a 0,7 ECU al kilo è dovuto al fatto che la gara riguardava un quantitativo molto meno elevato di tabacco.

    • Giudizio del Tribunale



  102. Nel primo considerando del regolamento n. 3040/91, la Commissione ha osservato che l'aumento dell'importo della cauzione era dovuto alla necessità di tener conto dell'andamento del mercato e delle intervenute restituzioni all'esportazione. Nell'ambito del procedimento in esame, la Commissione ha precisato che tale aumento era dovuto alla necessità di assicurarsi che gli offerenti avrebbero rispettato gli obblighi derivanti dalla loro partecipazione ad una gara e, nel caso di una gara per l'esportazione, di essere certi che la merce sarebbe stata effettivamente esportata al di fuori della Comunità.

  103. Da una risposta della Commissione ad un quesito scritto del Tribunale emerge inoltre che, anche dopo l'aumento dell'importo della cauzione, la somma di detto importo e del prezzo di vendita ottenuto nell'ambito delle gare bandite dalla Commissione era meno elevata del prezzo d'acquisto al quale gli organismi di intervento interessati avevano acquistato il tabacco di cui trattasi, il che la ricorrente non ha contestato all'udienza.

  104. Di conseguenza, l'aumento dell'importo della cauzione mediante il regolamento n. 3040/91 non può essere considerato eccessivo.

  105. Infine, occorre sottolineare che, nell'ambito della sua gestione dell'OCM del tabacco, la Commissione è in particolare tenuta ad evitare che lo smercio del tabacco perturbi il mercato. Il fatto di esigere garanzie rigorose costituisce in linea di principio un indizio che consente di considerare che la Commissione adempie correttamente i suoi obblighi. Condizioni di garanzia quali quelle imposte dal regolamento n. 3040/91 implicano necessariamente l'esclusione delle imprese che non sono in grado di soddisfare dette condizioni. Siffatto effetto di esclusione, insito in qualsiasi condizione di garanzia, non costituisce quindi una violazione del principio della parità di trattamento (v. sentenza della Corte 7 aprile 1992, causa C-358/90, Compagnia italiana alcool/Commissione, Racc. pag. I-2457, punto 54). In ogni caso, poiché le piccole e le medie imprese figuravano fra gli aggiudicatari in occasione della quarta gara, le condizioni di garanzia non hanno prodotto in pratica l'effetto di escludere sifatte imprese da una partecipazione a tale gara.

  106. Ne consegue che i motivi relativi ad una violazione del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento sono infondati.

  107. Dagli elementi che precedono emerge che, nella parte in cui ha aumentato l'importo della cauzione, il regolamento n. 3040/91 non é inficiato da alcuna illegittimità tale da comportare la responsabilità extracontrattuale della Comunità nei confronti della ricorrente.

  108. La domanda presentata dalla ricorrente nella replica, diretta a che un perito sia disegnato e a che la Commissione sia invitata a presentare ulteriori documenti, non può dal canto suo essere accolta. Infatti, da un lato, i documenti di cui trattasi non sono necessari per risolvere la causa e, dall'altro, la designazione di un perito incaricato di valutare il danno asserito non è di alcuna utilità nella specie, in quanto la ricorrente non ha provato l'illegittimità del comportamento della Commissione da essa denunciato.

  109. Da tutto quanto precede emerge che il ricorso dev'essere respinto interamente, senza che si debba accertare se ricorrano le altre condizioni cui è subordinata la responsabilità extracontrattuale della Comunità, vale a dire l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento della Commissione e il danno addotto.

    Sulle spese

  110. Ai termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente, e, poiché la Commissione ha chiesto la sua condanna alle spese, va condannata alle spese.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

    dichiara e statuisce:

    1. Il ricorso è respinto.

    2. La ricorrente è condannata alle spese.



Lenaerts                Lindh        Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 dicembre 1997.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Lindh


1: Lingua processuale: il francese.