Language of document : ECLI:EU:C:2023:703


 


 



Ordinanza del vicepresidente della Corte del 18 settembre 2023 –
Polonia / Parlamento e Consiglio

(causa C445/23 R)

«Procedimento sommario – Articolo 263 TFUE – Ricorso diretto all’annullamento di un atto dell’Unione – Articolo 278 TFUE – Domanda di sospensione dell’esecuzione di tale atto – Decisione (UE) 2023/852 – Riserva di stabilità del mercato per il sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea – Aumento del numero di quote immesse nella riserva – Urgenza – Sicurezza energetica – Deterioramento della situazione economica e sociale di uno Stato membro»

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)

(v. punti 79)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio – Aumento del numero di quote di emissioni di gas a effetto serra immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato – Aumento delle quote di riserva che possono favorire un aumento dei costi dell’utilizzo del carbone – Assenza di prova di un danno grave e irreparabile

(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)

(v. punti 2426, 29, 30, 3344)

3.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Violazione con l’atto contestato di una norma giuridica di rango superiore – Presupposto non soddisfatto automaticamente

(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)

(v. punto 28)

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.