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Ricorso proposto il 14 luglio 2023 – Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-442/23)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare integralmente il regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l’ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione1 ;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi contro il regolamento 2023/839, da essa impugnato:

1) Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 192, paragrafo 2, lettera c), TFUE.

Secondo la Polonia le istituzioni convenute hanno violato l’articolo 192, paragrafo 2, lettera c), TFUE per non aver adottato il regolamento impugnato sulla base di tale disposizione del Trattato, che richiede l’unanimità in seno al Consiglio, sebbene il regolamento impugnato abbia una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo.

2) Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 192, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, TFUE.

Secondo la Polonia le istituzioni convenute hanno violato l’articolo 192, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, TFUE per non aver adottato il regolamento impugnato sulla base di tale disposizione del Trattato, che richiede l’unanimità in seno al Consiglio, sebbene il regolamento impugnato abbia incidenza sulla destinazione dei suoli negli Stati membri.

3) Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 2, TUE.

La Polonia sostiene che le istituzioni convenute hanno violato il principio di attribuzione delle competenze, in quanto il regolamento impugnato stabilisce impegni e obiettivi che interferiscono in modo significativo con le modalità di gestione delle foreste negli Stati membri, sebbene i trattati non conferiscano competenze all’Unione europea nel settore forestale.

4) Motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TUE) e del principio di uguaglianza degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 2, TUE), in combinato disposto con l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE.

La Polonia sostiene che adottando il regolamento impugnato, le istituzioni convenute hanno violato il principio di proporzionalità, il principio di uguaglianza degli Stati membri e non hanno tenuto sufficientemente conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. L’attuazione da parte della Polonia degli impegni e degli obiettivi in materia di emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra nel settore LULUCF può avere conseguenze socioeconomiche e finanziarie negative e gravi. Inoltre, il regolamento impugnato stabilisce una sproporzione ingiustificata nei livelli di impegni e obiettivi tra i singoli Stati membri.

5) Motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di esaminare adeguatamente l’impatto del regolamento impugnato e violazione dell’articolo 191, paragrafo 3, TFUE.

Secondo la Polonia le istituzioni convenute hanno violato l’obbligo di presentare una valutazione sufficiente di impatto, in quanto la valutazione d’impatto della regolamentazione che accompagna il progetto di regolamento contiene lacune sostanziali in relazione all’impatto degli impegni e degli obiettivi definiti nel regolamento per ciascuno Stato membro. Allo stesso tempo, non è stato tenuto sufficientemente conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell’ambiente nelle varie regioni dell’Unione, dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza di azione, nonché dello sviluppo socioeconomico dell’Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni, il che costituisce una violazione dell’articolo 191, paragrafo 3, TFUE.

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1 GU 2023, L 107, pag. 1